Nel nostro Bel Paese, martoriato da continue emergenze (non solo) ambientali, di cui l’ILVA costituisce solo la punta dell’iceberg, di cui si parla solo perché di attualità, esistono ben 57 SIN, siti contaminati di interesse nazionale da bonificare.
Spesso si tratta di siti che hanno visto succedersi, negli anni, diversi proprietari (e diversi soggetti inquinatori), e nei quali sono compresenti, ad oggi, numerosi industrie altamente impattanti sul territorio e sull’ambiente: Priolo è uno di questi.
Parlare di responsabilità per l’attuale inquinamento non è compito semplice, che non può essere semplificato (nel senso di schematizzato, decontestualizzandolo) né reso giornalisticamente (magari) in termini semplicistici (id est: di contrapposizione): per questi motivi la giurisprudenza, in particolare quella amministrativa, lo ha (quasi) sempre affrontato in punta di (piedi) diritto, cercando delle soluzioni in grado di contemperare la tutela della salubrità dell’ambiente, da un lato, e gli interessi socio-tecnico-economici, dall’altro.
Cinque anni fa il TAR di Catania (sentenza n. 1254/07) aveva scritto una pagina importante sul tema, con una sentenza di cui si è parlato molto.
In estrema sintesi, in un panorama giurisprudenziale che – a valle dell’allora recente modifica normativa, con la quale si era passati da un sistema (quello delineato dall’art. 17 del “decreto Ronchi”) di responsabilità oggettiva ad un diverso criterio di imputazione di responsabilità, fondato sull’accertamento di parametri soggettivi di colpevolezza in capo all’inquinatore – vedeva ancora contrapporsi posizioni divergenti sul tema:
- fra i sostenitori della responsabilità oggettiva. Il TAR di Geneva, n. 621/07, ad esempio, ha affermato che “il principio comunitario «chi inquina paga», lungi dall’esemplare la fattispecie illecita integrata dal concorso dell’elemento soggettivo del dolo o della colpa e dall’elemento materiale, scandito da condotta-nesso causale-evento (in questo caso) naturalistico, imputa il danno a chi si trovi nelle condizioni di controllare i rischi, cioè imputa il costo del danno al soggetto che ha la possibilità della cost-benefit analysis, per cui lo stesso deve sopportarne la responsabilità per essersi trovato, prima del suo verificarsi, nella situazione più adeguata per evitarlo in modo più conveniente […] Il fondamento della responsabilità per danno ambientale riposa sul criterio economico-giuridico d’internalizzazione dei costi derivanti dai danni all’ambiente sui soggetti comunque responsabili, senza quindi il necessario riscontro - ad esempio - del dolo o della colpa nell’autore dei fatti; si prospetta una responsabilità di natura oggettiva conseguente all’assunzione di un rischio d’impresa connesso all’esercizio di un’attività potenzialmente dannosa per l’ambiente. Il TAR di Firenze, n. 393/07 ha affermato che “il proprietario di un sito contaminato si presume responsabile, secondo quanto previsto dalle regole civilistiche (art. 2051 c.c.), dei danni cagionati a terzi dalle cose in custodia, inclusi i danni derivanti dall’inquinamento presente nel sito, salvo che non provi il caso fortuito o il fatto altrui;
- e quelli che escludevano tale forma di imputazione (TAR Venezia, n. 2111/07, il quale ha affermato che “anche ai sensi dell’art. 17, comma 3, del D.Lgs. n. 22/1997, la mera condizione di proprietario dell’area inquinata non è sufficiente a giustificare l’emissione di un provvedimento con cui si ordini, a tale soggetto, di effettuare gli interventi di messa in sicurezza, bonifica e restitutio in integrum. La notifica del provvedimento di ripristino al proprietario incolpevole avviene solo per gli effetti di cui ai commi 10 e 11 dello stesso art. 17 (ossia per la costituzione, sull’area inquinata, di un onere reale e di un privilegio speciale per le spese di ripristino, affrontate dalla P.A, qualora i responsabili dell’inquinamento non provvedano o non siano individuabili) […] Rispetto al grado di colpa indispensabile per poter configurare una responsabilità del proprietario nel verificarsi dell’inquinamento, il D.Lgs. n. 22/1997 non introduce un’ipotesi di responsabilità aggravata, analoga a quella prevista dall’art. 2051 c.c.. Non può, dunque, ritenersi imposto a tale soggetto uno specifico onere di prevenzione attiva o comunque un grado di diligenza diverso da quello dell’uomo medio o del buon padre di famiglia”,
“l’adozione di un criterio di “strict liability” (responsabilità rigorosa) in capo alle imprese, connesso a rischi oggettivi di impresa, non garantisce una migliore tutela del valore della difesa ambientale, rispetto ad un sistema di “due care” (cura doverosa)”. Secondo il Giudice siciliano, infatti, la strict liability – ed il correlativo principio, secondo cui sarebbe possibile l’indifferenziato accollo degli oneri della bonifica ambientale a carico delle imprese per effetto della sola loro relazione con i suoli – “finirebbe con l’incentivare il danno ambientale, invece di impedirlo o di portare a rimuoverne durevolmente le cause prima ancora che gli effetti, risultato che si ottiene solo promuovendo un corretto rapporto tra la produzione e l’ambiente”.
La via semplice (“in discesa”), di accollare gli oneri di bonifica alle imprese incolpevoli, ma facilmente individuabili dalla loro attuale relazione con il bene, agevolerebbe, di fatto, l’impunità dei soggetti autori dell’inquinamento, perché – ipotizzando che la P.A. recuperi i costi integrali della bonifica a carico del proprietario-detentore incolpevole del suolo – ne deriverebbe che resterebbe a costui la rivalsa sul precedente proprietario-possessore inquinante.
La rivalsa dovrebbe essere condotta sul piano della tutela civile, con l’evidente minore possibilità, mezzi e strumenti di tutela derivanti dalla natura dell’azione, rispetto a quella che lo Stato invece può (e deve) porre in essere, a norma degli artt.. 250, 252 comma 5 e 253 del D.Lgs 152/06.
Le Imprese “non attente” alle tematiche ambientali – conclude il TAR – “sarebbero incoraggiate nelle loro riprovevoli condotte dalla possibilità di sfuggire alla sanzione dopo aver sfruttato le risorse del suolo ed aver compromesso l’ambiente, semplicemente cedendo il sito e puntando, da un lato, sui tempi lunghi dell’Amministrazione e, dall’altro, sul minore rischio che per loro costituisce l’azione civile di rivalsa dei proprietari incolpevoli”.
In una prospettiva ancora più evoluta dell’istituto della responsabilità per danno all’ambiente, la cennata ed erronea ricostruzione dell’istituto della responsabilità per danni all’ambiente, contrasta gravemente - ledendolo - con il principio-valore della “responsabilità sociale delle imprese” che oramai si sta consolidando come lettura del combinato disposto degli artt. 2, 3 e 42 della Costituzione, nella maturata coscienza “diffusa” della società e degli operatori economici.
In una amministrazione democraticamente orientata, infatti, la coazione è sempre uno strumento da “ultima risorsa”, mentre il coinvolgimento attivo, propositivo e qualificato dei privati nella tutela dell’ambiente è un “valore” prima ancora che uno strumento (di maggiore efficacia); ed esso si ottiene enfatizzando, appunto, la “responsabilità sociale” delle imprese e della produzione (nozione fondata sull’art. 41 comma 2 e 42 della Costituzione), secondo la quale le imprese hanno vantaggio (e devono essere incentivate) nel perseguire contestualmente il profitto economico, la funzione sociale della proprietà e la tutela ambientale, destinando a tale proposito adeguate risorse ed energie, poiché ne hanno un ritorno in termini di qualità della produzione e della immagine.
A seguito dell’entrata in vigore del D.Lgs. n. 152/2006, concludeva il TAR di Catania:
- non può più dubitarsi della piena vigenza del principio “chi inquina paga”: se prima della riforma non mancavano “oscillazioni” tra pronunce tese a sostenere che tale principio avesse meramente valore programmatico e fosse insuscettibile di trovare applicazione nell’Ordinamento statuale interno, e pronunciamenti di segno opposto, a seguito dell’introduzione del principio chi inquina paga, “deve trovare applicazione in tutti i procedimenti amministrativi. Quindi anche sotto questo profilo, non può considerarsi legittimo l’accollo indifferenziato delle attività e degli oneri di bonifica di un sito contaminato sui produttori che in esso operano, senza il preventivo accertamento, con procedimento partecipato, delle relative responsabilità per l’inquinamento riscontrato”;
- la responsabilità imprenditoriale per danno ambientale o per bonifica non può essere ricostruita in riferimento alle responsabilità di cui agli artt. 2050 e 2051 c.c., in chiave di responsabilità oggettiva: “a tacere del fatto che tali disposizioni operano nel campo dei rapporti tra privati, in ogni caso, l’applicazione al campo della responsabilità per danno ambientale delle norme di responsabilità presunta stabilite dal codice civile trova comunque ostacolo nel principio di specialità. A fronte di più disposizioni (apparentemente) concorrenti nella stessa fattispecie (le norme di responsabilità presunta stabilite dal codice civile e le norme sulla responsabilità ambientale previste dalla parte sesta del D.Lgs. n. 152 del 2006), il criterio di specialità porta certamente ad applicare solo ed esclusivamente le disposizioni esaustivamente dettate dalla normativa ambientale, così come oggi chiarite dal D.Lgs. n. 152 del 2006 (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 8 marzo 2005, n. 935; Sez. V, 16 luglio 2002, n. 3971; TAR Veneto, Sez. III, 19 gennaio 2006, n. 1443, e 6 dicembre 2006, n. 571)”.
Bene, ma a distanza di cinque anni, lo stesso TAR (sia pure in diversa composizione) è intervenuto sullo stesso tema, ribaltando completamente il suo precedente orientamento.
Con la sentenza n. 2117/12, infatti, a monte dell’analisi di ulteriori aspetti – esclusi dall’analisi di questo contributo – ha affermato che
“la responsabilità degli operatori economici insediati nel SIN di Priolo rispetto a misure di ripristino ambientale nasce in virtù della loro presenza all’interno del sito perimetrato, quali soggetti proprietari o utilizzatori delle aree industriali ivi ricadenti, e si configura come oggettiva responsabilità imprenditoriale, in base alla quale gli operatori economici che producono e ritraggono profitti attraverso l’esercizio di attività pericolose, in quanto ex se inquinanti, o in quanto utilizzatori di strutture produttive contaminate e fonte di perdurante contaminazione, sono per ciò stesso tenuti a sostenere integralmente gli oneri necessari a garantire la tutela dell’ambiente e della salute della popolazione, in correlazione causale con tutti indistintamente i fenomeni di compromissione collegatisi alla destinazione industriale del sito, gravato come tale da un vero e proprio onere reale a rilevanza pubblica, in quanto finalizzato alla tutela di prevalenti ed indeclinabili interessi dell’intera collettività”.
Il Collegio ha ritenuto tale opzione interpretativa:
- perfettamente compatibile con l’applicazione del principio “chi inquina paga”, conformemente agli orientamenti della giurisprudenza più recente in materia (TAR Lazio, nell’incredibile sentenza n. 2263/11, oggetto già di un commento nelle pagine di questo quotidiano. V. A. QUARANTA, “Bonifica provvisoria a carico del proprietario incolpevole”, 20 giungo 2011), che ha evidenziato come il Codice dell’Ambiente disciplini un sistema sanzionatorio ambientale nel quale l’attuazione del principio non prevede che – in assenza di individuazione del responsabile ovvero di impossibilità di questi a far fronte alle proprie obbligazioni – il costo degli interventi gravi sulla collettività (per il tramite di uno degli enti esponenziali di questa), ma pone tali costi a carico della proprietà, salvo il diritto di rivalsa del proprietario nei confronti del responsabile. Del resto, sottoliea il TAR etneo, la ratio del principio comunitario “chi inquina paga” è quella di escludere che i costi derivanti dal ripristino di siti inquinati venga sopportato dalla collettività;
- non incompatibile con quanto deciso dalla Corte di Giustizia (sentenza 9 marzo 2010 nella causa C-378/08, che in ipotesi di inquinamento ambientale come quello in esame, a carattere diffuso, ha affermato che la normativa di uno Stato membro può prevedere che l’autorità competente abbia facoltà di imporre misure di riparazione del danno ambientale presumendo l’esistenza di un nesso di causalità tra l’inquinamento accertato e le attività del singolo o dei diversi operatori, e ciò in base alla vicinanza degli impianti di questi ultimi con il menzionato inquinamento.
Risulta difficilmente comprensibile questo “passo indietro”, solo formalmente volto a tutelare maggiormente l’ambiente dall’inquinamento già verificatosi in passato, anche perché, poco più in là, nella sentenza:
- dopo aver precisato che, in ogni caso, conformemente al principio «chi inquina paga», l’obbligo di riparazione incombe agli operatori solo in misura corrispondente al loro contributo al verificarsi dell’inquinamento o al rischio di inquinamento, con la conseguenza che, per poter presumere, secondo tali modalità, l’esistenza di un siffatto nesso di causalità, l’autorità competente deve disporre di indizi plausibili in grado di dar fondamento alla sua (sic!) presunzione, quali la vicinanza dell’impianto dell’operatore all’inquinamento accertato e la corrispondenza tra le sostanze inquinanti ritrovate e i componenti impiegati da detto operatore nell’esercizio della sua attività;
- dopo aver sottolineato che, a tale proposito, le stesse aziende non hanno confutato incontrovertibilmente tale presunzione, poiché né la dimostrazione che l’inquinamento è risalente nel tempo, né “la mancanza di correlazioni dirette tra le situazioni di contaminazione rilevate a mare ed a terra” come esposta nella relazione di C.T.U. sono in grado, di per sé, di escludere che gli operatori attuali esercenti attività inquinanti abbiano contribuito alla contaminazione,
ha ritenuto fondate le censure con le quali le società ricorrenti avevano contestato, per carenza di adeguata istruttoria e di motivazione, alcune prescrizioni delle conferenze di servizi, volte alla rimozione di diversi milioni di metri cubi di sedimenti contaminati ed il loro successivo confinamento in casse di colmata, da utilizzare per la realizzazione di un hub portuale di interscambio tra navi di ultima generazione, evidenziando, in particolare, la pericolosità per l’ambiente e per la salute umana di tale tecnica, per il rischio che “possano rimettersi in circolazione depositi di materiale inquinato oramai giacenti sui fondali, con conseguente aggravamento dei rischi sanitari, di tal che il rimedio potrebbe rivelarsi peggiore del male è […] Anche l’utilizzo in mare di tre enormi casse di colmata, piene di sedimenti contaminati, potrebbe essere fonte di ulteriore inquinamento”.
Difficilmente compresibile (anche) perché, se anche la giurisprudenza – nel suo complesso, e sia pure con possibili errori e “oscillazioni interpretative”, che in ogni caso devono essere contestualizzate – abbandona un criterio duttile, malleabile, sostenibile, finalmente raggiunto dopo anni di disquisizioni giuridiche, per affidarsi a sterili contrapposizioni basate più su (para)ideologie (la difesa spinta dell’ambiente può, in certi casi, essere una medicina troppo invasiva, con effetti collaterali anche gravi) che sull’effettiva tutela dell’ambiente (e della salute dell’uomo), il rischio è quello di dover ricominciare a dover bonificare, ancora prima che i grandi (e i piccoli) siti contaminati, innanzitutto il modo di approcciarsi alla risoluzione (effettiva) dei problemi (non solo ambientali)….















