Emergenza rifiuti: deroghe per decreto legge. Niente di nuovo sotto il sole

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Ci sono dubbi sull’effettiva urgenza di alcune parti: così sottotitola un articolo pubblicato sul Sole 24 il 30 giugno scorso, intitolato “Rifiuti, un decreto legge imperniato sulle deroghe”.

In effetti, anche a voler prescindere dalla correttezza (e, soprattutto, dall’efficacia) del costante utilizzo del decreto legge, ciò che desta qualche perplessità è il fatto che, oltre alle misure straordinarie per l’emergenza (perenne) rifiuti in Campania, il Governo abbia inserito alcune disposizioni destinate ad operare in tutto il territorio nazionale…



Il decreto legge prevede, in estrema sintesi:
  • misure volte ad agevolare, sotto la direzione di un sottosegretario di Stato, la concreta realizzazione di discariche e di inceneritori, nonché per l’acquisizione di impianti, cave dismesse o abbandonate ed altri siti per lo stoccaggio o lo smaltimento di rifiuti. Il Sottosegretario potrà agire “anche in deroga a specifiche disposizioni legislative e regolamentari in materia ambientale, paesaggistico-territoriale, di pianificazione del territorio e della difesa del suolo, nonché igienico-sanitaria…”
  • deroghe per quanto riguarda i termovalorizzatori di Acerra (NA) Santa Maria La Fossa (CE) e Salerno (art. 5); il termovalorizzatore di Napoli, ecoballe e stoccaggi (art. 8); le discariche (art. 9); gli impianti di depurazione (art. 10); la complessiva funzionalità dell'Amministrazione (art.15). Senza contare il lungo elenco di altre deroghe contenute nell’art. 18..
  • proroghe (si veda, ad esempio, l’art. 8, comma 3, che stabilisce la proroga, “per un triennio rispetto al termine di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, lo stoccaggio dei rifiuti aventi codice CER 19.12.10, 19.12.12, 19.05.01, 19.05.03, 20.03.01, in attesa di smaltimento, nonche' il deposito dei rifiuti stessi presso qualsiasi area di deposito temporaneo”;
  • disposizioni relative alla raccolta differenziata, in cui si “prevedono” maggiorazioni della tariffa di smaltimento dei rifiuti indifferenziati per quei Comuni che non raggiungano l’obiettivo minimo di raccolta differenziata entro il 31 dicembre 2008. Vedremo se si tratta di grida manzoniane, e se ci si muoverà nel senso di dotare la regione di impianti di recupero adeguati: se mancano le strutture per il recupero del materiale raccolto in modo differenziato, mi domando a cosa serva la raccolta differenziata...se non ad illudersi di aver risolto il problema...
  • maggior informazione e partecipazione dei cittadini (art. 13), anche attraverso iniziative di educazione ambientale;
  • la devoluzione alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo tutte le controversie, anche in ordine alla fase cautelare, comunque attinenti alla complessiva azione di gestione dei rifiuti, seppure posta in essere con comportamenti dell'amministrazione pubblica o dei soggetti alla stessa equiparati. La giurisdizione di cui sopra si intende estesa anche alle controversie relative a diritti costituzionalmente tutelati.
In relazione a quest’ultima disposizione, in particolare, occorre fare una precisazione.
Nella famosa sentenza n. 27187 del 18 dicembre 2007, le Sezioni Unite civili della Cassazione avevano affermato che:
  • le controversie relative alla installazione delle discariche di rifiuti spettano all'esclusiva giurisdizione del giudice amministrativo, in quanto questioni afferenti la gestione del territorio nell'interesse dell'intera collettività nazionale, anche qualora sia denunciata una lesione ai diritti fondamentali tutelati dalla Costituzione;
  • anche in materia di diritti fondamentali tutelati dalla costituzione, quali il diritto alla salute (art. 32 Cost.), allorché la loro lesione sia dedotta come effetto di un comportamento materiale, espressione di poteri autoritativi e conseguente ad atti della P.A. di cui sia denunciata l'illegittimità, in materie riservate alla giurisdizione esclusiva dei giudici amministrativi (come ad es. in quella di gestione del territorio) compete a detti giudici la cognizione esclusiva delle relative controversie e circa la sussistenza in concreto dei diritti vantati e il contemperamento o la limitazione dei suddetti diritti in rapporto all'interesse generale pubblico all'ambiente salubre e la emissione di ogni provvedimento cautelare, per assicurare provvisoriamente gli effetti della futura decisione finale sulle richieste inibitorie, demolitorie ed eventualmente risarcitorie dei soggetti che deducono di essere danneggiati da detti comportamenti o provvedimenti;
  • spetta allo stesso giudice amministrativo adottare, se ne ricorrono le condizioni, i provvedimenti cautelari per assicurare provvisoriamente gli effetti della futura decisione finale sulle richieste inibitorie, demolitorie ed eventualmente risarcitorie dei soggetti che deducono di essere danneggiati dai comportamenti materiali o dai provvedimenti autoritativi finalizzati all'installazione delle discariche.
Tuttavia, di recente la Corte Costituzionale ha affermato che non sussistono i requisiti di necessità e urgenza per quelle norme che sono connotate da evidente estraneità rispetto alla materia del decreto legge, e che la legge di conversione non sana l’eventuale carenza dei requisiti di necessità e urgenza del decreto (Sentenza n. 171/2007).

Inevitabile, allora, domandarsi: quale la legittimità costituzionale di siffatta norma?

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