Diritto dell’energia: autorizzazione unica per un impianto eolico

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Gli ultimi anni hanno visto la Sicilia in prima linea nella richiesta di autorizzazione alla costruzione e all’esercizio di parchi eolici.

Molte le richieste di concessione dell’autorizzazione unica alla realizzazione di impianti per la produzione di energia pulita prodotta da fonte eolica: molte anche le opposizioni a tali richieste, che hanno intasato le aule dei due TAR, quello di Palermo e quello di Catania.

Di recente il TAR di Palermo si è trovata a dover giudicare le fondatezza di tre distinti ricorsi.

Nel primo (sentenza n. 1760/09) è stato affrontato un tema delicato, oggetto di numerosi post nelle pagine del blog di Natura Giuridica: l’illegittimità del silenzio inadempimento dell’amministrazione, di cui potete leggere un sintetico riassunto nel post “The sound of silence”.

Nel secondo (sentenza n. 272/10), una famosa società leader nel campo eolico ha impugnato gli atti con i quali un Comune del palermitano aveva individuato la proposta progettuale ritenuta più vantaggiosa attraverso l’espletamento di una procedura informale.

Nel terzo (sentenza n. 274/10) la società ricorrente ha impugnato gli atti con cui è stata respinta la richiesta di autorizzazione unica per la realizzazione di un progetto di parco eolico, a seguito di illegittimi ritardi da parte dell’Amministrazione procedente.
In tutte e tre le sentenze, il TAR di Palermo ha sottolineato con forza il proprio favore nei confronti dell’opzione energia eolica, sancendo, sotto tre diversi profili, un vero e proprio diritto dell’energia, un diritto dell’energia eolica.

I testi delle tre sentenze sono liberamente scaricabili sul sito di Natura Giuridica, previa semplice (e gratuita) registrazione.

Nella prima (1760/09) il TAR di Palermo ha sottolineato che in materia di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, l'intento del legislatore è quello di favorire le iniziative volte alla realizzazione degli impianti in questione, semplificando il relativo procedimento autorizzativo e concentrando l'apporto valutativo di tutte le Amministrazioni interessate nella conferenza di servizi ai fini del rilascio di una autorizzazione unica.
Di conseguenza, ha stigmatizzato ancora un avolta il silenzio delle Amministrazioni, che non possono non adottare le relative determinazioni, positive o negative, nei modi e nei termini di legge, entro quel termine massimo di 180 giorni, termine che ha un evidente intento acceleratorio del procedimento. E, aggiungerei, di certezza del diritto, diversamente rinviabile sine die…
Nella sentenza n. 272/10 il TAR di Palermo si è scagliato contro l’iperattivismo, in materia di impianti eolici, dei Comuni, che sono incompetenti in ordine alla selezione informale espletata per l’affidamento in concessione della realizzazione ed esercizio di un parco eolico, stante:
  • la titolarità delle relative funzioni abilitative in capo alla Regione e
  • la tassatività delle previsioni legislative disciplinanti il procedimento per il rilascio dell’autorizzazione unica regionale.
Al Comune, pertanto, è preclusa ogni possibilità di aggravare il procedimento di autorizzazione unica regionale, indicendo una gara per la selezione della migliore proposta di realizzazione di un parco eolico: diversamente, infatti, si trasformerebbe una attività libera, soggetta ad autorizzazione (intesa come rimozione di un limite all’esercizio di un diritto preesistente), in un’attività riservata ai poteri pubblici, soggetta a concessione (intesa come atto costitutivo di un diritto che non preesiste).

Nella terza sentenza, infine (274/10) il TAR di Palermo si è concentrato sui delicati equilibri di competenze nel settore del diritto dell'energia.
Al fine di preservare gli assetti nazionali del settore energetico e gli equilibri su cui esso si regge nel suo concreto funzionamento, sottolinea il Giudice palermitano, non si può negare che il Governo della Repubblica possa assumere, nel rispetto della sfera di competenza legislativa ed amministrativa delle Regioni, un ruolo di impulso ai fini dello sviluppo energetico nazionale, in quanto parte della politica generale che ad esso compete tracciare.
Certo, nel farlo, il Governo nazionale deve rispettare le prerogativa regionali in materia di produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia: ma questo rispetto non si può spingere fino a dedurre l’impossibilità per il legislatore statale di determinare una speciale disciplina mediante la quale il Governo della Repubblica può giungere ad elaborare una propria piattaforma d’azione in un settore in profondo mutamento, come quello del diritto dellì’energia.

Tre sentenze in materia di diritto dell’energia e impianti per la produzione di energia dal vento (impianti eolici), un minimo comun denominatore: la realizzazione di impianti eolici non deve essere continuamente ostacolata, vuoi dal silenzio dell’amministrazione competente, vuoi dall’iperattivismo dei Comuni, o dalla continua rivendicazione delle competenze regionali…

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