È stata pubblicata oggi, 10 aprile 2008, sul sito della Corte di Giustizia delle Comunità europee, la sentenza nella causa C-442/06, avente ad oggetto un ricorso per inadempimento ai sensi dell’art. 226 CE, proposto il 26 ottobre 2006, dalla Commissione delle Comunità europee contro la Repubblica italiana.
Con il suo ricorso, la Commissione delle Comunità europee chiedeva alla Corte di dichiarare che, avendo adottato e mantenuto in vigore il D.Lgs 13 gennaio 2003, n. 36 (che traspone nell’ordinamento nazionale le disposizioni della Direttiva del Consiglio 26 aprile 1999, 1999/31/CE, relativa alle discariche di rifiuti), la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi che ad essa incombono in forza degli artt. 214 di tale direttiva.
In breve (rinviando per le questioni “tecniche” al testo completo della sentenza), la Commissione sostiene che – a seguito della trasposizione tardiva della direttiva 1999/31 (avvenuta solo il 27 marzo 2003, con l’entrata in vigore del D.Lgs n. 36/2003, con quasi due anni di ritardo rispetto al termine previsto dalla direttiva stessa, 16 luglio 2001) – il trattamento applicato in Italia alle discariche autorizzate tra il 16 luglio 2001 e il 27 marzo 2003 è stato quello riservato alle discariche preesistenti e non quello, più rigoroso, previsto per le discariche nuove.
Si tratta, secondo la commissione, di una scelta deliberata, in quanto, anche trasponendo tardivamente la detta direttiva, le discariche le autorità italiane “avrebbero potuto e dovuto assoggettare queste stesse discariche al trattamento riservato dalla stessa direttiva alle discariche nuove” (cfr. punto 33 della sentenza).
Una costante giurisprudenza della Corte evidenzia che uno Stato membro non può eccepire l’attuazione tardiva di una direttiva da parte sua per giustificare l’inosservanza o il rispetto tardivo di altri obblighi imposti da quella stessa direttiva: di conseguenza “la Repubblica italiana avrebbe dovuto applicare alle discariche autorizzate tra il 16 luglio 2001 e il 27 marzo 2003 le disposizioni della direttiva 1999/31 relative alle discariche nuove […] Pertanto, avendo adottato e mantenuto in vigore il decreto legislativo n. 36/2003 che esclude tale applicazione, essa è venuta meno agli obblighi” che incombono sugli stati membri.
Con il suo secondo motivo di doglianza, la Commissione rileva che la direttiva prevede che le regole transitorie relative alle discariche di rifiuti pericolosi si applicano, a partire dal 16 luglio 2002, alle discariche preesistenti (in questo modo la direttiva prevede, indipendentemente dalla durata della procedura di riassetto delle discariche preesistenti che deve concludersi il 16 luglio 2009, un termine breve per l’applicazione delle dette disposizioni a tali discariche), mentre il D.Lgs n. 36/2003 si limita a prevedere all’art. 17, n. 2, lett. c), regole transitorie unicamente per le discariche nuove.
In definitiva, conclude la Corte, occorre constatare che, “avendo adottato e mantenuto in vigore il decreto legislativo n. 36/2003 che traspone nell’ordinamento nazionale le disposizioni della direttiva 1999/31,
– in quanto tale decreto legislativo non prevede l’applicazione degli artt. 213 della direttiva 1999/31 alle discariche autorizzate dopo la data di scadenza del termine di trasposizione di tale direttiva e prima di quella dell’entrata in vigore del detto decreto legislativo e
– in quanto esso non provvede alla trasposizione dell’art. 14, lett. d), i), della detta direttiva, la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi che ad essa incombono in forza degli artt. 214 della direttiva 1999/31”.
Sulle numerose violazioni della normativa ambientale da parte della Repubblica italiana torneremo in seguito, con approfondimenti
Con il suo ricorso, la Commissione delle Comunità europee chiedeva alla Corte di dichiarare che, avendo adottato e mantenuto in vigore il D.Lgs 13 gennaio 2003, n. 36 (che traspone nell’ordinamento nazionale le disposizioni della Direttiva del Consiglio 26 aprile 1999, 1999/31/CE, relativa alle discariche di rifiuti), la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi che ad essa incombono in forza degli artt. 214 di tale direttiva.
In breve (rinviando per le questioni “tecniche” al testo completo della sentenza), la Commissione sostiene che – a seguito della trasposizione tardiva della direttiva 1999/31 (avvenuta solo il 27 marzo 2003, con l’entrata in vigore del D.Lgs n. 36/2003, con quasi due anni di ritardo rispetto al termine previsto dalla direttiva stessa, 16 luglio 2001) – il trattamento applicato in Italia alle discariche autorizzate tra il 16 luglio 2001 e il 27 marzo 2003 è stato quello riservato alle discariche preesistenti e non quello, più rigoroso, previsto per le discariche nuove.
Si tratta, secondo la commissione, di una scelta deliberata, in quanto, anche trasponendo tardivamente la detta direttiva, le discariche le autorità italiane “avrebbero potuto e dovuto assoggettare queste stesse discariche al trattamento riservato dalla stessa direttiva alle discariche nuove” (cfr. punto 33 della sentenza).
Una costante giurisprudenza della Corte evidenzia che uno Stato membro non può eccepire l’attuazione tardiva di una direttiva da parte sua per giustificare l’inosservanza o il rispetto tardivo di altri obblighi imposti da quella stessa direttiva: di conseguenza “la Repubblica italiana avrebbe dovuto applicare alle discariche autorizzate tra il 16 luglio 2001 e il 27 marzo 2003 le disposizioni della direttiva 1999/31 relative alle discariche nuove […] Pertanto, avendo adottato e mantenuto in vigore il decreto legislativo n. 36/2003 che esclude tale applicazione, essa è venuta meno agli obblighi” che incombono sugli stati membri.
Con il suo secondo motivo di doglianza, la Commissione rileva che la direttiva prevede che le regole transitorie relative alle discariche di rifiuti pericolosi si applicano, a partire dal 16 luglio 2002, alle discariche preesistenti (in questo modo la direttiva prevede, indipendentemente dalla durata della procedura di riassetto delle discariche preesistenti che deve concludersi il 16 luglio 2009, un termine breve per l’applicazione delle dette disposizioni a tali discariche), mentre il D.Lgs n. 36/2003 si limita a prevedere all’art. 17, n. 2, lett. c), regole transitorie unicamente per le discariche nuove.
In definitiva, conclude la Corte, occorre constatare che, “avendo adottato e mantenuto in vigore il decreto legislativo n. 36/2003 che traspone nell’ordinamento nazionale le disposizioni della direttiva 1999/31,
– in quanto tale decreto legislativo non prevede l’applicazione degli artt. 213 della direttiva 1999/31 alle discariche autorizzate dopo la data di scadenza del termine di trasposizione di tale direttiva e prima di quella dell’entrata in vigore del detto decreto legislativo e
– in quanto esso non provvede alla trasposizione dell’art. 14, lett. d), i), della detta direttiva, la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi che ad essa incombono in forza degli artt. 214 della direttiva 1999/31”.
Sulle numerose violazioni della normativa ambientale da parte della Repubblica italiana torneremo in seguito, con approfondimenti