Impatto visivo di un impianto eolico

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Una volta individuata un’area sulla quale installare un parco eolico, una società spagnola presentava un’istanza per la realizzazione di 15 aerogeneratori, sottolineando che la scelta (nel caso di specie, il monte Ginezzo, in provincia di Arezzo) derivava anche da un’attenta analisi condotta sotto il profilo paesaggistico-ambientale, che teneva conto del fatto che le linee guida predisposte dalla Regione Toscana per la valutazione dell’impatto ambientale degli impianti eolici non annoverano il sito in questione tra le aree “non opportune". Nella conferenza di servizi, però, veniva dato parere negativo sulla realizzazione del progetto, e con successiva delibera la Regione concludeva il procedimento, pronunciando una valutazione negativa di impatto ambientale del progetto. 

Quelli che seguono sono solo alcuni degli interrogativi che nascono dalla sentenza n. 986/10 del TAR Toscana :
• è più importante la tutela del paesaggio o la realizzazione di impianti che producono energia rinnovabile?
• qual è l’impatto visivo di un impianto eolico, e come lo si deve valutare?
•come effettuare una valutazione d’impatto ambientale di un impianto eolico?
IL TAR di Firenze ha sottolineato che, qualora più motivazioni sorreggano autonomamente un provvedimento amministrativo, il venir meno di una di esse non può determinare l’illegittimità dell’atto se altra giustificazione sia in via autonoma idonea a sorreggerlo, non potendosi, perciò, in base al principio di resistenza, pervenire all’annullamento dell’atto gravato. Nel caso sottoposto al suo esame, il Collegio ha sottolineato che, anche laddove il richiamo al divieto di realizzazione di parchi eolici, di cui alla deliberazione impugnata, fosse inappropriato, non può discenderne, per ciò solo, l’illegittimità della pronuncia negativa impugnata, dovendosi valutare la legittimità o meno delle altre giustificazioni addotte dalla Regione a sostegno di siffatta pronuncia. La valutazione di impatto ambientale, giacché finalizzata alla tutela preventiva dell’interesse pubblico, non si risolve in un mero giudizio tecnico, ma presenta profili particolarmente elevati di discrezionalità amministrativa, che sottraggono al sindacato giurisdizionale le scelte della P.A., ove non siano manifestamente illogiche ed incongrue.

D’altro canto, la valutazione di impatto visivo ambientale comporta una valutazione anticipata finalizzata, nel quadro del principio comunitario di precauzione, alla tutela preventiva dell’interesse pubblico ambientale. Ne deriva che, in presenza di una situazione ambientale connotata da profili di specifica e documentata sensibilità, anche la semplice possibilità di un’alterazione negativa va considerata un ragionevole motivo di opposizione alla realizzazione di un’attività: anche alla luce dei già ricordati ampi profili di discrezionalità amministrativa che presenta la valutazione di impatto ambientale sul piano dell’apprezzamento degli interessi pubblici, sfugge, pertanto, al sindacato giurisdizionale la scelta discrezionale della P.A. di non sottoporre beni di primario rango costituzionale, qual è quello dell’integrità ambientale, ad ulteriori fattori di rischio che, con riferimento alle peculiarità dell’area, possono implicare l’eventualità

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