Pillole di Giurisprudenza: la nozione di rifiuto interpretata dalla Corte di Giustizia delle Comunità europee (2)

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Proseguendo nell’analisi della giurisprudenza della Corte di Giustizia sulla nozione di rifiuto, iniziata con l’analisi della sentenza “Vessoso”, vediamo ora in sintesi, cosa ha affermato la C.G.C.E. nella sentenza “Tombesi” – Procedimenti riuniti C-304/94, C-330/94, C-342/94 e C-224/95.
Massima
La nozione di «rifiuti» figurante all'art. 1 della direttiva del Consiglio 15 luglio 1975, 75/442/CEE, relativa ai rifiuti, come modificata dalla direttiva del Consiglio 18 marzo 1991, 91/156/CEE, cui rinviano l'art. 1, n. 3, della direttiva del Consiglio 12 dicembre 1991, 91/689/CEE, relativa ai rifiuti pericolosi, e l'art. 2, lett. a), del regolamento (CEE) del Consiglio 1° febbraio 1993, n. 259, relativo alla sorveglianza e al controllo delle spedizioni di rifiuti all'interno della Comunità europea, nonché in entrata e in uscita dal suo territorio, non deve essere intesa nel senso che essa esclude sostanze od oggetti suscettibili di riutilizzazione economica, neanche se i materiali di cui trattasi possono costituire oggetto di un negozio giuridico, ovvero di una quotazione in listini commerciali pubblici o privati.


In particolare, un processo di inertizzazione dei rifiuti finalizzato alla loro semplice innocuizzazione, l'attività di discarica dei rifiuti in depressione o in rilevato e l'incenerimento dei rifiuti costituiscono operazioni di smaltimento o di recupero che rientrano nella sfera d'applicazione delle precitate norme comunitarie.


Il fatto che una sostanza sia classificata nella categoria dei rifiuti riutilizzabili senza che le sue caratteristiche e la sua destinazione siano precisate è al riguardo irrilevante.
Lo stesso vale per la triturazione di un rifiuto.
Breve riassunto della vicenda
Con diverse ordinanze le preture circondariali di Terni e di Pescara hanno sottoposto alla Corte questioni relative all'interpretazione della direttiva 91/156/CEE, sorte nell'ambito di procedimenti penali promossi contro il sig. Tombesi e altri:
  1. nel procedimento C-304/94, imputati di aver realizzato senza autorizzazione una discarica costituita da detriti e ritagli di marmo provenienti dalla lavorazione del marmo, nonché di non aver tenuto il prescritto registro relativo al carico e allo scarico di rifiuti e di aver emesso false dichiarazioni;
  2. nel procedimento C-330/94, di aver prodotto, senza autorizzazione e in violazione degli artt. 16 e 26 del DPR n. 915/82, rifiuti tossici e pericolosi, costituiti da pece proveniente dalle emissioni prodotte dagli elettrofiltri di forni di cottura, destinati ad essere eliminati mediante incenerimento;
  3. nel procedimento C-342/94, imputati di aver violato il combinato disposto dell'art. 25, n. 1, e dell'art. 6 del DPR n. 915/82, relativo ai rifiuti speciali denominati «panelli di sansa» (residui di olio d'oliva).
Gli imputati hanno fatto valere che le sostanze e gli oggetti di cui trattasi non erano più considerati come rifiuti in base ad una disciplina introdotta da un atto normativo successivo, che faceva così venir meno la previsione legale del reato contestato.
Le questioni pregiudiziali
Le questioni sottoposte alla Corte sono le seguenti:
1) il concetto di ”rifiuti” e di "rifiuti destinati al recupero” deve continuare ad essere inteso e interpretato a tutt'oggi alla luce delle pregresse sentenze in materia della Corte stessa?


2) nei concetti di “rifiuti” e di “rifiuti destinati al recupero” possono essere considerati ricompresi in ogni caso tutti i materiali comunque residuali derivanti da cicli di produzione o di consumo in un processo produttivo o in un processo di combustione?


3) in caso positivo, questi ultimi materiali devono essere considerati a livello di disciplina CEE soggetti alla disciplina delle direttive citate?


4) un processo di inertizzazione finalizzato alla semplice innocuizzazione del rifiuto può essere compreso fra le attività destinate a rendere riutilizzabile un residuo e quindi come tali ad essere sottratte al regime previsto dalla normativa CEE sui rifiuti?


5) le attività di discarica di rifiuti in depressione o in rilevato possano essere considerate attività di recupero di rifiuti tali da farli classificare residui non assoggettandoli alla normativa CEE in materia di rifiuti?


6) le attività di incenerimento di rifiuti possono essere comprese tra quelle di recupero di materiale semplicemente perché da queste si determinano dei residui commerciabili e quindi possano essere sottratte al regime previsto dalla normativa CEE sui rifiuti e in particolare alle regole sull'incenerimento?


7) è possibile che un rifiuto sia classificabile come residuo riutilizzabile senza che per esso siano precisate le caratteristiche ed il destino e venga così sottratto al regime previsto dalla normativa CEE sui rifiuti?


8) è possibile che un rifiuto, senza che subisca alcuna modifica delle sue caratteristiche, solo perché sottoposto a triturazione, divenga di fatto un residuo non soggetto alla normativa CEE sui rifiuti, senza che di tale residuo triturato venga stabilito il futuro riutilizzo?
In sintesi, con le questioni pregiudiziali si chiedeva se la nozione di «rifiuti» cui si riferiscono le norme comunitarie debba essere intesa nel senso che essa esclude sostanze od oggetti suscettibili di riutilizzazione economica.
L’orientamento della Corte
La Corte precisa, innanzitutto, che, al fine di garantire che i sistemi nazionali di sorveglianza e di controllo delle spedizioni di rifiuti rispettino criteri minimi, l'art. 2, lett. a), del regolamento n. 259/93 […] ha istituito una definizione comune della nozione di rifiuti che si applica direttamente, anche alle spedizioni di rifiuti all'interno di qualsiasi Stato membro.
Quanto all'interpretazione della normativa comunitaria relativa ai rifiuti, va ricordato che, per giurisprudenza costante, la nozione di rifiuti, ai sensi degli artt. 1 della direttiva 75/442, nella sua versione originale, e della direttiva 78/319, non deve intendersi nel senso che essa esclude le sostanze e gli oggetti suscettibili di riutilizzazione economica.
Una normativa nazionale che adotti una definizione della nozione di rifiuti che esclude le sostanze e gli oggetti suscettibili di riutilizzazione economica non è compatibile con la direttiva 75/442, nella sua versione originale, e con la direttiva 78/319 (v., ad es., la sentenza “Vessoso
Questa interpretazione, secondo la Corte di Giustizia, non è messa in discussione né dalla direttiva 91/156, in forza della quale gli Stati membri adottano misure per promuovere:
  • la prevenzione o la riduzione della produzione e della nocività dei rifiuti e
  • il recupero dei rifiuti mediante riciclo, reimpiego, riutilizzo od ogni altra azione intesa ad ottenere materie prime secondarie o l'uso dei rifiuti come fonte di energia.
né dal regolamento n. 259/93.
Il sistema di sorveglianza e di gestione istituito dalla direttiva 75/442, come modificata dalla direttiva 91/156, prosegue la Corte, intende riferirsi a tutti gli oggetti e le sostanze di cui il proprietario si disfa, anche se essi hanno un valore commerciale e sono raccolti a titolo commerciale a fini di riciclo, di recupero o di riutilizzo.
Un processo di inertizzazione dei rifiuti, finalizzato alla loro semplice innocuizzazione;
  • l'attività di scarico dei rifiuti in depressione o in rilevato e
  • l'incenerimento dei rifiuti
costituiscono operazioni di smaltimento o di recupero che rientrano nella sfera di applicazione delle norme comunitarie.
Il fatto che una sostanza sia classificata nella categoria dei rifiuti riutilizzabili senza che le sue caratteristiche e la sua destinazione siano precisate è al riguardo irrilevante.
Lo stesso vale per la triturazione di un rifiuto.
testo completo della sentenza Tombesi.
foto: flickr