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Ilsito di Natura Giuridica

Natura Giuridica

Corso: il Consulente legale per le FER

Milano, Auditorium Don Giacomo Alberione, 7-8 marzo 2013

lunedì, maggio 20, 2013

L’oggettiva responsabilità imprenditoriale

Nel nostro Bel Paese, martoriato da continue emergenze (non solo) ambientali, di cui l’ILVA costituisce solo la punta dell’iceberg, di cui si parla solo perché di attualità, esistono ben 57 SIN, siti contaminati di interesse nazionale da bonificare. 

Spesso si tratta di siti che hanno visto succedersi, negli anni, diversi proprietari (e diversi soggetti inquinatori), e nei quali sono compresenti, ad oggi, numerosi industrie altamente impattanti sul territorio e sull’ambiente: Priolo è uno di questi. 

Parlare di responsabilità per l’attuale inquinamento non è compito semplice, che non può essere semplificato (nel senso di schematizzato, decontestualizzandolo) né reso giornalisticamente (magari) in termini semplicistici (id est: di contrapposizione): per questi motivi la giurisprudenza, in particolare quella amministrativa, lo ha (quasi) sempre affrontato in punta di (piedi) diritto, cercando delle soluzioni in grado di contemperare la tutela della salubrità dell’ambiente, da un lato, e gli interessi socio-tecnico-economici, dall’altro. 

Cinque anni fa il TAR di Catania (sentenza n. 1254/07) aveva scritto una pagina importante sul tema, con una sentenza di cui si è parlato molto. 
In estrema sintesi, in un panorama giurisprudenziale che – a valle dell’allora recente modifica normativa, con la quale si era passati da un sistema (quello delineato dall’art. 17 del “decreto Ronchi”) di responsabilità oggettiva ad un diverso criterio di imputazione di responsabilità, fondato sull’accertamento di parametri soggettivi di colpevolezza in capo all’inquinatore – vedeva ancora contrapporsi posizioni divergenti sul tema: 
  • fra i sostenitori della responsabilità oggettiva. Il TAR di Geneva, n. 621/07, ad esempio, ha affermato che “il principio comunitario «chi inquina paga», lungi dall’esemplare la fattispecie illecita integrata dal concorso dell’elemento soggettivo del dolo o della colpa e dall’elemento materiale, scandito da condotta-nesso causale-evento (in questo caso) naturalistico, imputa il danno a chi si trovi nelle condizioni di controllare i rischi, cioè imputa il costo del danno al soggetto che ha la possibilità della cost-benefit analysis, per cui lo stesso deve sopportarne la responsabilità per essersi trovato, prima del suo verificarsi, nella situazione più adeguata per evitarlo in modo più conveniente […] Il fondamento della responsabilità per danno ambientale riposa sul criterio economico-giuridico d’internalizzazione dei costi derivanti dai danni all’ambiente sui soggetti comunque responsabili, senza quindi il necessario riscontro - ad esempio - del dolo o della colpa nell’autore dei fatti; si prospetta una responsabilità di natura oggettiva conseguente all’assunzione di un rischio d’impresa connesso all’esercizio di un’attività potenzialmente dannosa per l’ambiente. Il TAR di Firenze, n. 393/07 ha affermato che “il proprietario di un sito contaminato si presume responsabile, secondo quanto previsto dalle regole civilistiche (art. 2051 c.c.), dei danni cagionati a terzi dalle cose in custodia, inclusi i danni derivanti dall’inquinamento presente nel sito, salvo che non provi il caso fortuito o il fatto altrui; 
  • e quelli che escludevano tale forma di imputazione (TAR Venezia, n. 2111/07, il quale ha affermato che “anche ai sensi dell’art. 17, comma 3, del D.Lgs. n. 22/1997, la mera condizione di proprietario dell’area inquinata non è sufficiente a giustificare l’emissione di un provvedimento con cui si ordini, a tale soggetto, di effettuare gli interventi di messa in sicurezza, bonifica e restitutio in integrum. La notifica del provvedimento di ripristino al proprietario incolpevole avviene solo per gli effetti di cui ai commi 10 e 11 dello stesso art. 17 (ossia per la costituzione, sull’area inquinata, di un onere reale e di un privilegio speciale per le spese di ripristino, affrontate dalla P.A, qualora i responsabili dell’inquinamento non provvedano o non siano individuabili) […] Rispetto al grado di colpa indispensabile per poter configurare una responsabilità del proprietario nel verificarsi dell’inquinamento, il D.Lgs. n. 22/1997 non introduce un’ipotesi di responsabilità aggravata, analoga a quella prevista dall’art. 2051 c.c.. Non può, dunque, ritenersi imposto a tale soggetto uno specifico onere di prevenzione attiva o comunque un grado di diligenza diverso da quello dell’uomo medio o del buon padre di famiglia”,
il giudice amministrativo etneo aveva optato per questo secondo filone interpretativo. Nel farlo, aveva precisato che
“l’adozione di un criterio di “strict liability” (responsabilità rigorosa) in capo alle imprese, connesso a rischi oggettivi di impresa, non garantisce una migliore tutela del valore della difesa ambientale, rispetto ad un sistema di “due care” (cura doverosa)”. Secondo il Giudice siciliano, infatti, la strict liability – ed il correlativo principio, secondo cui sarebbe possibile l’indifferenziato accollo degli oneri della bonifica ambientale a carico delle imprese per effetto della sola loro relazione con i suoli – “finirebbe con l’incentivare il danno ambientale, invece di impedirlo o di portare a rimuoverne durevolmente le cause prima ancora che gli effetti, risultato che si ottiene solo promuovendo un corretto rapporto tra la produzione e l’ambiente”. 
La via semplice (“in discesa”), di accollare gli oneri di bonifica alle imprese incolpevoli, ma facilmente individuabili dalla loro attuale relazione con il bene, agevolerebbe, di fatto, l’impunità dei soggetti autori dell’inquinamento, perché – ipotizzando che la P.A. recuperi i costi integrali della bonifica a carico del proprietario-detentore incolpevole del suolo – ne deriverebbe che resterebbe a costui la rivalsa sul precedente proprietario-possessore inquinante. 
La rivalsa dovrebbe essere condotta sul piano della tutela civile, con l’evidente minore possibilità, mezzi e strumenti di tutela derivanti dalla natura dell’azione, rispetto a quella che lo Stato invece può (e deve) porre in essere, a norma degli artt.. 250, 252 comma 5 e 253 del D.Lgs 152/06. 

Le Imprese “non attente” alle tematiche ambientali – conclude il TAR – “sarebbero incoraggiate nelle loro riprovevoli condotte dalla possibilità di sfuggire alla sanzione dopo aver sfruttato le risorse del suolo ed aver compromesso l’ambiente, semplicemente cedendo il sito e puntando, da un lato, sui tempi lunghi dell’Amministrazione e, dall’altro, sul minore rischio che per loro costituisce l’azione civile di rivalsa dei proprietari incolpevoli”.

In una prospettiva ancora più evoluta dell’istituto della responsabilità per danno all’ambiente, la cennata ed erronea ricostruzione dell’istituto della responsabilità per danni all’ambiente, contrasta gravemente - ledendolo - con il principio-valore della “responsabilità sociale delle imprese” che oramai si sta consolidando come lettura del combinato disposto degli artt. 2, 3 e 42 della Costituzione, nella maturata coscienza “diffusa” della società e degli operatori economici. 
In una amministrazione democraticamente orientata, infatti, la coazione è sempre uno strumento da “ultima risorsa”, mentre il coinvolgimento attivo, propositivo e qualificato dei privati nella tutela dell’ambiente è un “valore” prima ancora che uno strumento (di maggiore efficacia); ed esso si ottiene enfatizzando, appunto, la “responsabilità sociale” delle imprese e della produzione (nozione fondata sull’art. 41 comma 2 e 42 della Costituzione), secondo la quale le imprese hanno vantaggio (e devono essere incentivate) nel perseguire contestualmente il profitto economico, la funzione sociale della proprietà e la tutela ambientale, destinando a tale proposito adeguate risorse ed energie, poiché ne hanno un ritorno in termini di qualità della produzione e della immagine. 

A seguito dell’entrata in vigore del D.Lgs. n. 152/2006, concludeva il TAR di Catania: 
  • non può più dubitarsi della piena vigenza del principio “chi inquina paga”: se prima della riforma non mancavano “oscillazioni” tra pronunce tese a sostenere che tale principio avesse meramente valore programmatico e fosse insuscettibile di trovare applicazione nell’Ordinamento statuale interno, e pronunciamenti di segno opposto, a seguito dell’introduzione del principio chi inquina paga, “deve trovare applicazione in tutti i procedimenti amministrativi. Quindi anche sotto questo profilo, non può considerarsi legittimo l’accollo indifferenziato delle attività e degli oneri di bonifica di un sito contaminato sui produttori che in esso operano, senza il preventivo accertamento, con procedimento partecipato, delle relative responsabilità per l’inquinamento riscontrato”; 
  • la responsabilità imprenditoriale per danno ambientale o per bonifica non può essere ricostruita in riferimento alle responsabilità di cui agli artt. 2050 e 2051 c.c., in chiave di responsabilità oggettiva: “a tacere del fatto che tali disposizioni operano nel campo dei rapporti tra privati, in ogni caso, l’applicazione al campo della responsabilità per danno ambientale delle norme di responsabilità presunta stabilite dal codice civile trova comunque ostacolo nel principio di specialità. A fronte di più disposizioni (apparentemente) concorrenti nella stessa fattispecie (le norme di responsabilità presunta stabilite dal codice civile e le norme sulla responsabilità ambientale previste dalla parte sesta del D.Lgs. n. 152 del 2006), il criterio di specialità porta certamente ad applicare solo ed esclusivamente le disposizioni esaustivamente dettate dalla normativa ambientale, così come oggi chiarite dal D.Lgs. n. 152 del 2006 (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 8 marzo 2005, n. 935; Sez. V, 16 luglio 2002, n. 3971; TAR Veneto, Sez. III, 19 gennaio 2006, n. 1443, e 6 dicembre 2006, n. 571)”. 
In definitiva, una sentenza che, per la sostenibilità culturale di cui era intrisa, è stata presa come esempio, anche dai commentatori, di come dovrebbe essere interpretato ed applicato il diritto, e di come, a monte, dovrebbe essere predisposta la politica ambientale: non oscillare fra pericolosi estremismi (condoni e sanatorie, da un lato, e previsioni di “responsabilità oggettive” non ulteriormente contestualizzate, dall’altro), volti di volta in volta a “premiare”, alla fine, sempre comportamenti illegali, giusto per “mostrarsi” (senza esserlo) non tanto “forti” o autoritari, quanto autorevoli.

Bene, ma a distanza di cinque anni, lo stesso TAR (sia pure in diversa composizione) è intervenuto sullo stesso tema, ribaltando completamente il suo precedente orientamento. 
Con la sentenza n. 2117/12, infatti, a monte dell’analisi di ulteriori aspetti – esclusi dall’analisi di questo contributo – ha affermato che 
“la responsabilità degli operatori economici insediati nel SIN di Priolo rispetto a misure di ripristino ambientale nasce in virtù della loro presenza all’interno del sito perimetrato, quali soggetti proprietari o utilizzatori delle aree industriali ivi ricadenti, e si configura come oggettiva responsabilità imprenditoriale, in base alla quale gli operatori economici che producono e ritraggono profitti attraverso l’esercizio di attività pericolose, in quanto ex se inquinanti, o in quanto utilizzatori di strutture produttive contaminate e fonte di perdurante contaminazione, sono per ciò stesso tenuti a sostenere integralmente gli oneri necessari a garantire la tutela dell’ambiente e della salute della popolazione, in correlazione causale con tutti indistintamente i fenomeni di compromissione collegatisi alla destinazione industriale del sito, gravato come tale da un vero e proprio onere reale a rilevanza pubblica, in quanto finalizzato alla tutela di prevalenti ed indeclinabili interessi dell’intera collettività”. 
Il Collegio ha ritenuto tale opzione interpretativa: 
  • perfettamente compatibile con l’applicazione del principio “chi inquina paga”, conformemente agli orientamenti della giurisprudenza più recente in materia (TAR Lazio, nell’incredibile sentenza n. 2263/11, oggetto già di un commento nelle pagine di questo quotidiano. V. A. QUARANTA, “Bonifica provvisoria a carico del proprietario incolpevole”, 20 giungo 2011), che ha evidenziato come il Codice dell’Ambiente disciplini un sistema sanzionatorio ambientale nel quale l’attuazione del principio non prevede che – in assenza di individuazione del responsabile ovvero di impossibilità di questi a far fronte alle proprie obbligazioni – il costo degli interventi gravi sulla collettività (per il tramite di uno degli enti esponenziali di questa), ma pone tali costi a carico della proprietà, salvo il diritto di rivalsa del proprietario nei confronti del responsabile. Del resto, sottoliea il TAR etneo, la ratio del principio comunitario “chi inquina paga” è quella di escludere che i costi derivanti dal ripristino di siti inquinati venga sopportato dalla collettività; 
  • non incompatibile con quanto deciso dalla Corte di Giustizia (sentenza 9 marzo 2010 nella causa C-378/08, che in ipotesi di inquinamento ambientale come quello in esame, a carattere diffuso, ha affermato che la normativa di uno Stato membro può prevedere che l’autorità competente abbia facoltà di imporre misure di riparazione del danno ambientale presumendo l’esistenza di un nesso di causalità tra l’inquinamento accertato e le attività del singolo o dei diversi operatori, e ciò in base alla vicinanza degli impianti di questi ultimi con il menzionato inquinamento. 
Risulta difficilmente comprensibile questo “passo indietro”, solo formalmente volto a tutelare maggiormente l’ambiente dall’inquinamento già verificatosi in passato, anche perché, poco più in là, nella sentenza: 

  • dopo aver precisato che, in ogni caso, conformemente al principio «chi inquina paga», l’obbligo di riparazione incombe agli operatori solo in misura corrispondente al loro contributo al verificarsi dell’inquinamento o al rischio di inquinamento, con la conseguenza che, per poter presumere, secondo tali modalità, l’esistenza di un siffatto nesso di causalità, l’autorità competente deve disporre di indizi plausibili in grado di dar fondamento alla sua (sic!) presunzione, quali la vicinanza dell’impianto dell’operatore all’inquinamento accertato e la corrispondenza tra le sostanze inquinanti ritrovate e i componenti impiegati da detto operatore nell’esercizio della sua attività; 
  • dopo aver sottolineato che, a tale proposito, le stesse aziende non hanno confutato incontrovertibilmente tale presunzione, poiché né la dimostrazione che l’inquinamento è risalente nel tempo, né “la mancanza di correlazioni dirette tra le situazioni di contaminazione rilevate a mare ed a terra” come esposta nella relazione di C.T.U. sono in grado, di per sé, di escludere che gli operatori attuali esercenti attività inquinanti abbiano contribuito alla contaminazione, 

ha ritenuto fondate le censure con le quali le società ricorrenti avevano contestato, per carenza di adeguata istruttoria e di motivazione, alcune prescrizioni delle conferenze di servizi, volte alla rimozione di diversi milioni di metri cubi di sedimenti contaminati ed il loro successivo confinamento in casse di colmata, da utilizzare per la realizzazione di un hub portuale di interscambio tra navi di ultima generazione, evidenziando, in particolare, la pericolosità per l’ambiente e per la salute umana di tale tecnica, per il rischio che “possano rimettersi in circolazione depositi di materiale inquinato oramai giacenti sui fondali, con conseguente aggravamento dei rischi sanitari, di tal che il rimedio potrebbe rivelarsi peggiore del male è […] Anche l’utilizzo in mare di tre enormi casse di colmata, piene di sedimenti contaminati, potrebbe essere fonte di ulteriore inquinamento”. 


Difficilmente compresibile (anche) perché, se anche la giurisprudenza – nel suo complesso, e sia pure con possibili errori e “oscillazioni interpretative”, che in ogni caso devono essere contestualizzate – abbandona un criterio duttile, malleabile, sostenibile, finalmente raggiunto dopo anni di disquisizioni giuridiche, per affidarsi a sterili contrapposizioni basate più su (para)ideologie (la difesa spinta dell’ambiente può, in certi casi, essere una medicina troppo invasiva, con effetti collaterali anche gravi) che sull’effettiva tutela dell’ambiente (e della salute dell’uomo), il rischio è quello di dover ricominciare a dover bonificare, ancora prima che i grandi (e i piccoli) siti contaminati, innanzitutto il modo di approcciarsi alla risoluzione (effettiva) dei problemi (non solo ambientali)….

lunedì, maggio 13, 2013

Pubblicate le motivazioni della sentenza della Consulta sul “caso ILVA”

A distanza di un mese esatto dalla “semplice” dichiarazione della non incostituzionalità della legge n. 231/2012 sulla questione ILVA di Taranto, meglio nota come “salva ILVA”, riassunta in uno scarno comunicato pubblicato sul sito della Corte Costituzionale, nella tarda serata di giovedì 9 maggio 2013 è stata pubblicata sul sito della Consulta la sentenza n. 85/2013, nella quale sono contenute le motivazioni della decisione, fondate sulla ricerca costante di un “ragionevole bilanciamento” fra interessi contrapposti, figli di diritti costituzionali fondamentali (salute, ambiente, lavoro) nessuno dei quali può ergersi (o essere eretto) come prevalente rispetto agli altri. 

Nel comunicato si leggeva che la decisione era stata deliberata, tra l’altro, “in base alla considerazione che le norme censurate non violano i parametri costituzionali evocati in quanto non influiscono sull’accertamento delle eventuali responsabilità derivanti dall’inosservanza delle prescrizioni di tutela ambientale, e in particolare dell’autorizzazione integrata ambientale riesaminata, nei confronti della quale, in quanto atto amministrativo, sono possibili gli ordinari rimedi giurisdizionali previsti dall’ordinamento”. 

Per un approfondimento, vi rimando all'articolo pubblicato venerdì scorso sul sito de "Il Quotidiano IPSOA - Professionalità quotidiana".

Qui vi voglio riportare la massima relativa al bilanciamento fra diritto alla salute, all'ambiente e al lavoro.

Il bilanciamento fra la tutela della salute, del lavoro e dell’ambiente costituisce il nucleo centrale della sentenza. 
La ratio della normativa censurata, sottolinea la Consulta, consiste nella realizzazione di un “ragionevole bilanciamento” tra i diritti evocati, che si trovano – come tutti i diritti fondamentali tutelati in Costituzione, “in rapporto di integrazione reciproca e non è possibile pertanto individuare uno di essi che abbia la prevalenza assoluta sugli altri. 
La tutela deve essere sempre sistemica e non frazionata in una serie di norme non coordinate ed in potenziale conflitto tra loro”, perché se così non fosse “si verificherebbe l’illimitata espansione di uno dei diritti, che diverrebbe tiranno nei confronti delle altre situazioni giuridiche costituzionalmente riconosciute e protette, che costituiscono, nel loro insieme, espressione della dignità della persona”. 

Per questi motivi, la Corte Costituzionale non ha condiviso gli assunti del GIP rimettente, in base ai quali: 
  • l’aggettivo «fondamentale», contenuto nell’art. 32 Cost., sarebbe rivelatore di un «carattere preminente» del diritto alla salute rispetto a tutti i diritti della persona. Infatti, neanche la definizione, elaborata dalla stessa Consulta, dell’ambiente e della salute come valori primari implica una rigida gerarchia tra diritti fondamentali: “la Costituzione italiana, come le altre Costituzioni democratiche e pluraliste contemporanee, richiede un continuo e vicendevole bilanciamento tra principî e diritti fondamentali, senza pretese di assolutezza per nessuno di essi. La qualificazione come primari dei valori dell’ambiente e della salute significa pertanto che gli stessi non possono essere sacrificati ad altri interessi, ancorché costituzionalmente tutelati, non già che gli stessi siano posti alla sommità di un ordine gerarchico assoluto. Il punto di equilibrio, proprio perché dinamico e non prefissato in anticipo, deve essere valutato – dal legislatore nella statuizione delle norme e dal giudice delle leggi in sede di controllo – secondo criteri di proporzionalità e di ragionevolezza, tali da non consentire un sacrificio del loro nucleo essenziale”; 
  • la norma censurata “annienterebbe completamente il diritto alla salute e ad un ambiente salubre a favore di quello economico e produttivo”. Il punto di equilibrio che si “condensa” nell’AIA – atto di natura amministrativa, ed in quanto tale sottoposto a tutti i rimedi previsti dall’ordinamento per la tutela dei diritti soggettivi e degli interessi legittimi davanti alla giurisdizione ordinaria e amministrativa – diventa decisiva la verifica dell’efficacia delle prescrizioni (i controlli, di cui sopra), deputati a porre rimedio all’eventuale inefficacia delle prescrizioni e delle misure ivi contenute. Nel caso di specie, evidenzia con forza la Consulta, la norma censurata parte proprio dalle criticità della prima AIA, che hanno condotto all’emanazione di una seconda AIA “riesaminata”, che indica un nuovo punto di equilibrio, che consente la prosecuzione dell’attività produttiva a diverse condizioni, nell’ambito delle quali l’attività stessa deve essere ritenuta lecita nello spazio temporale massimo (36 mesi), considerato dal legislatore necessario e sufficiente a rimuovere, anche con investimenti straordinari da parte dell’impresa interessata, le cause dell’inquinamento ambientale e dei pericoli conseguenti per la salute delle popolazioni. Un equilibrio che “non è necessariamente il migliore in assoluto – essendo ben possibile nutrire altre opinioni sui mezzi più efficaci per conseguire i risultati voluti – ma deve presumersi ragionevole, avuto riguardo alle garanzie predisposte dall’ordinamento quanto all’intervento di organi tecnici e del personale competente; all’individuazione delle migliori tecnologie disponibili; alla partecipazione di enti e soggetti diversi nel procedimento preparatorio e alla pubblicità dell’iter formativo, che mette cittadini e comunità nelle condizioni di far valere, con mezzi comunicativi, politici ed anche giudiziari, nelle ipotesi di illegittimità, i loro punti di vista”. In ogni caso, non rientra fra le competenze della Corte Costituzionale quella riassumibile nel concetto di “riesame del riesame” sul merito dell’AIA, sul presupposto che “le prescrizioni dettate dall’autorità competente siano insufficienti e sicuramente inefficaci nel futuro”, perché le opinioni del giudice, anche se fondate su particolari interpretazioni dei dati tecnici a sua disposizione, non possono sostituirsi alle valutazioni dell’amministrazione sulla tutela dell’ambiente, rispetto alla futura attività di un’azienda, attribuendo in partenza una qualificazione negativa alle condizioni poste per l’esercizio dell’attività stessa, e neppure ancora verificate nella loro concreta efficacia. 
Fatte queste premesse, la Consulta conclude affermando che “la combinazione tra un atto amministrativo (AIA) e una previsione legislativa (art. 1 del d.l. n. 207 del 2012) determina le condizioni e i limiti della liceità della prosecuzione di un’attività produttiva per un tempo definito, in tutti i casi in cui uno stabilimento – dichiarato, nei modi previsti dalla legge, di interesse strategico nazionale – abbia procurato inquinamento dell’ambiente, al punto da provocare l’intervento cautelare dell’autorità giudiziaria. La normativa censurata non prevede, infatti, la continuazione pura e semplice dell’attività, alle medesime condizioni che avevano reso necessario l’intervento repressivo dell’autorità giudiziaria, ma impone nuove condizioni, la cui osservanza deve essere continuamente controllata, con tutte le conseguenze giuridiche previste in generale dalle leggi vigenti per i comportamenti illecitamente lesivi della salute e dell’ambiente. Essa è pertanto ispirata alla finalità di attuare un non irragionevole bilanciamento tra i principî della tutela della salute e dell’occupazione, e non al totale annientamento del primo”. 



lunedì, maggio 06, 2013

I tatticismi che sterilizzano le strategie di “adattamento”

Ogni anno, puntualmente, soprattutto (ma non solo) fra ottobre e novembre, il nostro Paese deve fare i conti i gravi problemi di dissesto idrogeologico, frutto di anni di incuria e di mancata prevenzione che, insieme ad una cementificazione selvaggia del nostro territorio, hanno reso lo “Stivale” estremamente fragile. 

Le problematiche sono sempre le stesse, così come uguali a se stessi sono i “rimedi” approntati dal legislatore di turno per tamponare gli effetti più devastanti delle “catastrofi naturali” che si abbattono sul nostro territorio: per questo la periodica “presa di coscienza” delle problematiche connesse all’assenza di una serie ed autorevole pianificazione del territorio (e del suo uso) può definirsi evanescente, perché presto: 
  • i nostri governanti mettono nel “dimenticatoio politico” quelle stesse emergenze, gettando la spugna “con gran dignità” e concentrandosi nel giustificarsi rispetto la propria inadeguatezza, che le successiva emergenza metterà nuovamente a nudo, 
  • e con loro anche chi quei governanti li condanna, nel momento del disastro, salvo immediatamente dopo chiedere loro – in cambio del voto – politiche che, se non proprio dichiaratamente permissive, chiudano un occhio e guardino altrove con l’altro sui numerosi abusi che nel frattempo perpetra, sapendo di restare impunito. 
Nel corso della seduta al Senato n. 839 del 21 novembre 2012, il Ministro dell’Ambiente ha evidenziato che di nuovo cambiamenti climatici estremi, in particolare in Toscana, in Umbria, ma anche, in parte in Liguria e nel Lazio, e contemporaneamente eventi eccezionali in Veneto, ripropongono un tema già emerso un anno fa in occasione di eventi climatici simili:
“l’evidenza di una variabilità climatica che si manifesta in particolare con eventi straordinari, soprattutto per l’intensità delle precipitazioni in tempi molto ristretti, che mettono a dura prova territori che sono attrezzati per regimi di piogge diverse e che in larga misura sono stati anche ampiamente usati nei decenni scorsi per insediamenti abitativi e produttivi che spesso sono ubicati in aree già vulnerabili allora, quando vennero insediati e che sono a maggior ragione vulnerabili ora, a fronte degli eventi climatici che si stanno verificando con una frequenza molto ravvicinata”. 
La serie storica degli eventi climatici estremi negli ultimi 15 - 20 anni in Italia mette in evidenza che i tempi di ritorno di questi eventi si verificano con una frequenza molto più ravvicinata di quanto non fosse avvenuto nei decenni precedenti: una situazione che 
“mette in evidenza una fragilità e vulnerabilità del territorio nazionale, che risulta esposto a rischi crescenti, in particolare per quanto riguarda frane e alluvioni, che sono i due eventi indicativi di una situazione di dissesto idrogeologico che ha poi varie altre forme di manifestazioni in termini di degrado del suolo, in questo caso prevalentemente legati all’alternanza di periodi di pioggia intensa e breve con periodi di siccità”, 
cioè a quei cambiamenti climatici che ancora in molti sostengono essere naturali e non invece causati dall’uomo attraverso politiche ambientali inesistenti. 

È stato calcolato che i danni sempre più rilevanti che l’Italia subisce quasi ininterrottamente dal 1980 costano mediamente 3,5 miliardi l’anno, con inevitabili effetti significativi per l’economia nazionale, e il nostro legislatore sembra essersi accorto soltanto ora dell’importanza di quello che latu sensu rientra in quello che possiamo definire “risparmio” (di energia, di risorse, di territorio), che non si traduce – come vorrebbero far credere i detrattori – in un comportamento omissivo, quasi retrogrado: al contrario, implica una visione del mondo diversa, fondata su un utilizzo consapevole e sostenibile di quelle stesse risorse “risparmiate”. 

In sostanza, il nostro legislatore sembra essersi accorto soltanto ora dell’importanza di implementare politiche di prevenzione, e non solo di parlarne. 
Da tempo, infatti, sia a livello internazionale che nazionale, si parla (appunto: si parla, e basta) dell’urgente necessità di implementare politiche di prevenzione. 
A livello internazionale soprattutto nella Convenzione quadro delle NU sui cambiamenti climatici e nella Conferenza delle Parti delle NU sui cambiamenti climatici, che hanno riconosciuto l’importanza di conferire alle misure di adattamento la stessa priorità conferita a quelle per la riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra. 

A livello italiano, in particolare: 
  1. il TUA ha previsto la ripartizione del territorio nazionale in otto distretti idrografici e l’istituzione di un’Autorità di bacino distrettuale per ogni distretto idrografico (artt. 63 e 64), e ha stabilito che i piani di gestione dei bacini idrografici tengano conto degli impatti dei cambiamenti climatici; 
  2. il D.Lgs n. 49/10 ha evidenziato la necessità di integrare l’adattamento ai cambiamenti climatici nelle strategie per ridurre il rischio alluvioni; 
  3. la Strategia nazionale per la biodiversità dell’ottobre 2010 ha incluso fra gli obiettivi strategici l’adozione di misure per l’adattamento il rafforzamento della resilienza degli ecosistemi naturali e seminaturali ai cambiamenti climatici; 
  4. il D.Lgs n. 190/10 ha previsto come misura prioritaria delle politiche per l’ambiente marino l’adattamento ai cambiamenti climatici. 
Alla fine dell’anno scorso, sulla base di alcune considerazioni, volte in particolare a mettere in rilievo che: 
  • le evidenze delle modificazioni del clima richiedono prioritariamente l’aggiornamento dei PAI (Piani di Assetto Idrogeologico), nell’ambito di una più estesa valutazione della vulnerabilità del territorio nazionale ai cambiamenti climatici; 
  • l’amplificarsi in intensità e frequenza degli eventi estremi richiede azioni immediate per mettere in sicurezza il territorio; 
  • l’attuazione di azioni/misure di adattamento coinvolge settori socio-economici particolarmente dipendenti dalle condizioni meteo-climatiche, e che pertanto è necessario avviare un dialogo strutturato con le parti interessate, 
il Ministero dell’ambiente ha inviato al CIPE una bozza di linee di un strategia per l’adattamento ai cambiamenti climatici, la gestione sostenibile e la messa in sicurezza del territorio, composta di due articoli.

Nel primo (“Strategia nazionale di adattamento ai cambiamenti climatici, la gestione sostenibile e la messa in sicurezza del territorio”), si stabilisce che: 
  • sulla base del “rapporto sullo stato delle conoscenze scientifiche su impatti, vulnerabilità ed adattamento ai cambiamenti climatici” – che costituisce la premessa alla strategia, e viene aggiornato ogni 4 anni – entro il 1° marzo 2013 il Ministro dell’ambiente, d’intesa con il MIPAF e il MEF, e sentita la Conferenza unificata, dovrà presentare al CIPE la Strategia Nazionale per l’Adattamento ai Cambiamenti Climatici: 
  • entro il 31.12.2013 dovranno essere aggiornati, da parte delle Autorità di Bacino dei distretti idrografici, i PAI, in attuazione della direttiva “alluvioni” (2007/60/CE). 
La Strategia dovrà tener conto di dieci priorità di intervento, che possono essere suddivise in cinque diverse “aree tematiche”:
  1. contenimento dell’uso del territorio, attraverso la limitazione degli usi a fini urbani e produttivi delle zone individuate ad alta vulnerabilità dai PAI e il contenimento del consumo del suolo; 
  2. gestione delle acque, mantenendo i corsi d’acqua attraverso interventi di regimazione idraulica, di ricalibratura e di pulizia degli alvei e accrescendo la resilienza dei centri urbani; 
  3. recupero di brownfields, privilegiando la promozione di attività agricole di qualità, misure di riforestazione con specie autoctone e di valorizzazione degli ecosistemi, e ripristino della gestione dei suoli nelle aree più esposte al rischio di frane (terrazzamenti e coltivazioni dedicate); 
  4. manutenzione boschi, mediante l’estensione delle disposizioni di cui alla legge-quadro in materia di incendi boschivi (L. n. 353/2000), anche per finalità connesse alla sicurezza idrogeologica, e il miglioramento della gestione dei boschi demaniali, “considerati quali primarie infrastrutture verdi”; 
  5. identificazione delle misure più appropriate per ridurre la vulnerabilità delle coste, aumentare la resilienza delle aree costiere ai cambiamenti climatici e proteggere le infrastrutture e gli ambienti costieri, e l’impiego delle informazioni climatiche nella programmazione territoriale e delle infrastrutture strategiche per il Paese. 
Al fine della sua attuazione, sono individuate tre azioni prioritarie :
  1. il CIPE dovrà approvare, entro il 1 marzo di ogni anno a partire dal 2014, un piano annuale di interventi per l’adattamento ai cambiamenti climatici e la messa in sicurezza del territorio; 
  2. dovrà essere costituito, per il periodo 2013-2020, un fondo nazionale per finanziare il piano, di cui al punto precedente, attraverso il 40% dei proventi derivanti dalle aste dei permessi di emissione di cui alla direttiva europea 2009/29/CE e un prelievo, determinato annualmente, su ogni litro di carburante consumato (fino al raggiungimento di 2000 milioni € all’anno); 
  3. il Governo dovrà approvare, entro il 31 marzo 2013, di un disegno di legge per l’introduzione di un’assicurazione obbligatoria per la copertura dei rischi connessi agli eventi climatici estremi a carico di beni e strutture di proprietà pubblica e privata. 
Nel secondo (“misure urgenti di salvaguardia”) si prevede la futura costituzione delle autorità di bacino distrettuali ai sensi dell’art.63 del TUA.

Secondo un aforisma dello stratega cinese Sūnzǐ
“la strategia è la via del paradosso. Così, chi è abile, si mostri maldestro; chi è utile, si mostri inutile. Chi è affabile, si mostri scostante; chi è scostante, si mostri affabile”. 
Parafrasando questo aforisma, si potrebbe dire che, paradossalmente, “chi vuol governare [id est: prendere decisioni difficili e scomode, e per questo spesso impopolari] proponga continuamente strategie”: è quello che da sempre il nostro legislatore si impegna a fare, salvo dimenticarsi che oltre le strategie, indispensabili per una programmazione teorica di lungo periodo, occorre predisporre delle tattiche, altrettanto indispensabili per pianificare al meglio le singole azioni pratico-applicative di quelle strategie, tenendo conto di tutte le contingenze.

Tra l’altro, dopo lustri di chiacchiere, le strategie sembrano aver perso quel dinamismo intrinseco ad ogni programmazione/sogno di lungo periodo: anche perché, a distanza di quasi sette anni dall’entrata in vigore del TUA – che inter alia prevedeva la costituzione delle autorità di bacino distrettuale entro il 30 aprile 2006 – fa sorridere pensare che la loro futura costituzione sia inserita nella “strategia” per l’adattamento ai cambiamenti climatici.
Così come fa sorridere pensare che possa essere considerato strategico finanziare “un” piano annuale di interventi per l’adattamento ai cambiamenti climatici e la messa in sicurezza del territorio attraverso un prelievo su ogni litro di carburante venduto: è qualcosa di già “veduto”.

L’“adattamento ai cambiamenti climatici”, poi, è il simbolo di una politica passiva che – anziché dettare i tempi delle proprie scelte programmatiche e sostenibili – insegue al ribasso strategie stantie, rimandando al futuro:

  • non solo (anche) la nuova assicurazione obbligatoria, necessaria “per consentire a chiunque viva o lavori nelle aree a rischio idrogeologico di avere la certezza del risarcimento in caso di danni, per ridurre i costi dei premi assicurativi e per non gravare sulle tasche di tutti gli italiani attraverso i risarcimenti con fondi pubblici”, 
  • ma anche l’adozione di atti, provvedimenti, normative attraverso tatticismi che, dopo tanto affannarsi, ci lasciano la non piacevole sensazione di essere sempre fermi al punto di partenza. 
È tattico adattarsi medio tempore ai cambiamenti climatici: la strategia consiste nel fare in modo che cambi la velocità con la quale i cambiamenti climatici avvengono e, soprattutto, nell’agire sulle cause che li hanno determinati: cioè sul nostro modo paradossale di perpetrarle, invece di applicarle, le strategie…

lunedì, aprile 29, 2013

L’efficienza formale che provoca soltanto inefficienza sostanziale


Da anni si parla di efficienza energetica e di risparmio energetico, ma nella società moderna del consumo come “unico” “parametro” per monitorare il benessere dei cittadini questi due strumenti/valore sono sempre stati guardati con sospetto, fino ad arrivare a sottovalutarli. 

Più per contrarietà che per adesione convinta ad un nuovo modello di sviluppo, con il tempo il risparmio e l’efficienza hanno cominciato a riempire le agende dei vari parlamenti, in particolare di quello europeo, che di recente ha emanato una nuova direttiva al riguardo. 
Ma nonostante rivestano un ruolo di particolare importanza, il risparmio energetico e gli interventi di efficienza energetica non hanno ancora una struttura solida e delle regole stabilite e condivise, in grado di valutare se le azioni intraprese possano realmente definirsi efficienti e risparmiose. 

È questo il quadro che emerge dalla lettura del secondo rapporto annuale sull’efficienza energetica, pubblicato dall’ENEA, e dal coevo “Cost-effetiveness of cohesion policy investments in energy efficiency”, edito ad opera della European Court of Auditor, la Corte dei Conti europea. 

Il testo completo dell’articolo è consultabile sul sito del “Il quotidiano IPSOA – Professionalità quotidiana”  In questa sede vorrei evidenziare che, in generale, dall’analisi dei 24 progetti presi in considerazione è emerso che in nessuno c’è stata una valutazione del fabbisogno energetico, né tanto meno del potenziale di risparmio dell’energia in relazione agli investimenti: in sostanza, ha sottolineato il referente del rapporto per la Court of Auditors, 
“gli Stati membri hanno utilizzato questi soldi per ristrutturare edifici pubblici mentre l’efficienza energetica era, al massimo, una preoccupazione secondaria”, 
anche a causa dell’assenza di specifiche richieste in tal senso da parte della Commissione, all’atto della valutazione dei programmi operativi. 

Il report si conclude con l’elenco di alcune raccomandazioni alla Commissione, che spaziano dalla corretta e preventiva valutazione dei reali fabbisogni energetici all’utilizzo di indicatori di performance comparabili, dall’uso di criteri trasparenti per la selezione dei progetti all’analisi del periodo necessario per il payback sulla base del periodo di ammortamento abituale per gli investimenti in efficienza energetica. 

Raccomandazioni ovvie soltanto ex post, evidentemente: “ma del senno di poi si può sempre ridere e anche di quello di prima, perché non serve” (I. Svevo,”La coscienza di Zeno”). 

Ecco, il principale obiettivo culturale-comportamentale, sia per i cittadini che per le istituzioni che devono guidare i primi, consiste nel cercare di evitare di ridere del “senno di prima”, e imparare dagli errori fatti in passato, anche e soprattutto da quelli causati dalla mancanza di zelo. 
La frettolosità di certe scelte effettuate nel passato – spesso soltanto sull’onda emotiva della novità da implementare, non importa come – non solo non è servita per (cominciare a) risolvere alcune problematiche energetiche, ma si è risolta in uno spreco di risorse pubbliche che, se spese in modo oculato, avrebbero già potuto portarci in un “altrove” più sostenibile, nei fatti e in prospettiva. 

Lo scoglio principale da superare, in ultima analisi, è quello culturale: i fondi, anche in periodi di crisi come quello che da troppi mesi stiamo attraversando, ci sono, ma occorre sapersi dare degli obiettivi ragionevoli, in relazione non solo ai costi da sostenere, ma anche del reale bisogno di determinati interventi, dell’arco temporale necessario per poter dire che la spesa effettuata è stata efficiente. I fondi vanno spesi, ma spesi bene, affinché l’efficienza la smetta di essere sbandierata come vessillo di una realtà che non potrà essere raggiunta, per l’inefficienza delle energie (non) profuse per raggiungerla.

lunedì, aprile 22, 2013

Policy risk autorevole e prevenzione: il nostro “asset nella manica”


La crisi finanziaria globale, che ha dato il là alle altre crisi (economiche, politiche, sociali, energetiche, ambientali) che da anni attanagliano anche le nazioni meglio strutturate, ha avuto delle ripercussioni anche: 
  • sui bilanci degli Stati, costretti (chi più, chi meno) a spending review che – seppur volte ad “eliminare sprechi ed inefficienze, a garantire il controllo dei conti pubblici, a liberare risorse da utilizzare per interventi di sviluppo e a ridare efficienza al settore pubblico allo scopo di concentrare l’azione su chi ne ha bisogno” – hanno in qualche modo ridimensionato (anche) gli investimenti nel settore della green economy; 
  • sulle politiche nazionali in materia di incentivazioni all’energia pulita che, specie nel nostro Paese, hanno subito numerose modifiche negli ultimi anni; 
  • sui meccanismi finanziari internazionali, che “balbettano”, e sulle tradizionali fonti di finanziamento, soprattutto nel settore della green finance, che si trovano ad affrontare vincoli di capitale molto alti proprio nel momento in cui c’è una forte domanda di capitale per la realizzazione di infrastrutture a bassa “emissione di carbonio”. 
Iniziata con queste parole sul quadro politico-finanziario globale l’analisi effettuata dalla Climate policy Initiative (CPI) sui “risk gaps”, i rischi connessi alla lacune create dalla mancanza di una policy (non solo) ambientale integrata e coordinata, in grado di affrontare preventivamente i rischi connessi alla trasformazione in senso “sostenibile” della nostra economia e di diventare, pro quota, una “policy risk” capace di adottare degli strumenti adatti per i “clean invesments”. 

Nell’articolo “Policy risk autorevole e prevenzione: il nostro asset nella manica”, pubblicato lo scorso 18 febbraio 2013 su “Il quotidiano IPSOA – Professionalità quotidiana” potrete leggere un analitico approfondimento del documento della CPI che, in conclusione al suo ponderoso lavoro, ha sottolineato che non è oro tutto quello che luccica e, nel prospettare alcune possibili soluzioni ai problemi di carattere finanziario connessi allo sviluppo di un’economia sostenibile, si propone soprattutto aprire un dibattito in merito, al fine di superare contrapposizioni volte a prospettare soluzioni “complete” rispetto a quelle – “ovviamente” criticabili e/o impraticabili – della controparte, e di porre le basi per una concreta applicabilità futura. 

Strumenti assicurativi ancora in fase di sviluppo, dunque, che in alcuni casi sono già stati parzialmente implementati: “un passo nella direzione giusta”, chiosa il CPI, e una buona occasione anche per le compagnie assicurative, già da tempo impegnate a far fronte ai danni provocati dagli eventi meteorologici estremi, conseguenza del global warming, che rischiano sempre di più di essere economicamente insostenibili per il settore. 

Ma, al di là della dose di aleatorietà connaturata alla realizzazione di un’economia green, ciò che (deve) preoccupa(re) di più è l’instabilità normativa e l’incostanza politica. 
Da tempo l’AEEG sottolinea l’importanza della regolazione (inteso come “ruolo del regolatore”, come appunto è l’AEEG): estrapolando il concetto, è importante una regolazione in senso lato, quindi anche e soprattutto politica. 
Occorre, detto in altri termini, una regolazione politica, che sappia compiere un salto dimensionale e guardare al medio ma soprattutto lungo periodo, in una dimensione pienamente coerente con quella degli investimenti in infrastrutture ed impianti, da cui possono venire i maggiori benefici sia in termini di efficienza che di concorrenza. 
Una regolazione che ponga fine al caos instabile che finora l’ha fatta da padrone: perché sempre più spesso – di fronte ai ripetuti appelli (di tutti i settori della società, ma soprattutto) dell’imprenditoria alla presa di responsabilità e alla definizione stabile di un quadro normativo certo, coerente, addirittura non (pienamente) condiviso, purché partecipato, autorevole, certo, credibile – il nostro legislatore si trastulla in una sterile e puerile riconferma di se stesso, partorendo quotidiane norme, deroghe, proroghe, farcite di condoni, sanatorie, smentite e riformulazioni, che vanno in direzione contraria alle sagge parole di programmazione partecipata tutti gli operatori del settore invocano per una normativa che non sia, come avvenuto sinora, uno “spazio libero”, che il legislatore può continuamente riempire, a proprio piacimento, per norme ad personas o ad opificuim, ma la sintesi partecipata delle diverse, ma non necessariamente divergenti, esigenze di tutti gli operatori (non solo) del settore. 

In conclusione, al di là della bontà – in ogni caso da perfezionare, nel prossimo futuro – di strumenti assicurativi e finanziari per far fronte al rischio di politiche instabili, sarebbe molto più semplice implementare, e successivamente applicare, una policy (nel senso, questa volta, di politica) risk in grado di programmare il futuro, di gestire il rischio “residuo” ed indirizzare, inter alia, le scelte degli investitori. Una politica del rischio – fortemente connessa al principio di precauzione – è il vero “asset nella manica”.

lunedì, aprile 15, 2013

70 sfumature di verde. La rivoluzione dei “colletti verdi” e l’importanza strategica del giurista ambientale


Nel commentare il “successo” degli Stati Generali della green economy, che hanno partorito “70 sfumature di verde” l’ex ministro dell’ambiente Edo Ronchi ha affermato che “l’ampio coinvolgimento di diversi settori […] l’efficacia della piattaforma unitaria di 70 proposte, il consenso ampio raccolto” hanno aperto in Italia una nuova fase, nella quale “mille rivoli si sono incontrati e hanno dato vita ad un fiume, il fiume della green economy che comincia a scorrere anche in Italia”.
Detta così, ci si chiede come mai abbiano tardato così tanto ad arrivare, queste settanta proposte, o come mai qualcuno non ci abbia pensato prima: ma al di là dei “semplicismi comunicativi” ex post, con i quali si distilla un (fin troppo facile) entusiasmo, giustificabile ma non del tutto giustificato, lo stesso documento mette in guardia dall’eccesso di ottimismo, evidenziando che “gli obiettivi da soli non bastano, servono strumenti efficaci e capacità di attuazione”. 

In sostanza, il “problema” non è rappresentato dalle parole dette, ma dal modo attraverso il quale far prendere loro forma, e trasformarle in fatti concreti. 
 Come mettere in pratica, allora, questi principi e questi obiettivi di sostenibilità? 
Quali strumenti utilizzare? 

La risposta a tali interrogativi generali è semplice: il “lavoro verde” costituisce la chiave di volta strutturale del sistema, e deve essere messo al centro, nei processi di riconversione delle imprese (e della società) in chiave ecosostenibile. 
Non solo il lavoro, dunque, “elemento fondante” della nostra Repubblica, ma lavoro verde. 
I green jobs sono stati classificati in due macro-categorie: 
  1. le professioni verdi in senso stretto, caratterizzate da specifiche competenze green; 
  2. le figure attivabili dalla green economy, una sorta di indotto. 
Sebbene non siano connotate da specifiche competenze, sono potenzialmente in grado di trovare collocazione nell’ambito delle filiere o imprese green oriented.
La tendenza del progressivo aumento – nel processo carsico di riconversione in chiave green del sistema produttivo italiano – del ricorso: 
  • al fattore lavoro (anche con l’internalizzazione di figure professionali “le cui competenze, se ben formate, sono in grado di imprimere all’impresa quel salto di qualità verso la frontiera della green economy”), 
  • oltre che al fattore capitale (espresso dall’impegno delle imprese nell’investimento in tecnologie green per ridurre l’impatto ambientale delle produzioni e trasferire un plus competitivo ai beni e servizi prodotti, 
è stato messo in evidenza nel recente rapporto 2012 “GreenItaly, l’economia verde sfida la crisi”, con il quale Symbola, fondazione per le qualità italiane, ha cercato inter alia di classificare le professioni verdi in entrata; di mettere in luce i green jobs più richiesti (e i relativi perché del loro peso specifico); di ipotizzare un possibile futuro sviluppo.
Perché se è vero che risorse finanziarie e capacità di politica gestionale, lungimirante e competitiva giocano un ruolo determinante nella scelta di realizzare un investimento green, la “completa virata aziendale verso la sostenibilità ambientale viene compiuta” soltanto quando ci si dota “di risorse lavorative che apportano in modo strutturale e continuo nel tempo conoscenze potenzialmente legate all’ambito green”. 
Sia internalizzandole sia, per particolari tipologie di green jobs (ad esempio, l’environmental risk manager o giurista ambientale) affiancandole in modo comunque continuativo all’attività imprenditoriale. 
Investire nella sostenibilità ambientale ha numerosi vantaggi, soprattutto nel medio-lungo periodo, arco temporale finora non tenuto in considerazione da scelte politiche all’insegna del piccolo cabotaggio. 

Prima ancora della politica – che sta cominciando a considerare l’opportunità strategica (oltre che sostenibile) di aiutare lo sviluppo dei green jobs, in modo da farli diventare strutturati e strutturali e non più di nicchia – è il mercato che sta richiedendo “a gran voce” professioni verdi: dagli studi condotti da Symbola risulta che “un quarto dell’imprenditoria italiana, corrispondente a quella che punta chiaramente sulla sostenibilità ambientale […] riesce a contribuire alla metà della domanda totale di green jobs in senso stretto. In questo semplice rapporto si esalta la necessità e il valore delle politiche a sostegno della crescita come risultato della coniugazione tra politica industriale e politica attiva del lavoro, di cui le recenti misure governative possono rappresentarne un esempio, in quanto puntano a favorire l’occupabilità nei settori strettamente ‘verdi’ (protezione del territorio, biocarburanti, energie rinnovabili, efficienza energetica nel settore civile e terziario), con particolare riferimento all’inserimento lavorativo in pianta stabile dei giovani”. 

Dopo anni di precariato permanente, la stabilità delle professioni sostenibili rappresenta sicuramente un ulteriore quid pluris legato ai green jobs; ma accanto a questo fattore – indubbiamente importante e fondamentale in prospettiva strutturale – le professioni dei “colletti verdi” si caratterizzano per: 
  • la loro “flessibilità positiva” (la flessibilità è un valore tendenzialmente positivo, che tuttavia dev’essere opportunamente canalizzato affinché possa produrre effetti utili per il bene comune, e non solo per chi la sfrutta); se la stabilità è importante soprattutto per le figure attivabili dalla green economy, la “flessibilità positiva” si estrinseca soprattutto per alcune professioni verdi in senso stretto, caratterizzate, come s’è visto, da specifiche competenze in senso stretto e da un livello di istruzione più elevato; 
  • il loro essere socialmente inclusive (dalla varietà dei principali profili più richiesti di green jobs scaturiscono possibilità di impiego “non solo per i laureati, ma anche per i diplomati e, in certi casi, anche ai meno istruiti, a conferma di come la green economy rappresenti un’opportunità comune non solo a territori, settori di attività e dimensioni di impresa, ma anche alle diverse fasce di popolazione dal differente grado di istruzione, dimostrando un elevato grado di capacità di inclusione sociale”); 
  • il favor dimostrato per l’occupazione giovanile, altro “neo” delle politiche del lavoro negli ultimi anni in Italia, dove la disoccupazione under 30 ha raggiunto livelli incompatibili con la titolarità delle settima piazza dell’élite industriale a livello mondiale. 
Fra i green jobs in senso stretto più richiesti nel 2012 si trovano professioni dal variegato profilo: fra quelle ad alta specializzazione tecnica spiccano quelle informatiche (analisti e progettisti di software; tecnici esperti in applicazioni); ingegneristiche (in particolare, sono richieste le specializzazioni in ingegneria energetico-meccanica e industriale-gestionale); quelle legate al settore della promozione e delle scienze economiche.
Fra le professioni del’indotto green basti pensare a quelle impiegate: 
  • nell’edilizia (“settore le cui future fortune passeranno senza dubbio dall’acquisizione della sensibilità ambientale”, rappresentate dagli idraulici, dai carpentieri e falegnami, dagli elettricisti nelle costruzioni civili e dai tecnici della gestione dei cantieri edili) e 
  • nell’industria (in primis meccanici e montatori industriali e tecnici meccanici, professioni “quasi per natura tradizionali, che se ben accompagnate da percorsi formativi incentrati sulla sostenibilità, anche con un’impronta tecnologica, sono veramente in grado di incanalare la nostra industria verso il sentiero verde”). 
La rivoluzione verde, in sostanza, richiede anche le tradizionali professionalità, che tuttavia devono essere rinnovate nel modo di “pensare sostenibile” (il che implica aggiornamento e competenze anche avanzate nel campo della tecnologia).
In definitiva, tutto è già qui: tutte le professioni, se riescono a “pensare sostenibile”, “sono in grado di apportare innovazione e competitività in chiave green all’impresa, sviluppando tecnologie ed efficienza lungo la fase di processo e promozione unita alla diffusione della sensibilità ambientale nel momento in cui si collocano i prodotti sui mercati”: in particolare, il report indica (sia pure in modo esemplificativo e non esaustivo) le dieci figure di green jobs che nel corso dell’ultimo anno hanno assunto particolare rilievo (tecnico meccatronico; promotore edile di materiali sostenibili; esperto economico finanziario di interventi energetici; energy manager 2.0; agricoltore bio; programmatore agricolo della filiera corta; disegnatore industriale per la sostenibilità e l’efficienza; comunicatore ambientale; esperto della borsa rifiuti dell’edilizia; esperto del restauro urbano storico). 

Professioni tradizionali rinnovate in ottica sostenibile; specializzazione tecnica per il migliore utilizzo delle materie prime e dei processi produttivi; comunicazione (green copywriter), per far conoscere in modo sistematico e strutturale i vantaggi dei green jobs (non è solo indispensabile innovare, ma anche comunicare, visto che la sostenibilità ambientale rappresenta sempre più un elemento distintivo della comunicazione aziendale). 

Come s’è evidenziato, sullo sfondo delle 70 proposte per la green economy, la normativa agisce a livello teorico come collante, e costituisce il primo passo per promuovere un futuro verde e sostenibile; allo stesso modo, sul versante pratico, nel settore dei green jobs negli ultimi anni si è andata diffondendo una nuova figura, di stampo prettamente giuridico:il giurista ambientale. 

Il giurista ambientale (o environmental risk manager giuridico), riveste un’importanza strategica soprattutto dal punto di vista preventivo, in una fase che potremmo definire di “consulenza strategico-stragiudiziale”, a sostegno sia delle imprese, sia delle pubbliche amministrazioni, dal punto di vista non solo della latu sensu sostenibilità ambientale, ma anche di quella: 
  • amministrativa: in quest’ottica, il Giurista ambientale svolge l’importante funzione di sostegno dell’attività amministrativa-burocratica delle aziende e della pubblica amministrazione, che spesso si trovano in difficoltà nella gestione della complessa e scoordinata normativa ambientale, a causa della mancanza delle approfondite competenze specialistiche, indispensabili per far fronte ai continui mutamenti della disciplina; 
  • economica: attraverso una consulenza ambientale specifica, volta all’analisi del caso concreto (contestualizzato alla luce della normativa nazionale, comunitaria e regionale), il Giurista ambientale offre un servizio che si pone in funzione preventiva dei numerosi, lunghi, macchinosi, incerti e costosi procedimenti giudiziali, causati – nella maggioranza dei casi – proprio dalla non corretta applicazione delle disposizioni in materia, frutto dell’inadeguatezza dei mezzi e del personale a disposizione e della mancanza del necessario e costante aggiornamento, che solo un esperto del settore, il Giurista ambientale, è in grado di offrire. 
Un figura che, fra l’altro, è quella dotata di maggiore flessibilità operativa, perché può essere strutturata stabilmente all’interno di una realtà aziendale, ma può efficacemente operare anche dall’esterno, affiancando la struttura societaria, attraverso convenzioni personalizzate, funzionali alle molteplici e differenti esigenze proprie di ogni realtà imprenditoriale.