Condanna dell’Italia per la non gestione dell’emergenza rifiuti in Campania: le contestazioni e “le scuse”

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Nel precedente post (Emergenze rifiuti dal 1994) abbiamo ripercorso la vicenda che ha condotto alla sentenza di condanna dell’Italia per la “gestione” dei rifiuti in Campania, dopo ben 16 anni di emergenze rifiuti…

Ora analizziamo gli argomenti delle parti: le contestazioni, è bene ricordarlo, riguardavano gli artt. 4 e 5 della direttiva 2006/12/CE (ora sostituita dalla direttiva 2008/98/CE), che stabilivano, rispettivamente, che:
(art. 4) gli Stati membri adottano le misure necessarie per assicurare che i rifiuti siano recuperati o smaltiti senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente e, in particolare, senza creare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo e per la fauna e la flora; senza causare inconvenienti da rumori od odori; senza danneggiare il paesaggio e i siti di particolare interesse.
Gli Stati membri adottano le misure necessarie per vietare l'abbandono, lo scarico e lo smaltimento incontrollato dei rifiuti.

(art. 5) Gli Stati membri, di concerto con altri Stati membri qualora ciò risulti necessario od opportuno, adottano le misure appropriate per la creazione di una rete integrata e adeguata di impianti di smaltimento, che tenga conto delle tecnologie più perfezionate a disposizione che non comportino costi eccessivi. Questa rete deve consentire alla Comunità nel suo insieme di raggiungere l'autosufficienza in materia di smaltimento dei rifiuti e ai singoli Stati membri di mirare al conseguimento di tale obiettivo, tenendo conto del contesto geografico o della necessità di impianti specializzati per determinati tipi di rifiuti.
Tale rete deve permettere lo smaltimento dei rifiuti in uno degli impianti appropriati più vicini, grazie all'utilizzazione dei metodi e delle tecnologie più idonei a garantire un alto grado di protezione dell'ambiente e della salute pubblica.

In sostanza, la Commissione riteneva che l’Italia non avesse creato una rete integrata ed adeguata di impianti di smaltimento idonei a consentire l’autosufficienza in materia di smaltimento di rifiuti, improntata al criterio della prossimità geografica.
Una situazione che avrebbe determinato un pericolo per la salute dell’uomo e per l’ambiente.
Una situazione conosciuta, e riconosciuta dallo stesso bel paese, come già evidenziato nel precedente post (Emergenze rifiuti dal 1994)

In relazione alla violazione dell’art. 5 della direttiva 2006/12/CE:
  • la Commissione ha posto l’accento sui requisiti che occorrono per poter affermare che uno Stato ha creato una rete integrata ed adeguata di impianti di smaltimento (apparato di strutture tecniche in grado di consentire lo smaltimento dei rifiuti non altrimenti recuperabili in condizioni di totale assenza di pericolo per l’ambiente e per la sanità pubblica; capacità di assorbimento di inceneritori e discariche adeguate ai quantitativi di rifiuti suscettibili di smaltimento);
  • l’Italia, dal canto suo, ha provato a far leva su una presunta insufficiente analisi delle cause storiche (i soliti sofismi per sollevare polveroni, o polverini...e gettare discredito su qualsiasi cosa venga contestata), sul riconoscimento che, per Giove, qualcosa si sta muovendo, sulla presenza di associazioni criminali, sugli inadempimenti contrattuali, e sulla solita forza maggiore;
  • la Commissione faceva notare che in tanto si può parlare di forza maggiore, in quanto un evento (o la sua mancata realizzazione…) «sia imputabile a circostanze indipendenti da chi le fa valere, straordinarie ed imprevedibili, le cui conseguenze non avrebbero potuto essere evitate malgrado tutta la diligenza impiegata». In ogni caso, la forza maggiore non può durare per un lasso temporale così lungo… 
  • La presenza di associazioni criminali, inoltre, non può giustificare la violazione da parte dello Stato membro degli obblighi ad esso incombenti in forza della direttiva 2006/12.
  • Il mancato rispetto, da parte delle imprese aggiudicatarie, degli impegni contrattuali non può, infine, rappresentare una circostanza anormale e imprevedibile… (per i posteri: l’Impregilo, sulla quale il Governo scarica parte delle responsabilità, è la stessa che dovrà fare il Ponte sullo stretto di Messina, ndr!)
  • l’Italia e il Regno Unito (che ha chiesto e ottenuto di poter dire la sua…) hanno allora tirato in ballo un’interpretazione della direttiva (questa volta non potevano usare lo strumento del decreto legge..) in base alla quale i principi di autosufficienza e di prossimità andrebbero interpretati (e quindi applicati) a livello nazionale e non regionale.
Sulla base di tale ragionamento, è possibile che qualche regione non sia autosufficiente, ma l’importante è che lo sia lo Stato membro di riferimento.

Ora: in Campania i rifiuti venivano esportati non solo in altre regioni, ma addirittura in Germania, alla faccia della presunta autosufficienza nazionale, inesistente.

Ma c’è di più.
L’Italia – ricorda la Corte - ha optato per una gestione che individua gli «ambiti territoriali ottimali» quale parametro geografico di autosufficienza e di prossimità: ma non è questo l’oggetto della contestazione della Corte, che censura piuttosto il fatto che il bel paese non avrebbe istituito un siffatto sistema in Campania dove, in concreto, “i rifiuti non verrebbero smaltiti in impianti prossimi ai luoghi di produzione e dove le spedizioni di rifiuti verso altre regioni o altri Stati membri non avrebbero rappresentato altro che rimedi straordinari ad hoc all’emergenza sanitaria ed ambientale senza collocarsi, di conseguenza, nel contesto di un sistema integrato di impianti di smaltimento”.

In relazione alla violazione dell’art. 4 della direttiva 2006/12/CE:
  • la Commissione ha ricordato che alla luce di numerose sentenze (puntualmente elencate) i rifiuti giacenti nelle strade, e quelli in attesa di trattamento presso i siti di stoccaggio, costituiscono un degrado significativo dell’ambiente e del paesaggio, e una reale minaccia tanto per l’ambiente quanto per la salute umana. Tali accumuli, infatti, oltre a determinare una contaminazione del suolo e delle falde acquifere, inquinano l’atmosfera, a causa del rilascio di sostanze inquinanti a seguito dell’autocombustione dei rifiuti o degli incendi provocati dalla popolazione.
  • l’Italia ha richiamato a sua difesa uno studio dei servizi del commissario delegato – un terzo super partes – in base al quale “la situazione in Campania, per quanto concerne la gestione dei rifiuti, non avrebbe avuto conseguenze pregiudizievoli per la pubblica incolumità e per la salute umana”, appigliandosi anche a presunte genericità nelle contestazioni mosse dalla Commissione, rea di non aver specificato “a quale delle tre ipotesi previste dalle lett. a), b) e c) dell’art. 4 della direttiva 2006/12” si riferisse il ricorso.
Come ha motivato la Corte di Giustizia?

Nel prossimo, e ultimo appuntamento con la cronistoria della sentenza che ha condannato l’Italia per la non gestione dei rifiuti nella perenne emergenza rifiuti in Campania, analizzeremo nel dettaglio la decisione della Corte di Giustizia (Causa C-297/08)

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