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Prima di analizzare il dibattito dottrinale e giurisprudenziale sulla qualifica rivestita dalle Guardie Ecologiche Volontarie, occorre delineare, sia pur per sommi capi, le figure:
- del pubblico ufficiale: l’art. 357 del codice penale, nel dettarne la definizione, specifica che agli effetti della legge penale, sono pubblici ufficiali coloro i quali esercitano una pubblica funzione legislativa, giurisdizionale o amministrativa. Agli stessi effetti è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi, e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione e dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi e certificativi.La figura di pubblico ufficiale si distingue, non senza confusioni, da quella
- dell’incaricato di pubblico servizio. Giova precisare che l'attribuzione di P.U. non comporta necessariamente l'attribuzione di Agente di Pubblica Sicurezza e/o di Polizia Giudiziaria. L’incaricato di pubblico servizio svolge un'attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di quest'ultima, e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale.
- della polizia amministrativa si occupa dell’osservanza della legge e dei regolamenti amministrativi, in esecuzione delle funzioni proprie del potere esecutivo;
- della polizia giudiziaria. L’art. 55 del c.p.p. stabilisce che “la polizia giudiziaria deve, anche di propria iniziativa:
- prendere notizia dei reati
- impedire che vengano portati a conseguenze ulteriori;
- ricercarne gli autori;
- compiere gli atti necessari per assicurare le fonti di prova e
- raccogliere quant'altro possa servire per l'applicazione della legge penale.
Effettuata tale doverosa premessa, adesso possiamo delineare quanto affermato in dottrina e giurisprudenza, dove è da sempre dibattuto il problema della qualifica rivestita dalle guardie venatorie volontarie ed in genere dalle guardie volontarie delle associazioni ambientaliste, alle quali, di volta in volta, è stato riconosciuta:
- la veste di pubblici ufficiali, in primis, e, quindi,
- di agenti di polizia giudiziaria,
per poi venire immancabilmente travolti da successivi pronunciamenti e ribaltamenti di prospettiva.
Questo altalenarsi di pronunce:
- ora favorevoli ad un'apertura nei confronti della vigilanza volontaria, in quanto longa manus dell'amministrazione votata a compiti di prevenzione e tutela dei beni ambientali in base a specifiche disposizioni di legge,
- ora contrarie a riconoscere ad organismi sostanzialmente privati poteri accertativi e di controllo,
ha così dato vita ad un carosello giurisprudenziale dei più mossi.
In estrema sintesi:
A) Riconoscimento del ruolo di pubblici ufficiali alle guardie volontarie delle associazioni venatorie e protezionistiche
Il primo riconoscimento di una specifica qualifica delle guardie volontarie delle associazioni venatorie e protezionistiche riconosciute si è mosso nel quadro della previgente normativa sulla caccia e dell'abrogato codice di procedura penale, nel cui ambito, in relazione ai compiti di vigilanza dalla stessa previsti, è stata appunto affermata la sussistenza della qualifica di pubblico ufficiale, con conseguente attribuzione del valore probatorio proprio dell'atto pubblico ai verbali di accertamento di infrazioni alla disciplina sulla caccia, redatti dalle suddette guardie.
Pur non giungendo dunque al riconoscimento, in capo alle guardie venatorie volontarie, della qualifica di agenti di polizia giudiziaria, ad essi, nell'esercizio delle loro funzioni, è stato comunque attribuito - e non senza contestazioni - il ruolo di pubblici ufficiali, connesso all'esercizio di poteri autoritativi e certificativi nell'ambito dell'attività di protezione della fauna selvatica, e quindi a tutela di un interesse pubblico della comunità nazionale.
La giurisprudenza è giunta così, anche in sede amministrativa, a inquadrare la vigilanza volontaria nell'ambito della c.d. "amministrazione indiretta", ovverosia in quella fattispecie per la quale l'amministrazione può avvalersi, nell'espletamento delle proprie funzioni, di enti od organismi privati…
A tali guardie, quindi, con qualifica di guardie particolari giurate, il riconoscimento della qualifica di pubblici ufficiali ha comportato l'ammissione dell'esercizio, da parte delle stesse, di una pubblica funzione e dell'attribuzione di poteri autoritativi o certificativi (Cfr. Cassazione penale, Sez. VI, 25 marzo 1996), ma non di accertamento e repressione dei reati.
(continua)
Foto: “Call of the Raven (formerly Nature's Special Effects)” originally uploaded by walkaboutwolf