giovedì 2 febbraio 2012

Saturazione virtuale delle reti: delibera dell'A.E.E.G.

Nelle pagine di questo blog ho scritto molte volte dell'inadeguatezza del nostro legislatore a dettare normative adeguate, integrate, coordinate ed autorevoli in materia di diritto dell'ambiente e dell'energia capaci di far iniziare al nostro Paese un percorso all'insegna delle molteplici sostenibilità (in proposito, rimando al post "Conferenza Patrimonio Boschivo", e accedere ad una mia relazione sul tema della multifunzionalità delle foreste fra confusione legislativa e progetti sostenibili).

Uno dei sintomi del “malessere normativo” italiano è rappresentato dal complicato sistema del riparto delle competenze (rimando per questo argomento al mio post Il riparto di competenze in materia di energie rinnovabili nel Paese dei C8 (mila) (parte prima), tanto che ritengo sarebbe opportuno prevedere strumenti finalizzati a responsabilizzare maggiormente le regioni e le amministrazioni coinvolte nel procedimento autorizzativo, non solo per rendere più certe le tempistiche, ma anche per consentire di eliminare un altro “storico” problema italiano: quello relativo alla “saturazione virtuale” delle reti, e alle connesse speculazioni finanziarie... In estema sintesi: prima ancora della “saturazione reale” della rete (gli elettrodi possono trasportare un certo quantitativo di energia elettrica per unità di tempo, e la capacità produttiva supera tale limite. Ne deriva l'impossibilità per la rete di assorbire tutta l'energia producibile, e di conseguenza molti impianti – spesso eolici – vengono fermati), esite la  “saturazione virtuale”, connessa al sistema della prenotazione delle reti, non commisurata all'effettiva realizzazione degli impianti (in pratica, viene prenotata la rete per l'immissione di un certo quantitativo di energia elettrica, fino a che, di fatto, prenotazione dopo prenotazione, tale energia virtuale, sommata a quella reale già immessa, raggiunge il limite massimo consentito dalla rete. Il sistema è saturo solo virtualmente, fino a che tutti gli impianti “prenotati” vengono effettivamente realizzati e connessi alla rete).

L’A.E.E.G. ha più volte rilevato il fatto che la prenotazione delle reti non è commisurata all’effettiva realizzazione degli impianti, e che la c.d.“saturazione virtuale” delle reti costituisce una barriera all’ingresso di nuovi operatori che, in alcuni casi, realizzano gli impianti di produzione ma non riescono ad ottenere la connessione in tempi rapidi, anche se la rete è satura solo sulla carta, a causa dell’intasamento virtuale delle reti stesse, provocato da operatori energetici che hanno prenotato la connessione alla rete ma tardano/rinunciano alla realizzazione dell’impianto ed alla conseguente reale occupazione della rete, per rivendere i permessi, con sovraprezzo, anche a distanza di anni. Una vera e propria speculazione, diventata difficilmente gestibile anche a causa della mancata pianificazione dello sviluppo della rete e della mancata integrazione tra stato e regioni rispetto all’individuazione di macro aree di sviluppo.


lunedì 30 gennaio 2012

Candidatura UNESCO per Langhe-Roero-Monferrato

Nei giorni scorsi è stato compiuto un ulteriore passo avanti nell’ambito del progetto di candidatura di “Paesaggi vitivinicoli del Piemonte: Langhe- Roero- Monferrato” a Patrimonio Mondiale dell’Unesco.

A distanza di circa un anno dalla presentazione del dossier di candidatura per Langhe Roero e Monferrato, il 2 gennaio scorso rappresentanti della Regione Piemonte, insieme alle province di Asti e Alessandria e al Comune di La Morra (Cuneo), hanno firmato tre accordi di programma il cui scopo ultimo è quello di valorizzare il paesaggio, con particolare attenzione agli edifici di valore storico ed alle zone di rilievo turistico. 

L'accordo riguardante il Comune di La Morra prevede interventi per 180.000 euro, da impiegare per realizzare opere in grado di mimetizzare le brutture industriali nel territorio. Una serie di interventi per valorizzare il paesaggio, recuperare edifici o punti panoramici e mitigare l’effetto di quegli elementi incongrui che caratterizzano alcune zone.

L'accordo di Programma, finalizzato alla “Valorizzazione dei paesaggi vitivinicoli del Piemonte – area di approfondimento Le Langhe del Barolo”, sarà finanziato dalla Regione per 150.000 e dal Comune per 30.000 euro. L’investimento riguarda un contributo per la realizzazione di opere nel comune di La Morra di mitigazione di fabbricati, tipici dell’edilizia industriale degli anni ‘60/’70, che costituiscono elementi incongrui con il contesto paesaggistico vitivinicolo delle Langhe.

Gli altri 2 accordi consistono nell'Accordo di Programma tra Regione, Provincia di Asti e Comuni di Castelletto Molina, Pino e Portacomaro, finalizzato alla “Valorizzazione dei territori interessati alla candidatura UNESCO – Paesaggi vitivinicoli del Piemonte: Langhe Roero e Monferrato” per uno stanziamento totale di 244.700 euro e nell'Accordo di Programma tra la Regione e la Provincia di Alessandria finalizzato alla “Valorizzazione del territorio interessato dalla candidatura UNESCO – Stazioni di posta del paesaggio”per uno stanziamento di 200.000 euro



giovedì 26 gennaio 2012

La consulenza giuridica nelle fonti rinnovabili

Dopo un'estate e un autunno di intenso lavoro, è appena uscito il mio manuale dal titolo La consulenza giuridica nelle fonti rinnovabili, edito da Dario Flaccovio Editore. 
Come ho già avuto modo di sottolineare (e documentare) nei post di questo blog, negli ultimi anni la legislazione in materia di produzione di energia da fonti rinnovabili ha subito molti, troppi stravolgimenti, non sempre all’insegna della linearità e della coerente programmazione, che hanno sovente messo in difficoltà i cittadini e le imprese, da un lato, e le pubbliche amministrazioni, dall’altro.
Negli anni il sistema è stato indubbiamente semplificato, ma non è ancora semplice da capire, da interpretare, da applicare.
Nella mia attività di consulente ambientale vengo quotidianamente in contatto con diverse realtà, da cui emergono interrogativi specifici e complessi, dettati da esigenze pratiche, a cui occorre dare una risposta adeguata. Spesso questo si rivela un obiettivo difficile da raggiungere.
Tali motivi mi hanno spinto a tentare di mettere ordine nel mare magnum di norme, regolamenti e prassi del diritto dell’ambiente e dell’energia, stratificatosi negli anni, attraverso la lettura in filigrana della normativa e l’interpretazione datane dalla giurisprudenza. Quest’ultima ha assunto il ruolo di indispensabile strumento per comprendere le dinamiche applicative delle normative indirizzando l’azione amministrativa e, soprattutto, consentendo agli operatori di muoversi con meno incertezze, e maggior celerità, nel settore.
Lo scopo di questo manuale è quello di fornire una chiave di lettura teorico-pratica, basata sulla necessità del conoscere per sapersi muovere: in questo contesto politico-normativo, che probabilmente cambierà ancora le regole tecniche in materia di fonti di energia rinnovabile, infatti, orientarsi dal punto di vista giuridico nel settore della produzione di energia elettrica da f.e.r. costituisce quel quid pluris che il manuale si prefigge di dare a cittadini, imprese e pubbliche amministrazioni.
Si tratta di un approccio integrato che, limitando  l’excursus storico all’essenziale e all’attualità (capitolo 1), da ampio spazio all’analisi degli aspetti critici salienti della normativa, fra i quali spicca il complicato riparto di competenze (capitolo 2) che paralizza ab initio l’intero sistema. Quindi, si passa all’interpretazione giurisprudenziale delle principali problematiche applicative (capitolo 3), mentre il quarto capitolo rappresenta una guida particolareggiata ai numerosi incentivi economico-fiscali che, nel tempo, il legislatore ha introdotto nel sistema normativo, diversificandoli per singola fonte rinnovabile, in modo da permetterne lo sviluppo sostenibile, sulla base delle rispettive, specifiche caratteristiche. Il quinto e ultimo capitolo è infine dedicato alle legislazioni regionali, evidenziandone peculiarità e criticità.

Per ulteriori informazioni segnalo la recensione de La consulenza giuridica sulle fonti rinnovabili pubblicata su quotidianocasa.it


lunedì 23 gennaio 2012

Il disastro ambientale della Concordia

A pochi giorni dalla tragedia umana e dal pontenziale disastro ambientale causato dallo schianto della nave da crociera Concordia su uno scoglio davanti all'Isola del Giglio, vorrei soffermarmi, in questo articolo, sul concetto giuridico di disastro ambientale.
L'incidente verificatosi sulla nave comandata dal chiacchierato Schettino potrebbe infatti provocare, in seguito alla fuoriuscita incontrollata di carburante sulla costa antistante l'isola, danni incalcolabili all'ecosistema circostante. In queste ore si sta tentando con ogni mezzo di impedire una tale catastrofica eventualità, che potrebbe verificarsi a causa dell'inabissamento della nave.

Cos'è, dal punto di vista giuridico, un disastro ambientale? E, soprattutto, per configurare il reato di disastro è necessario che l'evento abbia luogo oppure è sufficiente che una condotta avventata o un dolo ne provochino un rischio potenziale?

Il punto di partenza è costituito dall'articolo 434 del c.p. (crollo di costruzioni o altri disastri dolosi), in base al quale “chiunque, fuori dei casi preveduti dagli articoli precedenti – fra i quali rientrano gli attentati alla sicurezza dei trasporti e degli impianti di energia elettrica e del gas, disastro ferroviario e altri disastri – commette un fatto diretto a cagionare il crollo di una costruzione o di una parte di essa ovvero un altro disastro è punito, se dal fatto deriva pericolo per la pubblica incolumità, con la reclusione da uno a cinque anni. La pena è della reclusione da tre a dodici anni se il crollo o il disastro avviene”.

In più occasioni la Cassazione ha avuto modo di sottolineare che per configurare il reato di “disastro” è sufficiente che il nocumento metta in pericolo, anche solo potenzialmente, un numero indeterminato di persone: infatti, il requisito che connota la nozione di "disastro" ambientale, delitto previsto dall'art.434 c.p., è la "potenza espansiva del nocumento" anche se non irreversibile, e l'"attitudine a mettere in pericolo la pubblica incolumità".
Il termine “disastro” (nella specie ambientale) implica che esso sia cagione di un evento di danno o di pericolo per la pubblica incolumità "straordinariamente grave e complesso", ma non "eccezionalmente immane" (Cassazione Sez. V, n. 40330/2006): pertanto,"è necessario e sufficiente che il nocumento abbia un carattere di prorompente diffusione che esponga a pericolo, collettivamente, un numero indeterminato di persone". 

Strettamente connessa alla nozione disastro ambientale è la problematica relativa alle conseguenze risarcitorie/patrimoniali dello stesso: di recente, la Cassazione (11059/09, relativa al disastro ambientale di Seveso; sentenza che potete scaricare sul sito di Natura Giuridica, dopo esservi registrati gratuitamente; per cercare la sentenza utilizzate il motore di ricerca interno del sito) ha affermato che anche il “semplice” - si fa per dire – “patema d'animo” sofferto dai cittadini, preoccupati per le ripercussioni sulla salute, causate dal disastro ambientale, deve essere risarcito come danno morale.