Western all'italiana e giochi di Prestigiacomo

0 commenti
Ad ogni modo, il Tribunale di Torre Annunziata ha sollevato una questione di legittimità costituzionale, con ordinanza del 12 novembre 2008, chiamato a giudicare più imputati di concorso in abbandono di rifiuti ingombranti nonché in attività di raccolta e trasporto dei medesimi in assenza di autorizzazione, ha dichiarato la non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell’art. 6, lett a) e d) del d.l. n. 172/2008, per contrasto con gli artt. 3, 25 e 77 Cost.

In estrema sintesi, durante la celebrazione del rito direttissimo in seguito ad un arresto operato in data 10.11.2008 da militari dell’Arma dei Carabinieri, Stazione di Boscoreale (NA), il Pubblico ministero d’udienza, in via preliminare:
  • sollevava eccezione d’illegittimità costituzionale dell’art. 6 lett. a) e d) D.L. 172/2008, per violazione degli artt. 3 e 102 della Costituzione, sostanzialmente per ingiustificato deteriore trattamento del soggetto che abbia a commettere la/e condotta/e in contestazione nel ristretto ambito geografico individuato dalla richiamata legge e circoscritto alle aree in cui vige lo stato di emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti dichiarato ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
  • rilevava la violazione dell’art. 102 Cost. in relazione all’intervenuta, conseguente costituzione di un giudice speciale, chiamato a decidere su questioni aventi ambito territoriale ristretto.
Il Giudice, Claudio Marcopido, dopo aver sottolineato la rilevanza della questione di legittimità costituzionale – perché dal suo accoglimento deriverebbe l'irrilevanza penale del fatto ascritto ai prevenuti e/o la derubricazione in fattispecie avente trattamento sanzionatorio meno grave con riferimento alla contestazione di cui alla lettera d) dell’art. 6 D.L. 172/08 – ha, in sintesi:
  1. censurato l’istanza proposta dalla Pubblica Accusa relativa alla ipotizzata istituzione di un Giudice speciale, in quanto, “il legislatore, lungi dal voler creare un Giudice speciale o straordinario, ha conservato l’ordinario criterio di competenza territoriale, senza modificare detto riparto (come invece avvenuto con l’istituzione della cd. “Super Procura di Napoli”: al D.L. 90/2008 convertito nella L. 123/2008)”;
  2. nel caso di specie, piuttosto, è stata creata una nuova figura di reato, e trasformato un illecito penale (già preventivamente configurato) in delitto, con il relativo inasprimento della sanzione, limitatamente ad alcune zone geograficamente ristrette e potenzialmente, periodicamente, mutabili, in cui venga di volta in volta dichiarato lo stato di emergenza ambientale sancito dalla L. 225/1992. Proprio per questo motivo il Giudice di Torre Annunziata non ha ritenuto manifestamente infondata l’ulteriore censura ipotizzata dalla Pubblica Accusa con riferimento alla violazione del principio di uguaglianza formale dei cittadini sancito dall’art. 3 della Costituzione (oltre che di ragionevolezza delle leggi). Facilmente intuibile la motivazione: se è vero che qualsiasi cittadino, italiano o straniero, che compia una delle condotte sanzionate nel decreto legge, in una delle aree per cui sia stato dichiarato lo stato di emergenza ambientale può essere potenzialmente soggetto, in modo uniforme, alle sanzioni previste dalla norma de qua, è altrettanto vero che, in concreto, gli abitanti nelle aree di applicazione della norma in oggetto diventano i reali e pressoché unici destinatari della norma penale maggiormente sfavorevole destinata a regolamentare, peraltro temporaneamente, alcune zone del territorio nazionale e non altre.
  3. non è manifestatamene infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 6 del D.L. 172/2008 con l’art. 25 Cost., che impone un’assoluta riserva di legge primaria, quale fonte di sanzione penale;
  4. non è manifestamente infondato contrasto tra l’art. 6 del D.l n. 172/08 e e l’art. 77, comma 2, della Costituzione, nella parte in cui evidenzia come indispensabili i requisiti della necessità e dell’urgenza per l’utilizzo dello strumento del decreto legge di adozione governativa.
Cosa dire…l’Italia non è capace di dotarsi di una seria politica ambientale strutturata e lungimirante, e si illude, sempre con rinnovato entusiasmo, di risolvere i problemi con deroghe “momentaneamente perenni”, o “mostrando i muscoli”, come in questo caso, peraltro solo a qualcuno…

D’altronde, anche quando si parla d’ambiente, la serietà e il dialogo vengono banditi, e i media - con ignoranza, superficialità e arroganza - ci propinano dibattiti sul tema, in cui si cerca il conflitto e lo sconto a tutti i costi...

Un western all’italiana

Già, l'Italia, un Paese, come ho già avuto modo di sottolineare, incastrato nella sua disonestà, la cui produzione legislativa si presenta come “una interessante operazione di marketing politico"; che si occupa d’ambiente solo per caso, perché la cultura ambientale non esiste, neanche per caso

Un Paese in cui tira una brutta aria, e il Ministro dell’Ambiente, invece di occuparsi delle scottanti questioni che le competerebbero, fa “giochi di Prestigiacomo”…
Così, non andremo molto lontano.


Foto: “binario morto” originally uploaded by
paride63