Federalismo sanzionatorio: la pena come supplente dell’incapacità amministrativa dello Stato

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Lo scorso 6 novembre 2008 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto-legge 6 novembre 2008, n. 172, contenente “Misure straordinarie per fronteggiare l'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania, nonché misure urgenti di tutela ambientale".

In breve, il decreto legge prevede:
  1. per tutta la durata dello stato di emergenza (rectius: perenne emergenza. Da noi va di moda l’ossimoro…) nel settore dello smaltimento dei rifiuti in Campania sono previste misure per incentivare il conferimento di rifiuti ingombranti, di imballaggi usati e di rifiuti di imballaggio, attraverso l’autorizzazione alla raccolta e al trasporto occasionale o saltuario nella misura massima di 100 chilogrammi al giorno. In cambio, al soggetto conferente il materiale spetta un indennizzo forfetario;
  2. in via sperimentale, naturalmente sempre solo fino a quando durerà lo stato d’emergenza (ma non era finita?) chi provvede al conferimento dei rifiuti ingombranti a soggetti pubblici o privati, autorizzati a svolgere il servizio di raccolta a domicilio e' esentato dal pagamento degli oneri di trasporto e di smaltimento;
  3. allo scopo di fronteggiare il fenomeno dell'illecito abbandono dei rifiuti sul territorio della Campania, i soggetti pubblici competenti dispongono la rimozione ed il trasporto di cumuli di rifiuti (anche pericolosi) presenti su aree pubbliche o private da parte di soggetti in possesso dei necessari titoli abilitativi, anche in deroga alle procedure vigenti…e sempre in deroga (ma sempre, s'intende, fino a quando l’emergenza non finirà…) i soggetti pubblici competenti individuano apposite aree attrezzate o da attrezzare quali siti di stoccaggio provvisorio per la salvaguardia dell'ambiente, presso cui conferire i rifiuti rimossi per il tempo necessario ad una prima selezione e caratterizzazione […];
  4. sono previsti il commissariamento degli enti locali ubicati nei territori nei quali vige lo stato d’emergenza, nel caso in cui non siano osservati gli obblighi posti a carico delle province o dei comuni, ciascuno in relazione alle proprie competenze; l’affidamento del servizio di raccolta dei rifiuti nella provincia di Caserta (art. 4); nuovo lavoro straordinario per il personale militare (art. 5); una campagna informativa e di comunicazione, volta a sensibilizzare e responsabilizzare la popolazione sul sistema di raccolta differenziata dei rifiuti (art. 7); il potenziamento delle strutture di contrasto al fenomeno degli incendi (art. 8); una norma di interpretazione autentica di un articolo di un altro decreto-legge (DL n. 90/2008. art. 10); nuovi incentivi per la realizzazione di inceneritori, che si sostanziano in una proroga “inderogabile” (!) e in una piccola aggiunta al comma 1117 della legge n. 296 del 2006 (la finanziaria 2007, quella che prevedeva incentivi e finanziamenti alle fonti energetiche assimilate…insomma, agli inceneritori), la quale fa “salvi i finanziamenti e gli incentivi di cui al secondo periodo del comma 1117 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per gli impianti, senza distinzione fra parte organica ed inorganica, ammessi ad accedere agli stessi per motivi connessi alla situazione di emergenza rifiuti che sia stata, prima della data di entrata in vigore della medesima legge, dichiarata con provvedimento del Presidente del Consiglio dei Ministri”.
Ma, soprattutto, sono previste nuove sanzioni penali nel caso del verificarsi di determinate condotte – in particolare l’abbandono di rifiuti ingombranti aventi determinate dimensioni – costituenti mero illecito amministrativo nel restante territorio italiano, nonché l’incriminazione, come delitti, di altri fatti – per es. raccolta, trasporto, smaltimento ecc. di rifiuti pericolosi in mancanza dell’autorizzazione – che altrove costituiscono contravvenzioni, punendoli altresì con pene notevolmente più severe di quelle applicabili nelle altre regioni italiane.

Bertolaso, a proposito, ha auspicato che la minaccia del carcere venga spalmata a tutto il territorio italiano, in modo da “sfruttare l’esperienza campana per risolvere i problemi dei rifiuti in tutta Italia”, non senza sottolineare alcune contraddizioni, e i limiti, dell’attuale normativa, e ricordare che la bontà del Decreto Legge è dimostrata dal fatto che il Presidente Napoletano lo ha firmato

Sulle sanzioni penali federaliste si sono pronunciati anche gli ambienti accademici: come riassume Carlo Ruga Riva sul sito Lexambiente:
  • secondo quanto riportato dai quotidiani ben due ex Presidenti della Corte Costituzionale (A. Baldassarre e V. Onida) hanno espresso forti perplessità a proposito di una disciplina reputata a rischio di illegittimità costituzionale, per contrasto con il principio di uguaglianza (“Limitare l’arresto a una sola regione è una violazione dell’articolo 3 della Costituzione”; “la limitazione territoriale è un problema. L’abbandono di un frigo o di un mobile arreca lo stesso pregiudizio all’ambiente in qualsiasi regione. Il fatto che in Campania ci sia un’emergenza rifiuti mi sembra una considerazione debole. Se in una località ci fossero più furti che altrove, sarebbero giustificate pene più severe?”
  • mentre altri autorevoli penalisti (G. Marinucci e di C.E. Paliero) non hanno ravvisato violazioni dell’art. 3 Cost. (“non si può affermare che la norma sia discriminatoria…perché è agganciata alla dichiarazione dello stato di emergenza…, con il rimando all’art. 2 della legge 225 del 1992”; “paradossalmente il problema di ragionevolezza della norma, che così come è congegnata è corretta, sorgerebbe se si decidesse di estenderla a tutto il territorio…si creerebbe una sproporzione nell’apparato sanzionatorio del tutto ingiustificata. La pena diventerebbe un supplente dell’incapacità amministrativa dello stato).

Foto: “L’Italia fra le nuvole” originally uploaded by gicap