Corte-Costituzionale-214-08

0 commenti
L'ambiente di Stato

Nell’analizzare la sentenza della Corte Costituzionale n. 380 del 2007
avevo sintetizzato il pensiero della Corte sulla materia ambiente: in estrema sintesi, si affermava che la circostanza che una determinata disciplina sia ascrivibile alla materia “tutela dell’ambiente”, comporta il potere dello Stato di dettare standard di protezione uniformi validi su tutto il territorio nazionale e non derogabili in senso peggiorativo da parte delle Regioni, “ma non esclude che le leggi regionali emanate nell’esercizio della potestà concorrente di cui all’art. 117, terzo comma, della Costituzione, o di quella “residuale” di cui all’art. 117, quarto comma, possano assumere tra i propri scopi anche finalità di tutela ambientale”.

Si tratta, quindi, di una disciplina che:
a) è riservata in via esclusiva allo Stato, e può essere “integrata”
  • solo dalle Regioni (o Province autonome) nell’ambito della disciplina concorrente e
  • solo senza derogare o peggiorare il livello di tutela ambientale;
b) intende stabilire criteri uniformi, non derogabili, su tutto il territorio nazionale, volti – oltre che alla protezione dell’ambiente – anche a non creare disparità di trattamento fra gli operatori del settore.

La recente sentenza della Corte Costituzionale che vi propongo oggi, la n. 214 del 18 giugno 2008, si spinge “ancora più in là”.

In che senso?

Prima di iniziare la beve analisi della sentenza, occorre inserire la vicenda nel contesto giuridico venutosi a creare medio tempore

Il d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (Testo Unico Ambientale) ha abrogato l’art. 17 del decreto Ronchi, che basava la disciplina sui limiti massimi di concentrazione, al superamento dei quali scattava l’obbligo di bonifica, introducendo le nozioni di:
  • «concentrazioni soglia di contaminazione» (CSC), il cui superamento impone la caratterizzazione e la procedura di analisi di rischio sito specifica, e di
  • «concentrazioni soglia di rischio» (CSR), che, se oltrepassata, determina il sorgere dell’obbligo di bonifica e di messa in sicurezza.
L’art. 265, comma 4, del Testo Unico Ambientale ha attribuito a quanti avevano conseguito l’autorizzazione secondo la previgente disciplina la facoltà di rimodulare i propri interventi sulla base del nuovo regime, stabilendo che «fatti salvi gli interventi realizzati alla data di entrata in vigore della parte quarta del presente decreto, entro centottanta giorni da tale data, può essere presentata all’autorità competente adeguata relazione tecnica al fine di rimodulare gli obiettivi di bonifica già autorizzati sulla base dei criteri definiti dalla parte quarta del presente decreto».


Il caso


In applicazione della previsione, testè evidenziata, l’E.N.I. aveva presentato istanza di rimodulazione degli obiettivi di bonifica, rigettata dall’Amministrazione comunale di Migliarino sulla scorta di quanto stabilito dall’art. 5 della legge regionale n. 5 del 2006, il quale il quale stabilisce che «restano di competenza dei Comuni i procedimenti di bonifica dei siti contaminati già avviati alla data di entrata in vigore del Testo Unico Ambientale, che li concludono sulla base della legislazione vigente alla data del loro avvio».

Dubitando della legittimità costituzionale di tale norma, il TAR di Bologna sollevava questione di legittimità costituzionale […] nella parte in cui si porrebbe in contrasto con l’art. 265, comma 4, del Testo Unico Ambientale, il quale stabilisce che le norme in materia ambientale recate da detto decreto legislativo sono applicabili a tutte le situazioni non irreversibilmente definite alla data della loro entrata in vigore, per violazione della competenza legislativa statale esclusiva in materia di tutela dell’ambiente.

Il giudizio della Corte

Rimandando alla lettura del testo integrale della sentenza della Corte Costituzionale n. 214 del 18 giugno 2008, vale la pena, in questa sede, sottolineare le conclusioni del Giudice costituzionale:

Le Regioni, nell’esercizio di proprie competenze, possono perseguire fra i propri scopi anche finalità di tutela ambientale. Tuttavia, il perseguimento di finalità di tutela ambientale da parte del legislatore regionale può ammettersi solo ove esso:
  • sia un effetto indiretto e marginale della disciplina adottata dalla Regione nell’esercizio di una propria legittima competenza e comunque
  • non si ponga in contrasto con gli obiettivi posti dalle norme statali che proteggono l’ambiente
Inoltre, la disciplina ambientale, che scaturisce dall’esercizio di una competenza esclusiva dello Stato, costituisce un limite alla disciplina che le Regioni e le Province autonome dettano in altre materie di loro competenza, per cui queste ultime non possono in alcun modo derogare il livello di tutela ambientale stabilito dallo Stato.

Fin qui, la pronuncia si inserisce nell’alveo dei propri precedenti (per un approfondimento basti consultare le seguenti sentenze della Corte Costituzionale: sentenza n. 246 del 2006;sentenza n. 182 del 2006; sentenza n. 431 del 2007; sentenza n. 62 del 2008;sentenza n. 378 del 2007).

La novità risiede nel fatto che, dopo tale premessa, la Corte Costituzionale sottolinea che “spetta infatti alla disciplina statale tener conto degli altri interessi costituzionalmente rilevanti contrapposti alla tutela dell’ambiente. In tali casi, infatti, una eventuale diversa disciplina regionale, anche più rigorosa in tema di tutela dell’ambiente, rischierebbe di sacrificare in maniera eccessiva e sproporzionata gli altri interessi confliggenti considerati dalla legge statale nel fissare i cosiddetti valori soglia”

In sostanza, alle Regioni è preclusa ogni possibilità di intervento in materia ambientale: non solo attraverso “integrazioni peggiorative” – come già evidenziato con la citata sentenza n. 380 del 2007 ma anche attraverso la previsione di una normativa più rigorosa in tema di tutela dell’ambiente

Foto