Corte Costituzionale n. 62/08: competenze statali e regionali

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Con la sentenza n. 62/2008 la Corte Costituzionale è nuovamente intervenuta sui rapporti fra la competenza statale e quella regionale in materia di ambiente.

In breve: il Presidente del Consiglio dei ministri sollevava questioni di legittimità costituzionale di alcuni articoli della legge della Provincia autonoma di Bolzano 26 maggio 2006, n. 4 ("La gestione dei rifiuti e la tutela del suolo"), premettendo in via generale che:
la disciplina dei rifiuti è riconducibile ad un ambito, la “tutela dell’ambiente e dell’ecosistema” di cui all’art. 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione, che, secondo la giurisprudenza della Corte costituzionale, non è configurabile come materia oggetto di competenza statale circoscritta e delimitata, delineando piuttosto una materia “trasversale”, in ordine alla quale si manifestano competenze diverse, anche regionali.
Per la ricostruzione del fatto si rimanda alla lettura del testo integrale della sentenza n. 62 del 2008.
In questa sede è sufficiente segnalare le massime della sentenza della Corte Costituzionale:
La competenza legislativa esclusiva in materia di “tutela del paesaggio” e “urbanistica” e la competenza legislativa concorrente in materia di “igiene e sanità” possono costituire un valido fondamento dell’intervento provinciale, ma tali competenze devono essere esercitate nel rispetto dei limiti generali di cui all’art. 4 dello statuto speciale, richiamati dall’art. 5 ed evocati dal ricorrente, limiti che nella specie non risultano osservati.
La disciplina ambientale, che scaturisce dall’esercizio di una competenza esclusiva dello Stato, quella in materia di “tutela dell’ambiente e dell’ecosistema” viene a funzionare come un limite alla disciplina che le Regioni e le Province autonome dettano in altre materie di loro competenza, per cui queste ultime non possono in alcun modo derogare o peggiorare il livello di tutela ambientale stabilito dallo Stato.
La legge provinciale […] ha introdotto una esenzione per i rifiuti pericolosi dall’obbligo del formulario d’identificazione in contrasto con l’art. 193 del d. lgs. n. 152 del 2006, destinato in ogni caso a prevalere […] Il legislatore statale, invero, ha istituito un regime più rigoroso di controlli sul trasporto dei rifiuti pericolosi, in ragione della loro specificità e in attuazione degli obblighi assunti in ambito comunitario, in base ai quali «per quanto riguarda i rifiuti pericolosi i controlli concernenti la raccolta ed il trasporto [...] riguardano l’origine e la destinazione dei rifiuti»
Il formulario d’identificazione consente di controllare costantemente il trasporto dei rifiuti, onde evitare che questi siano avviati per destinazioni ignote. La relativa disciplina statale, proponendosi come standard di tutela uniforme in materia ambientale, si impone nell’intero territorio nazionale e non ammette deroghe.
L’adozione di norme e condizioni per l’esonero dall’iscrizione ovvero per l’applicazione in proposito di procedure semplificate attiene necessariamente alla competenza statale, nell’osservanza della pertinente normativa comunitaria.