Rifiuti. Direttiva 2008/98/CE

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Lo scorso 22 novembre 2008 è stata pubblicata sulla G.U.C.E. (Gazzetta ufficiale dell’Unione Europea) la nuova direttiva sui rifiuti 2008/98/CE, che sostituirà le direttive 2006/12/CE rifiuti, 91/689/CEE rifiuti pericolosi e 75/439/CEE eliminazione degli oli usati.
Gli Stati membri avranno a disposizione due anni per adottare le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva 2008/98/CE. 
Nelle prossime settimane non mancheranno articoli di approfondimento: per il momento voglio sottolineare alcuni dei punti focali della Direttiva 2008/98/CE, sottolineati nei “considerando”.

Innanzitutto, la direttiva sottolinea – e non è pleonastico farlo, specie nel nostro Paese… – che l’obiettivo principale di qualsiasi politica in materia di rifiuti dovrebbe consistere nel ridurre il più possibile le conseguenze negative della produzione e della gestione dei rifiuti per la salute umana e l’ambiente. 
Per questo motivo, la politica ambientale in materia di rifiuti dovrebbe puntare alla riduzione dell’uso delle risorse e alla promozione dell’applicazione concreta della gerarchia dei rifiuti.
La Direttiva 2008/98/CE rifiuti nasce anche dall’esigenza di precisare alcuni concetti basilari, essenziali per una corretta applicazione della normativa sui rifiuti, e per evitare che se ne faccia un uso interpretativo disinvolto
Occorre, quindi, intervenire per:
1. definire meglio le nozioni di rifiuto, recupero e smaltimento. Per quanto riguarda il «recupero» e lo «smaltimento», in particolare, occorre garantire una netta distinzione tra questi due concetti, fondata su una vera differenza in termini di impatto ambientale (sostituzione di risorse naturali nell’economia), riconoscendo i potenziali vantaggi per l’ambiente e la salute umana derivanti dall’utilizzo dei rifiuti come risorse. Connessa a questa distinzione, la problematica relativa all’incenerimento dei rifiuti, tema di scottante attualità, e di non semplice comunicazione, stanti i troppo veti incrociati e la scarsa propensione a discutere e mediare, in questo settore, per trovare soluzioni condivise e ambientalmente compatibili;
2. rafforzare le misure da adottare per la prevenzione dei rifiuti;
3. introdurre un approccio che tenga conto dell’intero ciclo di vita dei prodotti e dei materiali, e non solamente della fase in cui diventano rifiuti;
4. concentrare l’attenzione sulla riduzione degli impatti ambientali connessi alla produzione e alla gestione dei rifiuti, e rafforzare, per questa via, il valore economico dei rifiuti;
5. favorire il recupero dei rifiuti e l’utilizzazione dei materiali di recupero per preservare le risorse naturali;
6. introdurre nuove definizioni («prevenzione», «riutilizzo», «preparazione per il riutilizzo», «trattamento» e «riciclaggio»), al fine di precisare la portata di questi concetti.

La Direttiva 2008/98/CE si propone di aiutare l’Unione europea ad avvicinarsi a una «società del riciclaggio», cercando di evitare la produzione di rifiuti e di utilizzare i rifiuti come risorse.
In linea con l’obiettivo indicato nel Sesto programma comunitario di azione in materia di ambiente (il quale sollecita misure volte a garantire la separazione alla fonte, la raccolta e il riciclaggio dei flussi di rifiuti prioritari), “e quale mezzo per agevolarne o migliorarne il potenziale di recupero, i rifiuti dovrebbero essere raccolti separatamente nella misura in cui ciò sia praticabile da un punto di vista tecnico, ambientale ed economico, prima di essere sottoposti a operazioni di recupero che diano il miglior risultato ambientale complessivo. Gli Stati membri dovrebbero incoraggiare la separazione dei composti pericolosi dai flussi di rifiuti se necessario per conseguire una gestione compatibile con l’ambiente”.

Viene ribadita l’importanza della gerarchia dei rifiuti, che stabilisce, in generale, un ordine di priorità di ciò che costituisce la migliore opzione ambientale nella normativa e politica dei rifiuti: ciò, tuttavia, non impedisce agli stati membri di discostarsene, nel caso in cui ciò risulti necessario per flussi di rifiuti specifici, quando è giustificato da motivi (tra l’altro) di fattibilità tecnica, praticabilità economica e protezione dell’ambiente.

Infine, vorrei fare un accenno al considerando 40, in cui la Direttiva 2008/98/CE evidenzia che “per migliorare le modalità di attuazione delle azioni di prevenzione dei rifiuti negli Stati membri e per favorire la diffusione delle migliori prassi in questo settore, è necessario rafforzare le disposizioni riguardanti la prevenzione dei rifiuti e introdurre l’obbligo, per gli Stati membri, di elaborare programmi di prevenzione dei rifiuti incentrati sui principali impatti ambientali e basati sulla considerazione dell’intero ciclo di vita dei prodotti e dei materiali.
Tali misure dovrebbero perseguire l’obiettivo di dissociare la crescita economica dagli impatti ambientali connessi alla produzione di rifiuti. 
Le parti interessate e il pubblico in generale dovrebbero avere la possibilità di partecipare all’elaborazione di tali programmi e dovrebbero avere accesso ad essi una volta elaborati, come previsto dalla direttiva 2003/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, che prevede la partecipazione del pubblico nell’elaborazione di taluni piani e programmi in materia ambientale. La prevenzione dei rifiuti e gli obiettivi di dissociazione dovrebbero essere perseguiti includendo, se del caso, la riduzione degli effetti negativi dei rifiuti e della quantità di rifiuti prodotti”.

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su naturagiuridica.blogspot.com :
Direttiva 2008/98. Nozione di rifiuto e terreno inquinato

su naturagiuridica.com/rifiuti (cerca gli articoli usando il motore di ricerca interna del sito):

  • La gestione dei rifiuti alla luce della direttiva 2008/98 CE - Chiara Maiorano 26/01/2010
  • La società del riciclaggio e la gestione sostenibile dei rifiuti - Chiara Maiorano 16/02/2010
  • I principi che regolano la gestione dei rifiuti nella normativa italiana - Chiara Maiorano 04/03/2010


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