Direttiva 2008/98: dalla nozione di rifiuto e terreno inquinato alla sentenza Van De Walle (Causa C-1/03)

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Come sapete, a novembre dell’anno scorso è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee la direttiva 2008/98/CE in materia di rifiuti, di cui Natura Giuridica ha cominciato sinteticamente a parlare, e sulla quale tornerà a scrivere presto, con nuovi approfondimenti.

Molte le novità: fra queste, nell’ambito della definizione della nozione di rifiuto, il comma 1 dell’art. 2, che rende incondizionata l’esclusione dalla normativa sulla gestione dei rifiuti del “terreno (in situ), inclusi il suolo contaminato non escavato e gli edifici collegati permanentemente al terreno”.

Facciamo un passo indietro, e torniamo all’analisi della nozione di rifiuto, così come sviluppata, nel corso degli anni, dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia, al fine di apprezzare le differenze introdotte dalla direttiva 2008/9/CE rispetto all’elaborazione della Corte di Giustizia.


Finora abbiamo analizzato le sentenze:
Oggi parleremo della sentenza Van De Walle (Causa C-1/03), che ha riguardato proprio il caso di un terreno contaminato da idrocarburi…

La domanda di pronuncia pregiudiziale è stata proposta nell’ambito di un procedimento penale a carico dei sigg. Van de Walle e altri, responsabili della società Texaco Belgium SA i quali, in conseguenza di una fuoriuscita accidentale di idrocarburi da una stazione di servizio gestita sotto le insegne della detta società, si sarebbero resi colpevoli del reato di abbandono di rifiuti.

Per il riassunto dei fatti che hanno condotto alla sentenza della Corte di Giustizia (Causa C-1/03) rinvio al testo integrale della sentenza Van De Walle.
In estrema sintesi, di seguito riporto quanto statuito dalla Corte di Giustizia: come vedrete, la nuova direttiva si è mossa in direzione diametralmente opposta a quanto delineato dalla Corte di Giustizia...
Costituiscono rifiuti, ai sensi dell’art. 1, lett. a), della direttiva del Consiglio 15 luglio 1975, 75/442/CEE, relativa ai rifiuti, come modificata dalla direttiva del Consiglio 18 marzo 1991, 91/156/CEE, idrocarburi che siano stati sversati in modo non intenzionale e che siano all’origine di un inquinamento del terreno e delle acque sotterranee. Lo stesso vale per il terreno inquinato da idrocarburi, ivi compreso il caso in cui tale terreno non sia stato rimosso. In circostanze quali quelle di cui alla causa principale, la società petrolifera fornitrice della stazione di servizio può essere considerata detentrice di tali rifiuti, ai sensi dell’art. 1, lett. c), della direttiva 75/442, soltanto nel caso in cui la fuoriuscita dagli impianti di stoccaggio della stazione di servizio, che è all’origine dei rifiuti in questione, sia imputabile al suo comportamento.
Nella specie, la Corte ha affermato che costituiscono rifiuti non solo gli idrocarburi sversati in modo non intenzionale, fonte di un inquinamento del terreno e delle acque sotterranee, ma anche il terreno inquinato da idrocarburi (ivi compreso il caso in cui tale terreno non sia stato rimosso) fuoriusciti da una stazione di servizio oggetto di un contratto di affitto commerciale e gestito in forza di un «accordo di gestione», il quale prevedeva che i terreni, i fabbricati, i materiali e i beni mobili aziendali venissero messi dalla proprietaria a disposizione del gestore stesso.

A presto, con nuovi episodi del lungo cammino interpretativo della Corte di Giustizia sulla nozione di rifiuto.

Foto: “petrolio” originally uploaded by fe_pop