(continua da: "Le novità ambientali contenute nello #SbloccaItalia: le semplificazioni in materia edilizia")
La rigenerazione urbana delle aree di rilevante interesse nazionale
In relazione alla rigenerazione urbana delle aree di rilevante interesse nazionale il Governo è intervenuto a stabilire:
Con lo scopo di “aumentare la sicurezza delle forniture di gas al sistema italiano ed europeo del gas naturale, anche in considerazione delle situazioni di crisi internazionali esistenti, i gasdotti di importazione di gas dall’estero, i terminali di rigassificazione di GNL, gli stoccaggi di gas naturale e le infrastrutture della rete nazionale di trasporto del gas naturale, incluse le operazioni preparatorie necessarie alla redazioni dei progetti e le relative opere connesse rivestono carattere di interesse strategico e costituiscono una priorità a carattere nazionale e sono di pubblica utilità, nonché indifferibili e urgenti”
- la competenza dello Stato (al quale sono attribuite le funzioni amministrative, per assicurarne l’esercizio unitario, garantendo comunque la partecipazione degli enti territoriali interessati alle determinazioni in materia di governo del territorio, funzionali al perseguimento degli obiettivi) e quella del consiglio dei ministri, che dovrà individuare le aree de quibus, per ognuna delle quali sarà predisposto un programma di risanamento ambientale e un documento di indirizzo strategico per la rigenerazione urbana;
- la disciplina d’urgenza per le aree comprese nel comprensorio Bagnoli-Coroglio, dichiarate aree di rilevante interesse nazionale.
Le misure nel settore energetico
Misure a favore degli interventi di sviluppo delle regioni per la ricerca di idrocarburi
Il Governo è intervenuto sulle leggi di stabilità:- 2012: attraverso la novella legislativa è stata aggiunta una nuova modalità per la determinazione delle spese finali, sia in termini di competenza sia in termini di cassa, che per gli anni 2015-2018 dovrà essere determinato dalla somma delle spese correnti e in conto capitale risultanti dal consuntivo al netto anche “delle spese sostenute dalle regioni per la realizzazione degli interventi di sviluppo dell’occupazione e delle attività economiche, di sviluppo industriale e di miglioramento ambientale, nonché per il finanziamento di strumenti della programmazione negoziata nelle aree in cui si svolgono le ricerche e le coltivazioni di idrocarburi”.
- 2015: sarà definito per le Regioni, compatibilmente con gli obiettivi di finanza pubblica, il limite della esclusione dal patto di stabilità interno delle spese in conto capitale finanziate con le entrate delle aliquote di prodotto previste dalla normativa relativa alle condizioni di rilascio e di esercizio delle autorizzazioni alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi
Misure urgenti per l’approvvigionamento e il trasporto del gas naturale
Con lo scopo di “aumentare la sicurezza delle forniture di gas al sistema italiano ed europeo del gas naturale, anche in considerazione delle situazioni di crisi internazionali esistenti, i gasdotti di importazione di gas dall’estero, i terminali di rigassificazione di GNL, gli stoccaggi di gas naturale e le infrastrutture della rete nazionale di trasporto del gas naturale, incluse le operazioni preparatorie necessarie alla redazioni dei progetti e le relative opere connesse rivestono carattere di interesse strategico e costituiscono una priorità a carattere nazionale e sono di pubblica utilità, nonché indifferibili e urgenti”
Misure per la valorizzazione delle risorse energetiche nazionali
Oltre alla dichiarazione di interesse strategico (e di pubblica utilità, urgenti ed indifferibili) che rivestono le attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi e quelle di stoccaggio sotterraneo di gas naturale, il Governo ha modificato la disciplina relativa:- ai progetti di competenza statale (che ricomprendono anche le attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi anche sulla terraferma, oltre che quelli in mare);
- ai procedimenti di VIA in corso presso le regioni al 13 settembre 2014 (se sono relativi alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi, la Regione presso la quale é stato avviato il conclude lo stesso entro il 31 dicembre 2014. Decorso inutilmente tale termine, deve trasmettere la relativa documentazione al MATTM per i seguiti istruttori di competenza, dandone notizia al MiSE);
- le modalità per l’ottenimento del titolo concessorio per lo svolgimento di attività di ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi Sono svolte a seguito del rilascio di un titolo concessorio unico, sulla base di un programma generale di lavori articolato in una prima fase di ricerca, per la durata di sei anni, prorogabile due volte (per tre anni) nel caso sia necessario completare le opere di ricerca, a seguito della quale, in caso di rinvenimento di un giacimento riconosciuto tecnicamente ed economicamente coltivabile da parte del MiSE seguono la fase di coltivazione (30 anni) da prorogare per una o più volte per un periodo di 10 anni, laddove siano stati adempiuti gli obblighi derivanti dal decreto di concessione e il giacimento risulti ancora coltivabile, e quella di ripristino finale. Il comma 6, invece, stabilisce l’iter burocratico (il titolo concessorio unico è accordato con decreto del MiSE; a seguito di un procedimento unico a soggetti che dispongono di capacità tecnica, economica ed organizzativa, oltre ad offrire garanzie adeguate alla esecuzione e realizzazione dei programmi presentati e con sede sociale in Italia o in altri Stati membri dell’Unione europea e, a condizioni di reciprocità, a soggetti di altri Paesi). Tali disposizioni si applicano, su istanza del titolare o del richiedente, da presentare entro l’11 dicembre 2014, anche ai titoli vigenti e ai procedimenti in corso. Entro sei mesi dall’entrata in vigore del DL, il MiSe dovrà dettare con disciplinare le modalità di conferimento del titolo concessorio unico e quelle di esercizio delle relative attività;
- alla legge obiettivo per lo sfruttamento di giacimenti di idrocarburi Nuovo art. 8, commi 1-bis del DL 112/08 : “Al fine di tutelare le risorse nazionali di idrocarburi in mare localizzate in ambiti posti in prossimità delle aree di altri Paesi rivieraschi oggetto di attività di ricerca e coltivazione di idrocarburi, per assicurare il relativo gettito fiscale allo Stato e al fine di valorizzare e provare in campo l’utilizzo delle migliori tecnologie nello svolgimento dell’attività mineraria, il MiSE, di concerto con il MATTM, sentite le Regioni interessate, può autorizzare, per un periodo non superiore a 5 anni, progetti sperimentali di coltivazione di giacimenti. I progetti sono corredati sia da un’analisi tecnico-scientifica che dimostri l’assenza di effetti di subsidenza dell’attività sulla costa, sull’equilibrio dell’ecosistema e sugli insediamenti antropici e sia dai relativi progetti e programmi dettagliati di monitoraggio e verifica, da condurre sotto il controllo del MiSE e del MATTM. Ove nel corso delle attività di verifica vengano accertati fenomeni di subsidenza sulla costa determinati dall’attività, il programma dei lavori é interrotto e l’autorizzazione alla sperimentazione decade. Qualora al termine del periodo di validità dell’autorizzazione venga accertato che l’attività é stata condotta senza effetti di subsidenza dell’attività sulla costa, nonché sull’equilibrio dell’ecosistema e sugli insediamenti antropici, il periodo di sperimentazione può’essere prorogato per ulteriori 5 anni, applicando le medesime procedure di controllo;
- all’autorizzazione rilasciata dall’ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi e la geotermia Alla quale saranno soggette, oltre alle attività finalizzate a migliorare le prestazioni degli impianti di coltivazione di idrocarburi, compresa la perforazione, anche quelle che prevedono “la reiniezione delle acque di strato o della frazione gassosa estratta in giacimento”, se effettuate a partire da opere esistenti e nell’ambito dei limiti di produzione ed emissione dei programmi di lavoro già approvati.
- anche per i gasdotti di approvvigionamento di gas dall’estero e le opere accessorie l’autorizzazione alla costruzione ed all’esercizio comprende la dichiarazione di pubblica utilità dell’opera, la VIA, ove prevista dalla normativa vigente, ovvero la valutazione di incidenza naturalistico-ambientale l’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio dei beni in essa compresi e la variazione degli strumenti urbanistici e dei piani di gestione e tutela del territorio comunque denominati;
- l’autorizzazione sostituisce, anche ai fini urbanistici ed edilizi nonché paesaggistici;
- i soggetti titolari o gestori di beni demaniali, di aree demaniali marittime e lacuali, fiumi, torrenti, canali, miniere e foreste demaniali, strade pubbliche, aeroporti, ferrovie, funicolari, teleferiche, e impianti similari, linee di telecomunicazione di pubblico servizio, linee elettriche, che siano interessati dal passaggio di gasdotti della rete nazionale di trasporto o da gasdotti di importazione di gas dall’estero, partecipano al procedimento di autorizzazione alla costruzione e in tale ambito sono tenuti ad indicare le modalità di attraversamento degli impianti ed aree interferenti.