Minieolico in zona agricola per autoconsumo: denuncia di inizio attività?

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Una società presenta denuncia di inizio attività per l’installazione di un impianto minieolico composto da un unico aerogeneratore: il Comune può rigettare la DIA?
A questa domanda da una risposta il TAR di Bari, nella sentenza (2637/10) che vi propongo oggi, scaricabile gratuitamente dal sito di Natura Giuridica, nella sezione fonti rinnovabili previa semplice registrazione.
Prima di esporvi brevemente il caso, vale la pena sottolineare ancora una volta che si tratta di una risposta adatta al caso concreto, il cui principio di diritto non è sempre estrapolabile e applicabile tout court a casi analoghi, magari relativi a situazioni verificatesi in altre zone d’Italia:
per risposte puntuali ed articolate su uno specifico caso, volte a verificare la fattibilità giuridica di un progetto, occorre chiedere una consulenza legale ambientale , l’unico strumento in grado di fornire risposte adeguate alle vostre specifiche esigenze.
Tornando a quanto statuito nel caso di specie, cominciamo dal riassunto della vicenda.
C’è una società che presenta ad un Comune pugliese denuncia di inizio attività per l’installazione di un impianto minieolico composto da un unico aerogeneratore.
Il Comune rigetta la D.I.A. diffidando contestualmente la società dall’installazione dell’impianto minieolico in questione perché “la collocazione dell’aerogeneratore ricade in area di classificazione inidonea” regolamentata da un apposito articolo del PRIE, e perché “il progetto è redatto da tecnico non abilitato per tale tipo di opera”.

Inevitabile il ricorso da parte della società, cui seguono controdeduzioni da parte dell’Amministrazione comunale, secondo la quale “le opere non devono interessare lembi boschivi o coltivazioni arboree”, l’aerogeneratore in questione non è destinato all’autoconsumo e la società ha presentato denuncia di inizio attività per sette microimpianti, con il chiaro obiettivo di aggirare l’obbligo di munirsi di autorizzazione unica…
Nella sentenza n. 2637/10, in estrema sintesi, il giudice amministrativo pugliese ha stabilito che la normativa regolamentare sui piani regolatori per l’installazione degli impianti eolici (PRIE) si applica solo agli impianti eolici di potenza superiore a 60 KW – se costituiti da più di un aerogeneratore – e agli impianti eolici costituiti da un solo aerogeneratore di potenza superiore a 1MW. Inoltre, ai sensi dell’art. 12 del D.Lgs n. 387 del 2003, gli impianti eolici possono essere in ogni caso ubicati nelle zone classificate agricole dai vigenti piani urbanistici.

Detto questo, il TAR di Bari (2637/10) – dopo aver evidenziato che il provvedimento del Comune è illegittimo per carente motivazione: dal provvedimento, infatti, non risulta perché l’area interessata dall’intervento sarebbe “inidonea” e quali prescrizioni minime siano state disattese – ha sottolineato che le circostanze addotte dal Comune  (l’intervento non è destinato all’autoconsumo, e quindi non può essere oggetto di d.i.a.; la società ha presentato singole denuncie di inizio attività per ben sette microimpianti da realizzarsi nella zona con il chiaro intento di aggirare l’obbligo di munirsi di autorizzazione unica) oltre ad essere inammissibili, perché costituiscono integrazione postuma del provvedimento, sono anche infondate.
Dalle risultanze dell’istruttoria effettuata, infatti, è emerso che le denunce di inizio attività si riferivano a pale eoliche che per le distanze intercorrenti e per gli altri elementi, tra i quali anche la previsione di separati punti di connessione alla rete elettrica gestita dall’ENEL, non potevano assimilarsi ad un parco eolico.


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