Le novità ambientali contenute nello #SbloccaItalia: le semplificazioni in materia edilizia

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(continua da: "Le novità ambientali contenute nello #SbloccaItalia: il dissesto idrogeologico")


Al fine di semplificare le procedure edilizie e ridurre gli oneri a carico dei cittadini e delle imprese, di assicurare processi di sviluppo sostenibile, con particolare riguardo al recupero del patrimonio edilizio esistente e alla riduzione del consumo di suolo, lo #SbloccaItalia ha modificato il Testo Unico sull’edilizia (DPR n. 380/01). Di seguito segue una sintesi delle principali modifiche.

Le novità in materia edilizia 
Manutenzione straordinaria
Viene specificato che, nell’ambito di tali interventi, sono ricompresi anche quelli consistenti nel frazionamento o accorpamento delle unità immobiliari con esecuzione di opere, anche se comportanti la variazione delle superfici delle singole unità immobiliari nonché del carico urbanistico, purché non sia modificata la volumetria complessiva degli edifici e si mantenga l’originaria destinazione d’uso

Interventi di conservazione
Si tratta di una novità in base alla quale lo strumento urbanistico individua gli edifici esistenti non più compatibili con gli indirizzi della pianificazione. In questo caso l’Amministrazione comunale può favorire, in alternativa all’espropriazione, la riqualificazione delle aree attraverso forme di compensazione incidenti sull’area interessata e senza aumento della superficie coperta, rispondenti al pubblico interesse e comunque rispettose dell’imparzialità e del buon andamento dell’azione amministrativa
In ogni caso, nelle more dell’attuazione del piano, resta salva la facoltà del proprietario di eseguire tutti gli interventi conservativi, ad eccezione della demolizione e successiva ricostruzione non giustificata da obiettive ed improrogabili ragioni di ordine statico od igienico sanitario

Attività edilizia libera
Per gli interventi di manutenzione straordinaria e le modifiche interne di carattere edilizio sulla superficie coperta dei fabbricati adibiti ad esercizio d’impresa l’interessato trasmette all’Amministrazione comunale l’elaborato progettuale e la comunicazione di inizio dei lavori asseverata da un tecnico abilitato, il quale attesta, sotto la propria responsabilità che i lavori:

  • sono conformi agli strumenti urbanistici approvati e ai regolamenti edilizi vigenti 
  • sono compatibili con la normativa in materia sismica e con quella sul rendimento energetico nell’edilizia e che non vi é interessamento delle parti strutturali dell’edificio
Permesso di costruire in deroga agli strumenti urbanistici
Per gli interventi di ristrutturazione edilizia, attuati anche in aree industriali dismesse, é ammessa la richiesta di permesso di costruire anche in deroga alle destinazioni d’uso (ma occorre la deliberazione del Consiglio comunale che ne attesta l’interesse pubblico): tale richiesta è subordinata alla condizione che il mutamento di destinazione d’uso non comporti un aumento della superficie coperta prima dell’intervento di ristrutturazione

Efficacia temporale e decadenza del permesso di costruire
Il termine per l’inizio dei lavori non può essere superiore ad un anno dal rilascio del titolo Il termine entro il quale l’opera deve essere completata, non può superare tre anni dall’inizio dei lavori
Decorsi tali termini, il permesso decade di diritto per la parte non eseguita, tranne che, anteriormente alla scadenza, venga richiesta una proroga
La proroga può essere accordata, con provvedimento motivato, per:

  • fatti sopravvenuti, estranei alla volontà del titolare del permesso;
  • in considerazione della mole dell’opera da realizzare, delle sue particolari caratteristiche tecnico-costruttive, o di difficoltà tecnico-esecutive emerse successivamente all’inizio dei lavori;
  • quando si tratti di opere pubbliche il cui finanziamento sia previsto in più esercizi finanziari
La proroga dei termini per l’inizio e l’ultimazione dei lavori é comunque accordata qualora i lavori non possano essere iniziati o conclusi per iniziative dell’amministrazione o dell’autorità giudiziaria rivelatesi poi infondate

Contributo per il rilascio del permesso di costruire
L'incidenza degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria è stabilita con deliberazione del consiglio comunale in base alle tabelle parametriche che la regione definisce per classi di comuni in relazione anche:

  • alla differenziazione tra gli interventi al fine di incentivare, in modo particolare nelle aree a maggiore densità del costruito, quelli di ristrutturazione edilizia anziché quelli di nuova costruzione; 
  • alla valutazione del maggior valore generato da interventi su aree o immobili in variante urbanistica, in deroga o con cambio di destinazione d’uso 
Riduzione o esonero dal contributo di costruzione
Per agevolare gli interventi di densificazione edilizia, per la ristrutturazione, il recupero e il riuso degli immobili dismessi o in via di dismissione, il contributo di costruzione é ridotto in misura non inferiore al 20% rispetto a quello previsto per le nuove costruzioni nei casi non interessati da varianti urbanistiche, deroghe o cambi di destinazione d’uso comportanti maggior valore rispetto alla destinazione originaria
I comuni definiscono, entro 90 giorni dall’entrata in vigore dello “Sblocca Italia”, i criteri e le modalità applicative per l’applicazione della relativa riduzione

Interventi subordinati a SCIA
Sono realizzabili mediante segnalazione certificata d’inizio attività, e comunicate a fine lavori con attestazione del professionista, anche le varianti a permessi di costruire che non configurano una variazione essenziale
Condizione per la realizzazione mediante SCIA è che tali varianti siano:

  • conformi alle prescrizioni urbanistico-edilizie 
  • attuate dopo l’acquisizione degli eventuali atti di assenso prescritti dalla normativa sui vincoli paesaggistici, idrogeologici, ambientali, di tutela del patrimonio storico, artistico ed archeologico e dalle altre normative di settore 
Mutamento d’uso urbanisticamente rilevante
Salva diversa previsione da parte delle leggi regionali, costituisce mutamento rilevante della destinazione d’uso ogni forma di utilizzo dell’immobile o della singola unità immobiliare diversa da quella originaria, ancorché non accompagnata dall’esecuzione di opere edilizie, purché tale da comportare l’assegnazione dell’immobile o dell’unità immobiliare considerati ad una diversa categoria funzionale tra quelle di seguito elencate (Residenziale Turistico-ricettiva Produttiva e direzionale Commerciale Rurale).

Permesso di costruire convenzionato
Se le esigenze di urbanizzazione possono essere soddisfatte con una modalità semplificata, é possibile il rilascio di un permesso di costruire convenzionato
La convenzione specifica, salva diversa disposizione regionale, gli obblighi, funzionali al soddisfacimento di un interesse pubblico, che il soggetto attuatore si assume ai fini di poter conseguire il rilascio del titolo edilizio, il quale resta la fonte di regolamento degli interessi
Sono soggetti alla stipula di convenzione:

  • la cessione di aree anche al fine dell’utilizzo di diritti edificatori; 
  • la realizzazione di opere di urbanizzazione 
  • le caratteristiche morfologiche degli interventi; 
  • la realizzazione di interventi di edilizia residenziale sociale. 
Regolamento unico edilizio
Il Governo, le regioni e le autonomie locali, in attuazione del principio di leale collaborazione, concludono in sede di Conferenza unificata accordi o intese per l’adozione di uno schema di regolamento edilizio-tipo: lo scopo è quello di semplificare e uniformare le norme e gli adempimenti.
Tali accordi costituiscono livello essenziale delle prestazioni, concernenti la tutela della concorrenza e i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale.
Il regolamento edilizio-tipo, che indica i requisiti prestazionali degli edifici, con particolare riguardo alla sicurezza e al risparmio energetico, é adottato dai Comuni nei termini fissati dagli accordi

Conto termico
Lo scopo della norma è quello di agevolare l’accessibilità di imprese, famiglie e soggetti pubblici ai contributi per la produzione di energia termica da fonti rinnovabili e per interventi di efficienza energetica: l’aggiornamento del sistema di incentivi sarà definito entro il 31.12.2014 dal MiSE “secondo criteri di semplificazione procedurale, con possibilità di utilizzo di modulistica predeterminata e accessibilità online, e perseguendo obiettivi di diversificazione e innovazione tecnologica, in grado di favorire il massimo accesso alle risorse già definite” ai sensi del “decreto Romani”.
Entro la fine del 2015 lo stesso MiSE dovrà effettuare, di concerto con il MATTM, il monitoraggio dell’applicazione del sistema di incentivi aggiornato e, se del caso, “adottare entro i successivi 60 giorni un decreto correttivo, in grado di dare la massima efficacia al sistema, relazionando alle competenti Commissioni Parlamentari”.

(continua con: "#SbloccaItalia:misure nel settore energetico, idrocarburi, gas naturale")