La Pubblicità su Natura Giuridica

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In questo articolo, presentiamo tutti gli strumenti per la tua pubblicità sul sito e sul blog di Natura Giuridica.
I contenuti pubblicati sul blog Natura Giuridica e sul sito web Natura Giuridica si rivolgono agli operatori del settore ambiente (aziende e Pubbliche Amministrazioni), e ad un pubblico, sempre più numeroso, interessato alle tematiche ambientali che sceglie i prodotti da acquistare tra quelli che tutelano e rispettano l'ambiente.

Vediamo più in dettaglio gli strumenti pubblicitari di Natura Giuridica:
i banner sul sito web e sul blog 
Nel sito: sia nella homepage che in una delle pagine come questa http://www.naturagiuridica.com/energia-fonti-rinnovabili.php organizzate per materia; nel blog: su ciascuna delle barre lateral, nella parte finale in basso, il "footer" o all'interno di un particolare articolo o "post")
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Sul sito vengono pubblicati nella pagina links-ambiente-aziende mentre sul blog vengono pubblicati sulle barre laterali o all'interno di un particolare articolo o "post"

la pagina web dedicata   
Nel sito viene pubblicata una pagina ex novo, uno spazio totalmente dedicato all’azienda e ai suoi prodotti; nel blog invece viene pubblicato un articolo o "post".

Se sei interessato a promuovere la tua attività su Natura Giuridica,  e vuoi saperne di più, visita la pagina dedicata alla pubblicità: lì troverai tutte le informazioni su dimensioni e posizioni dei banner,   contatti e dati per la fatturazione.


Natura Giuridica è il canale ideale per presentare la propria attività in campo ambientale, i prodotti e servizi ambientalmente compatibili (dai beni di largo consumo, come un elettrodomestico, fino ai servizi più innovativi, come l’installazione di un impianto mini-eolico o la costituzione di un Gas).


Comunicare l’ambiente con i Blog

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Dal giorno in cui ho pubblicato il primo post sul mio blog dedicato al diritto ambientale, Natura Giuridica - era il 9 marzo 2008 - ad oggi 19 giugno 2009, le pagine viste hanno raggiunto quota 60.000.

Rivolgo un GRAZIE a tutti quelli che hanno visitato, letto e commentato il mio blog, oltre a tutti coloro che mi hanno contattato via e-mail per chiedermi consigli, pareri ambientali e consulenze ambientali.

Questo risultato è per me molto importante, perché il mio “eco-blogico di informazione, comunicazione e diritto ambientale” non è solo uno strumento per il mio lavoro, che è quello di prestare consulenze ambientali ad imprese e Pubbliche Amministrazioni, ma è un progetto divulgativo in cui credo fermamente.
Anche il sito web di Natura Giuridica, che ha visto la luce a fine marzo scorso, ha già acquisito pagerank 2 e totalizza 50 pagine viste al giorno!

In effetti, il blog funziona da traino per il sito, veicolando traffico in modo rapido, più rapido di quanto non avvenga se si mette on line un nuovo sito web!

Misteri del web e del SEO, la disciplina che cerca di aumentare la visibilità delle pagine web, attraverso un particolare tipo di scrittura.

La mia compagna Naide, che lavora nel mondo della comunicazione web, e che ogni tanto mi dispensa pillole di SEO, mi dice sempre che, fino a pochi anni fa, parlare di ambiente, per esempio di buone prassi come la raccolta differenziata o l’acquisto di lampadine a risparmio energetico, equivaleva a non essere ascoltati.
Non si trattava solo di un problema di stile e di linguaggio comunicativi, ma di scarsa propensione all’ascolto da parte di Cittadini ancora troppo “consumatori a tutti i costi”.

Oggi le cose sono cambiate: lo dimostra – nel suo piccolo – la crescita del mio blog e, per dirla tutta, anche le facce della gente quando, alla domanda “cosa fai nella vita”, rispondo: “sono giurista ambientale”.

Una volta, era lo scetticismo a farla da padrone, ora quella che traspare è soprattutto curiosità, interesse per un campo di attività, il diritto ambientale, che sta prendendo sempre più piede.

In questo senso, è cambiato anche l’approccio delle aziende che richiedono una consulenza ambientale: oggi si tende a ricorrere al consulente – giurista ambientale in via preventiva, prima di pianificare un nuovo ciclo produttivo, di aprire un nuovo stabilimento, di rischiare di effettuare delle operazioni illecite.
Fino a non molto tempo fa, più che alla consulenza ambientale si faceva ricorso ad un avvocato, non specializzato in diritto dell’ambiente, quando ci si accorgeva di aver violato la legge.

Si tratta di una rivoluzione copernicana, direi!

Grazie ancora!

Andrea Quaranta



Energia rinnovabile, risparmio energetico, efficienza energetica: la Direttiva 2009/28/CE

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Sulla base della tabella di marcia per le energie rinnovabili, il Parlamento ed il Consiglio sottolineano l’importanza della direttiva, volta a promuovere il risparmio energetico e l'efficienza energetica e a creare la stabilità economica a lungo termine necessaria affinché le imprese possano effettuare investimenti razionali e sostenibili nel settore delle energie rinnovabili (gli aspetti economici dovrebbero venire in secondo piano rispetto a quelli ambientali, ma rappresentano, volenti o nolenti, il principale incentivo-motore di qualsiasi politica…).

Norme chiare, trasparenti e semplici sono i principali strumenti attraverso i quali raggiungere gli obiettivi energetici indicati nella direttiva 2009/28/CE.

Chi è interessato ai finanziamenti e vuole investire nelle fonti di energia rinnovabile, può contattarmi per ricevere una consulenza ambientale ed avere una panoramica dei contributi ottenibili e dell'iter autorizzatorio necessario per la realizzazione dell'impianto. In effetti, lo scenario cambia da Regione a Regione poiché, specialmente per le autorizzazioni, in virtù di una competenza ripartita con lo Stato, sono le Regioni che possono derogare o integrare quanto disposto dalla disciplina nazionale (v. a questo proposito la relazione di Andrea Quaranta nell'ambito del convegno sul patrimonio boschivo).


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Direttiva 2009/28/CE: promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili

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Le fonti di energia rinnovabili, insieme al controllo del consumo di energia, al risparmio energetico e all’aumento dell’efficienza energetica, rappresentano – ognuno con le proprie caratteristiche – strumenti essenziali per ridurre le emissioni di gas a effetto serra (e rispettare, quindi, i parametri fissati dal protocollo di Kyoto), nonché per promuovere la sicurezza degli approvvigionamenti energetici, favorire lo sviluppo tecnologico e l’innovazione e, infine, per creare posti di lavoro e sviluppo regionale.

L’Unione Europea è consapevole dell’importanza di una politica integrata (in tutti i campi, ma in special modo in relazione a quella) climatica.
Il cambiamento climatico – i cui sintomi più rilevanti sono costituiti dall’ aumento delle temperature, dallo scioglimento dei ghiacciai, dagli episodi di siccità e dalle alluvioni sempre più frequenti – infatti, rappresenta una delle maggiori sfide che i governi dovranno affrontare nei prossimi anni, al fine di evitare il peggioramento dei rischi per il pianeta e per le generazioni future.

Urgenza, pianificazione lungimirante e sostenibile e integrazione delle politiche comunitarie sono le parole d’ordine dell’Unione europea, che ha fatto della lotta al cambiamento climatico una delle priorità del suo programma di interventi, attraverso l’integrazione dell'obiettivo del controllo dei gas serra in tutti i settori di azione, in modo da conseguire una lunga serie di obiettivi:

1. consumo più efficiente di un'energia meno inquinante;
2. sistema di mezzi di trasporto più pulito e più equilibrato;
3. responsabilizzazione delle imprese, senza tuttavia compromissione della competitività;
4. gestione del territorio e delle politiche agricole al servizio dell'ambiente;
5. creazione di un quadro favorevole alla ricerca e all'innovazione.

In questo contesto si inserisce la recente Direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell’uso dell’energia elettrica da fonti rinnovabili, pubblicata sulla G.U.C.E. – la Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea – lo scorso 5 giugno 2009 (L 140/16), il cui testo è gratuitamente scaricabile sul sito di Natura Giuridica.

Il tema affrontato dalla Direttiva 2009/28/CE è molto complesso, oltre che di estrema attualità.

Per questo motivo ho intenzione, in questa sede, di tratteggiare gli aspetti principali della disciplina ivi prevista, e di approfondire analiticamente il contenuto nelle pagine del sito di Natura Giuridica, il sito che, oltre ad un costante aggiornamento in materia di diritto ambientale (effettuato attraverso una selezione delle sentenze e delle normative più rilevanti), offre una specializzata consulenza ambientale in tutti i settori del diritto dell’ambiente.

La direttiva 2009/28/CE comincia con un lungo elenco di “considerando” (ben 97), che contengono, in sostanza, le motivazioni che hanno portato all’adozione della direttiva 2009/28/CE.
Oltre agli obiettivi relativi al controllo del consumo di energia, al maggior ricorso alle fonti di energia rinnovabili, al risparmio energetico e all’aumento dell’efficienza energetica, il Parlamento e il Consiglio sottolineano l’importanza del progresso tecnologico, degli incentivi all’uso e alla diffusione dei trasporti pubblici e del ricorso a tecnologie energeticamente efficienti, strumenti la cui efficacia può contribuire a ridurre la dipendenza dell’Unione dalle importazioni di petrolio nel settore dei trasporti.

La direttiva 2009/28/CE punta, inoltre, sul sostegno alle azioni di sviluppo nazionali e regionali, sullo scambio di migliori prassi tra iniziative di sviluppo locali e regionali in materia di produzione di energia da fonti rinnovabili, sulla promozione del ricorso ai fondi strutturali e sulla produzione energetica decentrata, che presenta molti vantaggi, fra i quali l’utilizzo delle fonti di energia locali, la maggiore sicurezza locale degli approvvigionamenti energetici le minori distanze di trasporto, la ridotta dispersione energetica, lo sviluppo e la coesione delle comunità grazie alla disponibilità di fonti di reddito e alla creazione di posti di lavoro a livello locale.

(continua con: Energia rinnovabile, risparmio energetico, efficienza energetica: la Direttiva 2009/28/CE )

Foto: “Spaghetti renewable Calvario” originally uploaded by Galep Iccar

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Natura Giuridica di Andrea Quaranta: Impresa di Consulenza Ambientale.

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Danno morale per patema d’animo: risarcimento per il disastro ambientale di Seveso

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La Cassazione Civile (sentenza n. 11059/09) ha affrontato un tema molto delicato, relativo alle conseguenze risarcitorie/patrimoniali del disastro ambientale di Seveso (i tags principali, per riassumere, sono: danno ambientale, risarcimento del danno non patrimoniale, mezzi di prova, risarcibilità, diossina, disastro ambientale, danno esistenziale, Class action).

Il “patema d’animo” dei cittadini, preoccupati per le ripercussioni sulla salute, causate dalle sostanze tossiche sprigionatesi in seguito al disastro ambientale di Seveso, deve essere risarcito come danno morale, nonostante le tesi sostenute, a gran voce, dall’Icmesa nel ricorso presentato in Cassazione per l’annullamento della sentenza di secondo grado che, confermando quanto già statuito dal Tribunale di Milano, aveva condannato a società ad un risarcimento pari a 5.000 € per ciascun ricorrente.

Tesi che ruotavano tutte intorno a questo concetto: non esistono i presupposti per il danno morale perché, inter alia, non c’è la prova che i residenti della “zona della nube tossica” avessero avuto delle ripercussioni nella vita sociale o anche di relazione…

La Cassazione, con un sentenza che vi consiglio vivamente di leggere d’un fiato (potere liberamente scaricare la sentenza della Corte di Cassazione Civile n. 11059/09 sul sito di Natura Giuridica, consulenza ambientale per imprese e pubbliche amministrazioni) ha statuito, invece, e per fortuna giuridico-ambientale, che è giuridicamente corretto inferire l’esistenza di un danno non patrimoniale, ravvisato nel patema d’animo indotto dalla preoccupazione per il proprio stato di salute e per quello dei propri cari, ove tale turbamento psichico sia provato in via documentale.

Il danno non patrimoniale può essere provato anche per presunzioni e la prova per inferenza induttiva non postula che il fatto ignoto da dimostrare sia l’unico riflesso possibile di un fatto noto, essendo sufficiente la rilevante probabilità del determinarsi dell’uno in dipendenza dell’altro, secondo criteri di regolarità causale.

Si tratta, del resto di principi affermati già in passato (Cass. Sez. Un. civ. n. 2515/2002, in caso di compromissione dell’ambiente a seguito di disastro colposo - art. 449 c.p.) nel caso del verificarsi di un delitto di pericolo presunto a carattere plurioffensivo: qui la Cassazione sottolineava che alla lesione dell’interesse adespota all’ambiente ed alla pubblica incolumità, si affianca il pregiudizio causato alla sfera individuale dei singoli soggetti che si trovano in concreta relazione con i luoghi interessati dall’evento dannoso, in ragione della loro residenza o frequentazione abituale. Ove sia dimostrato che tale relazione è stata causa di uno stato di preoccupazione è configurato il danno non patrimoniale in capo a detti soggetti, danno risarcibile in quanto derivato da reato.

In armonia con un’altra decisione della Cassazione (Cass. Sez. Un. civ. n. 26972/2008) il giudice di legittimità delle leggi ha, inoltre, stabilito che va esclusa l’autonomia del c.d. danno esistenziale, il quale non rappresenta altro che una delle voci del danno non patrimoniale.
Nel caso in cui il fatto illecito, da cui è derivato il danno, si configuri come reato, il danno non patrimoniale è risarcibile nella sua più ampia accezione di danno determinato da lesioni di interessi inerenti alla persona non connotati da rilevanza economica.

In questo contesto, la sofferenza morale può ben protrarsi anche per lungo tempo e la sua durata assume rilievo ai fini della quantificazione del risarcimento, e il Giudice ha il compito di accertare l’effettiva consistenza del pregiudizio allegato, a prescindere dal nome ad esso attribuito.

Altri post pubblicati sul blog di Natura Giuridica, relativi al risarcimento per danno ambientale:


Evoluzione del danno ambientale nella politica europea (1, 2, 3, 4, 5, 6)

Siti di interesse nazionale: convegno a Roma (“Bonifica e danno ambientale nei SIN”)



Inceneritore di Acerra: pregiudizio potenziale

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Gestione dei rifiuti, incenerimento, termovalorizzatori, localizzazione dell’impianto di "termovalorizzazione" di combustibile derivato dal rifiuti (CDR) di Acerra, autorizzazione unica e V.I.A., compatibilità ambientale, pregiudizio meramente potenziale e consultazione popolare…

Di tutto questo si è occupata la sentenza n. 1028/09 del TAR Lazio, pubblicata sul sito di Natura Giuridica (Il sito di consulenza legale ambientale che offre servizi professionali di consulenza per imprese e pubbliche amministrazioni in materia di diritto ambientale).


L'inceneritore di Acerra è quello inaugurato da Berlusconi lo scorso 26 marzo 2009, quello, tanto per intenderci, che ha risolto il problema dei rifiuti.
Risolto, oddio.
Tamponato, grazie alla consueta politica dell’emergenza tipica del nostro (bel) Paese.
Grazie alle deroghe, alle proroghe, ai condoni, ………….

Il TAR Lazio ha dichiarato improcedibile il ricorso, proposto dal Comune di Acerra aveva chiesto l’annullamento di un’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri (n. 3657/08) e di alcune disposizioni di due successivi decreti legge, emanati anche questi, tanto per cambiare, per fronteggiare l’emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella Regione Campania e per consentire il passaggio alla gestione ordinaria…

In estrema sintesi, il Comune di Acerra deduceva:
1) violazione della normativa sull’incenerimento dei rifiuti (in particolare delle disposizioni sulla pubblicità delle domande di autorizzazione per impianti di trattamento dei rifiuti)
2) mancata indicazione delle circostanze che giustificavano la necessità di derogare alle disposizioni che prevedevano l’autorizzazione unica;
3) inadeguata istruttoria in relazione al’ordinanza che prescriveva il rispetto dei livelli di emissione inquinanti
4) la “nullità per violazione della sentenza T.A.R. Campania n. 20691 del 2005, resa sul presupposto – dal quale ci si sarebbe illogicamente discostati – che l’impianto in questione non poteva essere utilizzato che per il CDR”.

Il TAR Lazio, nel farlo, ha evidenziato che tanto la direttiva n. 85/337/CE, quanto la n. 96/61/CE, conformemente alla loro natura di atti destinati ad orientare ed a conformare la normativa interna dei singoli Stati, fissano un obiettivo al quale questi ultimi devono tendere, lasciandoli, per il resto, liberi di introdurre le modalità procedurali che meglio si inseriscono nei loro rispettivi ordinamenti.
Nella specie, dunque, ricorre comunque l’esenzione di cui all’art. 1, quinto comma, della direttiva 85/337/CE, in base al quale la direttiva non si applica ai progetti adottati nei dettagli mediante un atto legislativo nazionale specifico, inteso che gli obiettivi perseguiti, incluso l’obiettivo della disponibilità delle informazioni, vengono raggiunti tramite la procedura legislativa.
La norma in oggetto, infatti, costituisce l’atto legislativo specifico richiesto per operare in deroga, atteso che esso risulta approvato dal Parlamento…

Operare in deroga: se fosse una “voce da P.I.L”, il nostro Paese non avrebbe problemi di sorta…

Se fosse.

Sì, perché, caso mai ci fosse bisogno di un’ulteriore dimostrazione, il nostro Paese vive di proroghe, deroghe e sanatorie: l’ultima in ordine temporale è quella relativa al Testo Unico sulla sicurezza del lavoro.

Sì, avete capito bene.
Deroga al Testo Unico sulla sicurezza sul lavoro.

Nel Dpcm dello scorso 23 gennaio 2009 (pubblicato, però, in G.U. solo il 7 maggio 2009) sono disposti alcuni adeguamenti del D.Lgs. n. 81/08 in relazione alla complessiva azione di gestione dell’emergenza rifiuti nella regione Campania, trasferita un anno fa sotto l’egida della Protezione civile.

In sostanza: tenuto conto dell’impossibilità pratica di programmare ed adottare completamente le più adeguate misure di prevenzione e protezione, è stata sospesa la piena applicazione di tutta una lunga serie di prescrizioni in materia di sicurezza sul lavoro (formazione molto generale e generalista da fornire ai lavoratori su temi scottanti come la sicurezza e l’autoprotezione; esonero per i datori di lavoro della compilazione del documento sulla valutazione dei rischi; sottoposizione del personale impiegato ad una sorveglianza sanitaria una tantum; e via discorrendo….).

Deroghe alla sicurezza sul lavoro che non valgono solo per il personale della Protezione civile, ma si estendono, in questa “fase emergenziale”, a tutte le aziende ed i lavoratori che operano in Campania nel settore dello smaltimento dei rifiuti…

E così, oltre all’interminabile stillicidio di norme (e alla conseguente incapacità di avere norme stabili, credibili, di prospettiva), alle discipline “mutilate” per omessa emanazione delle norme esecutive, all’incertezza del diritto, figlia dell’incapacità di scrivere le norme in modo intelligibile, al federalismo sanzionatorio, alle croniche deroghe-proroghe-condoni, alla disinformazione pilotata, alla collezione di condanne per violazione della normativa comunitaria che ci obbligano a vivere in un funzionale stato di perenne emergenza, ora arriva pure la deroga del rispetto di parte delle previsioni in tema di sicurezza sul lavoro, almeno fino alla fine dell’emergenza.

Che, peraltro, dovrebbe essere finita da un pezzo. O, almeno, così mi (dovrevve) risulta(re)...

Siamo proprio un Paese civile, lungimirante, moderno.

Difatti, in Campania ed in Sicilia


Foto 1: “Cotto e mangiato” originally uploaded by SuPerDraS
Foto 2: web



Critical City per una città sostenibile

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di Naide Della Pelle

Ieri leggo su un magazine un breve servizio a proposito di un progetto, Critical City e, incuriosita, mi connetto per saperne di più. In quel momento il sito di critical city è indispo-nibile, così comincio a consultare il blog di critical city per farmi un’idea. Non è facile definire Critical City.

Diciamo che è un modo “sociale” per riappropriarsi del proprio ambiente urbano, attraverso il gioco. Ti registri sul sito e scegli una mission, una missione, tra quelle proposte: per esempio girare un video in una zona degradata della propria città, proporre una soluzione – la costruzione di una rotonda, tanto per dirne una – per superare  in questo caso un problema di traffico…

Critical city connette le persone che vivono nella stessa città e connette il virtuale al reale.
Critical City si serve della tecnologia e ti consente, documentando il buon esito della tua missione, di acquisire un punteggio, che a sua volta ti permette di ottenere il controllo di quella zona della tua città, un po’ come nel Risiko. Chi partecipa alla stessa mission si conosce e scambia sms e video, interagendo appunto in modo reale e non solo virtuale.



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Impianti eolici e assoggettabilità alla valutazione d’impatto ambientale

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Cosa fare nel caso di domande di autorizzazione alla realizzazione di un parco eolico incomplete?


Questo l’interrogativo di fondo affrontato dalla sentenza del TAR di Bari n. 1/09, il cui testo completo è liberamente scaricabile sul sito di Natura Giuridica.

Come sempre capita in materia di diritto (non solo) ambientale, le conclusioni cui è pervenuto il Giudice (amministrativo, in questo caso) valgono per il caso concreto analizzato, e non sempre sono applicabili a fattispecie magari anche solo analoghe, verificatesi, in ipotesi, anche in altre regioni d’Italia…

Per questi motivi, fra le pagine del blog inserisco le sentenze più significative, relative a fattispecie di maggiore interesse ed attualità, a titolo di informazione e di primo approfondimento della materia.

Per coloro che intendono approfondire la materia – per questioni di business, di strategia aziendale, di programmazione dell’attività economica o dell’azione amministrativa, … – consiglio di contattarmi, per avere informazioni più dettagliate su come chiedere ed ottenere una consulenza legale qualificata in materia di diritto ambientale.

Un’azienda pugliese, che opera nel capo della produzione di energia elettrica ricavata da fonti rinnovabili, ha impugnato una serie di atti amministrativi regionali, attraverso i quali la Regione ha rigettato la richiesta di verifica di assoggettabilità alla VIA del progetto di costruzione di un parco eolico “per carenza di documentazione”.

Oltre alla violazione di alcune norme procedurali previste e regolate dalla legge 241/90, la ricorrente:
lamentava il fatto che la mancata comunicazione delle ragioni ostative all’accoglimento della istanza ha impedito la presentazione, da parte della società stessa, delle proprie ragioni (con conseguente compressione del principio di partecipazione procedimentale);
evidenziava che l’incompletezza documentale di una domanda intesa ad ottenere un provvedimento autorizzatorio dalla P.A. non può comunque costituire causa di rigetto della stessa, sussistendo in capo all’Amministrazione l’onere di precisare i documenti carenti con invito ad integrarli.

L’Italia, si sa, è il Paese della burocrazia e spesso – mi dispiace constatarlo – le pubbliche amministrazioni, per motivi diversi a seconda del settore (acque, rifiuti, energie rinnovabili, bonifiche, (…) frappongono numerosi ostacoli al raggiungimento delle agognate autorizzazioni, non sempre adducendo valide motivazioni (quando queste ci sono…) a sostegno del proprio diniego, e dell’utilizzo disinvolto della discrezionalità amministrativa
E anche i Giudici non si attestano su posizioni uniformi.

In questo caso, il TAR di Bari (sentenza n. 1/09), evidenziando che la Pubblica amministrazione gode di ampia discrezionalità in ordine alla scelta tra il considerare una domanda di autorizzazione incompleta di documentazione come “irregolare” – e, quindi, passibile di regolarizzazione – ovvero invitare il privato interessato a presentarne una nuova, corredata a norma, ha optato per il secondo criterio, più coerente – in considerazione della situazione emergenziale nella regione Puglia, per l’abnorme quantità delle domande – con il principio della “par condicio” e della osservanza dei tempi procedimentali tra le imprese che si sono fatto carico di presentare tutta la documentazione prevista e quelle che invece non sono state diligenti a riguardo e che intendano agevolarsi di una istruttoria prioritaria in virtù di una istanza precedente ma non regolare.

Foto: “parco eolico” originally uploaded by Kliò



Niente depurazione? La tariffa si paga lo stesso

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Questo l’effetto di una decisione governativa, presa all’indomani della sentenza della Corte Costituzionale n. 335/08.

La quota di tariffa riferita al servizio di depurazione non è dovuta dagli utenti nel caso in cui la fognatura sia sprovvista di impianti centralizzati di depurazione o questi siano temporaneamente inattivi: questa era la lapidaria affermazione della Corte Costituzionale, espressa nella sentenza n. 335 del 2008, commentata e pubblicata sul blog di Natura Giuridica (Tariffa servizio pubblica fognatura e depurazione: non è dovuta se mancano impianti centralizzati di depurazione).



In sostanza, la tariffa del servizio idrico integrato, sottolineava giustamente la Corte Costituzionale, si configura, in tutte le sue componenti, come corrispettivo di una prestazione commerciale complessa – che trova la propria fonte nel contratto di utenza, e non in un atto autoritativo – le cui componenti sono inestricabilmente connesse: lo dimostra il fatto che - a fronte del pagamento della tariffa - l'utente riceve un complesso di prestazioni, consistenti sia nella somministrazione della risorsa idrica, sia nella fornitura dei servizi di fognatura e depurazione.

In conclusione: la quota di tariffa riferita al servizio di depurazione ha natura di corrispettivo contrattuale.

Niente depurazione?
Niente canone.

Sacrosante reazioni positive da parte dei consumatori i quali, all’indomani della sentenza, hanno avviato le pratiche per il recupero del maltolto….

Puntuale come un orologio svizzero, è arrivata la mazzata da parte del nostro legislatore, solerte solo quando chiamato a difendere interessi "intaccati" (il complotto, da noi, aleggia sempre...) dal potere giudiziario…

Per farvela breve, il Governo, con la Legge n. 13/2009 – conversione del DL 208/08, uno dei tanti cui il nostro governo ci ha abituato, nella sua opera in fieri di cambiamento (rectius: stravolgimento), di fatto, della distribuzione dei tre poteri dello Stato (legislativo, esecutivo, giudiziario): attribuzione di sempre maggiori poteri al potere esecutivo, parallelo esautoramento di quello legislativo e, come avvenuto nel caso di specie, azzeramento di quanto stabilito con sentenza del Giudice costituzionale – dopo aver affermato che
gli oneri relativi alle attività di progettazione e di realizzazione o completamento degli impianti di depurazione […] costituiscono una componente vincolata della tariffa del servizio idrico integrato che concorre alla determinazione del corrispettivo dovuto dall’utente (componente che, nei casi in cui manchino gli impianti di depurazione o questi siano temporaneamente inattivi, è dovuta al gestore dall’utenza solo a decorrere dall’avvio delle procedure di affidamento delle prestazioni di progettazione o di completamento delle opere necessarie alla attivazione del servizio di depurazione, e purchè alle stesse si proceda nel rispetto dei tempi programmati)
stravolge il significato e la portata della sentenza della Corte Costituzionale

Infatti, pur facendovi riferimento (“in attuazione della sentenza della Corte costituzionale n. 335 del 2008, i gestori del servizio idrico integrato provvedono anche in forma rateizzata, entro il termine massimo di cinque anni, a decorrere dal 1º ottobre 2009, alla restituzione della quota di tariffa non dovuta riferita all’esercizio del servizio di depurazione”) stabilisce che
nei casi di cui al secondo periodo del comma 1, dall’importo da restituire vanno dedotti gli oneri derivati dalle attività di progettazione, di realizzazione o di completamento avviate.
Come a dire: è sufficiente che un Comune rivendichi di aver previsto (Dove? Come? Quando?....) la costruzione di un depuratore, ma di non essere riuscito a realizzarlo (ma va?) per evitare il rimborso.

In pratica, salvo pochi isolati casi in cui questa rivendicazione non verrà fatta (ma anche lì: non è mai detto…), i cittadini non avranno rimborsi e, sempre per effetto della nuova legge, avranno di nuovo in bolletta un canone per le spese relative agli investimenti necessari per mettere in funzione il depuratore.

Foto:”la pazienza del ragno” originally uploaded by nu…



OGM: precauzione prima di tutto

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Nella sentenza pubblicata sul sito di Natura Giuridica (Il sito di consulenza ambientale che offre servizi professionali di consulenza per imprese e pubbliche amministrazioni in materia di diritto ambientale), la Corte di Giustizia delle Comunità europee (sentenza del 17 febbraio 2009 nella causa C-552/07) si è occupata degli OGM, organismi geneticamente modificati, analizzando, in particolare, la definizione di luogo di emissione di organismi geneticamente modificati, il concetto di emissione deliberata nell’ambiente di OGM, le possibilità “concesse” al consumatore di accedere ai documenti amministrativi e la libertà di accesso all’informazione.

Il tutto, alla luce del principio precauzionale, e degli obiettivi perseguiti dalla direttiva 2001/18/CE: la tutela della salute umana, il principio dell’azione preventiva e quello di precauzione, oltre alla trasparenza delle misure relative all’elaborazione e all’attuazione delle emissioni di OGM.

Per chi vuole approfondire l’iter della lunga e complessa vicenda che ha portato alla decisione della Corte di Giustizia, la sentenza è liberamente scaricabile sulle pagine di Natura Giuridica.


In questa sede è sufficiente sottolineare che la Corte – nel risolvere due questioni pregiudiziali, sottopostele dal Conseil d’Etat francese, nell’ambito di una controversia fra un Comune e un cittadino francese, in relazione al rifiuto di trasmettere a quest’ultimo le lettere prefettizie e le schede d’impianto relative a esperimenti di emissione deliberata di organismi geneticamente modificati – ha sottolineato che il «sito dell’emissione», ai sensi dell’art. 25 […] della direttiva 2001/18/CE, sull’emissione deliberata nell’ambiente di organismi geneticamente modificati, è determinato da qualsiasi informazione, relativa all’ubicazione dell’emissione, fornita dal notificante alle autorità competenti dello Stato membro sul cui territorio deve avvenire l’emissione nel contesto delle procedure di cui agli artt. 6 8, 13, 17, 20 o 23 della medesima direttiva.

Non si può opporre alla comunicazione delle informazioni (indicate nell’art. 25) una riserva relativa alla protezione dell’ordine pubblico o di altri interessi tutelati dalla legge.



Discariche abusive: l’urgenza non giustifica deroghe alle norme statali

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Nella sentenza pubblicata sul sito di Natura Giuridica (Il sito di consulenza legale ambientale che offre servizi professionali di consulenza per imprese e pubbliche amministrazioni in materia di diritto ambientale), la Corte di Cassazione (sentenza n. 1824 del 19 gennaio 2009, Cavalli) si è occupata di gestione dei rifiuti, con particolare riguardo al riparto di competenze fra Stato e Regioni e alla disciplina applicabile ai centri di raccolta (piazzole ed aree ecologiche) e alle piattaforme per la raccolta differenziata.


La vicenda trae origine dalla condanna inflitta in secondo grado ad un Sindaco di un comune in provincia di Lecco, per aver gestito due discariche in mancanza della prescritta autorizzazione: in estrema sintesi, la Corte evidenziava che integra il reato di
realizzazione di discarica abusiva di rifiuti la condotta del sindaco che, per risolvere la ordinaria esigenza di smaltimento dei rifiuti solidi urbani, consente l'istallazione di una discarica in assenza della prescritta autorizzazione da parte della regione o della provincia delegata, senza che possa configurare una discriminante l'emanazione di ordinanze contingibili e urgenti ex art. 13 D.Lgs. 22/1997.
In ogni caso, le discariche realizzate non avevano neppure i requisiti minimi per potersi qualificare come piazzole ecologiche, asseritamente sottratte al regime autorizzatorio.

La Cassazione, nel dichiarare inammissibile il ricorso presentato dal Sindaco (il quale aveva sostenuto la natura di centri di raccolta e piattaforme per la raccolta differenziata delle aree de quibus), ha affermato che in materia di autorizzazione per la gestione dei rifiuti, la legislazione regionale (richiamata dalla difesa nel ricorso per Cassazione), e, a maggior ragione, una circolare o qualsiasi atto amministrativo generale della Regione non possono derogare alla disciplina legislativa dello Stato, il quale ha competenza esclusiva nella tutela dell' ambiente, ai sensi dell'art. 117 Cost.

Integra, pertanto, il reato di abusiva realizzazione di discarica di rifiuti la condotta del sindaco che, per risolvere la ordinaria esigenza di smaltimento dei rifiuti solidi urbani, consente l'istallazione di una discarica in assenza della prescritta autorizzazione da parte della regione o della provincia delegata, senza che possa configurare una discriminante l'emanazione di ordinanze contingibili e urgenti ex art. 13 D.Lgs. 22/1997.

Sentenza Cavali (1824/09)

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