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venerdì 17 luglio 2009

Omessa bonifica: silenzio inevitabile della Cassazione


Al termine dell’intervento del Prof. Giampietro, il moderatore, nel concedere la parola al Capo dell’Ufficio legislativo del Ministero dell’Ambiente, ha auspicato una maggiore coerenza della disciplina…opinione condivisa dall’esponente ministeriale, il quale, poi, però, si è “perso” nei meandri del politichese e – premettendo che forse il suo discorso avrebbe deluso qualcuno – ha cominciato a elencare tutta una serie di fatti che, a dir suo, l’attuale governo avrebbe (già?!) messo in opera per tracciare una traettoria giuridica di discontinuità rispetto alla normativa ereditata dalle precedenti legislature…
Come se fra queste non ci fosse anche quella maggioranza che allora fece approvare, in tutta fretta, alla scadenza del proprio mandato, il “testone” ambientale...
Cioè la stessa che adesso proclama di voler mettere finalmente ordine…e che di leggi porcata se ne intende….
Insomma, l’esordio dell’intervento del Capo del Dott. Atelli è stato profetico, anche considerando il vociare e un certo malumore che serpeggiava fra gli operatori del settore presenti in sala…

La Dott.ssa Musmeci, come accennato, ha cominciato il suo intervento tecnico con un grido di dolore, nella speranza che con la nuova delega il governo sappia effettuare una sintesi fra gli aspetti tecnici e quelli giuridici, coinvolgendo tutti i soggetti coinvolti…
Grido di dolore reso più acuto dall’uscita di scena dell’esponente governativo con il quale si sarebbe potuto instaurare un dialogo di approfondimento…
Si sarebbe potuto…
Al di là dell’approfondimento tecnico, e della spiegazione di come funzionano le procedure tecniche per l’effettuazione dell’analisi di rischio – ideate e scelte anche per ovviare al vuoto legislativo che, a macchia di leopardo, permea il nostro sistema, e alle carenze organizzative tipiche del nostro modo italico di (non) fare le leggi (clamoroso il caso del gruppo di lavoro che doveva elaborare il regolamento per i suoli agricoli, al quale non era stato convocato alcun rappresentante del ministero delle politiche agricole!) – l’intervento della Musmeci ha avuto il pregio di soffermarsi su alcuni aspetti pratici che non sempre vengono tenuti in debito conto.
Nella specie, proprio la difficoltà di procedere all’analisi di rischio in SIN all’interno dei quali esistono molti suoli agricoli: cosa si fa in questi casi?

Il successivo intervento (Proff.ssa Leonarda Vergine) è iniziato sotto l’insegna della “Preghiera della Vergine” e di qualche ironica battuta sul perenne immobilismo in movimento del nostro carrozzone giuridico, condito da dotte citazioni sulle diverse tipologie di silenzio indicate dall’Abate Dinouart ne “L’arte di Tacere” (come si può classificare il silenzio della Suprema Corte di Cassazione in materia di omessa bonifica? Prudente, artificioso, compiacente, canzonatorio, spirituale, di plauso, sprezzante, quello politico, stupido…?).

Dopo un riassunto del risicato panorama giurisprudenziale in materia dopo l'entrata invigore del TUA (in sostanza, quattro sentenze pubblicate fra il maggio 2006 e il marzo 2007), e un breve passo indietro per inquadrare storicamente la problematica (a partire dalla famosa sentenza Pezzuti del 2000), la Proff.ssa Vergine ha tirato le conseguenze del valzer degli orientamenti giurisprudenziali prima del Testo Unico ambientale.
Fra le quali spiccano l’incertezza, l’inaffidabilità e l’inefficienza del sistema così congeniato, anche in termini di politica criminale. A questo proposito, la Proff.ssa Vergine sottolinea che è
“molto più efficace e funzionale al risultato di bonifica sapere che il perfezionamento del reato e le conseguenti pretese punitive saranno successive all’avvenuta non bonifica e non precedenti […] se basta una inosservanza di una fase del complesso procedimento per integrare l’omessa bonifica, ben si comprende che si azzerano le potenzialità premiali del meccanismo”.
Quindi, dopo l’analisi dell’esigua giurisprudenza successiva all’entrata in vigore del c.d. “Testo Unico Ambientale”, la relatrice ha ironicamente sottolineato che, al momento, non si può parlare di un “recente orientamento” della Cassazione, che non c’è.
Non c’è, però,
“non perché si continua con il precedente, ma perché quel che c’era c’è ed oggi ci confrontiamo con, per rimenare in tema, un “omesso orientamento” della S.C., cioè con il silenzio cui alludevo in esordio.
A quale categoria ascrivere questo “silenzio giurisprudenziale”? […] ad una nuova categoria che indicheremmo come quella del “silenzio inevitabile”…
Quali conclusioni?
“Personalmente – conclude la Proff.ssa Vergine – vorremmo che di omessa bonifica, comunque, a parlare fosse il legislatore. E che quest’ultimo capisse finalmente il ruolo cruciale della norma, che non può più essere punita con pena alternativa (quindi in teoria oblazionabile) e che non deve più essere prevista come mera contravvenzione […].
La direttiva 2008/99/CE ci vincola a prevedere entro il 2010 reati ambientali gravi, corredati da sanzioni penali efficaci, per il compimento dei quali sia prevista la responsabilità “penale” anche delle persone giuridiche.
Che sia la volta buona per riscrivere decentemente almeno le più importanti fattispecie ambientali e tra queste anche quella di omessa bonifica?
Noi, che facciamo sempre prevalere sul pessimismo della ragione, l’ottimismo di una, nonostante l’età, forse ingenua, ma ancora forte, volontà, lo auspichiamo e già ci mettiamo in attesa”.
Foto: “P1120286 * Nel Silenzio del Mattino *” originally uploaded by argiagranuzzo

(continua)

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mercoledì 15 luglio 2009

Biomasse, rifiuti, energia

La biomasse combustibili fra gestione rifiuti e diritto dell’energia


Che si tratti di rifiuto o di un sottoprodotto non rileva ai fini dell’applicabilità alle biomasse della normativa sulle fonti di energia rinnovabili, di cui al D.Lgs. n. 387/03.

Questa è, in sostanza, la "morale" della sent enza del TAR Torino n. 1539/09 del 5 giugno 2009, in cui il giudice piemontese ha analizzato il caso di una società che aveva chiesto l’annullamento – previa sospensione dell'efficacia – di una determinazione dirigenziale della Provincia di Asti con cui l'Amministrazione chiedeva, dopo un lungo valzer autorizzativo-interpretativo, di archiviare l'istanza di autorizzazione presentata tempo addietro per la costruzione e l'esercizio di un impianto di energia elettrica alimentato a cippato di legno (potenza termica nominale al focolare di 48,5 MWt e una potenza elettrica netta di 13,5 MWe).

In considerazione della complessità della vicenda, e delle rilevanti implicazioni pratiche, il TAR di Torino (sentenza n. 1539/09) ha deciso di “partire da lontano”, effettuando una lunga ricognizione del di ritto comunitario in materia di energia e di gestione dei rifiuti.
Semplice il motivo: garantire la primazia del diritto comunitario, il suo effetto utile.

E così, dopo un excursus sugli obiettivi della politica comunitaria in materia di energia (la Direttiva 2001/77/CE si preoccupa di incentivare la produzione energetica da biomasse in modo da non vanificare l’altrettanto fondamentale politica comunitaria di “gestione” dei rifiuti) e sulla definizione di biomassa, il TAR Torino si è soffermato su due dati “fisiologici” che il contesto normativo evidenzia:
1. da un lato, il fatto che la p roblematica sui rifiuti e quella sulle biomasse si intersecano (nella definizione di “biomassa” dettata dalla direttiva 77/2001 entra tout court la parte biodegradabile dei rifiuti);
2. dall’altro, nel sistema coesistono più definizioni di biomassa…

Tali dati forniscono al Collegio lo spunto per delineare il contesto nel quale la definizione di biomassa deve essere ricostruita, e sottolineare che “ciò che in un determinato contesto è soltanto un rifiuto, in un altro possa assumere il valore di fonte rinnovabile di energia”…

Fra fuorvianti richiami contenuti nelle nostre leggi sibilline (oltre che nei decreti applicativi, sparsi qua e là) e “ragioni di confusione normativa” (frutto di incerti passaggi legislativi); dopo un esaustivo richiamo alla copiosa giurisprudenza comunitaria in materia di rifiuti, e al suo coordinamento con la politica energetica comunitaria, il TAR di Torino (sentenza n. 1539/09) stabilisce che in tema di procedura autorizzatoria per l’installazione di una centrale elettrica a biomasse (art. 12 del d.lgs. 387/2003), l’unica definizione di “biomassa” presente nella legislazione italiana - rilevante al fine di stabilire cosa possa intendersi per biomassa nel contesto di disciplina afferente le fonti rinnovabili di energia - è quella dettata dall’art. 2 della dir. 77/2001/CE, di cui il D.Lgs n. 387/03 costituisce attuazione.

La sua configurabilità come “rifiuto” non esclude, in una fase successiva, l’applicabilità della normativa afferente le fonti di energia rinnovabili, per quella parte di “rifiuti biodegradabili” che sono infatti espressamente contemplati dalla direttiva 77/2001 e quindi dal d.lgs. 387/2003.
Nel caso di specie, il Collegio ha, quindi, ritenuto non del tutto pertinente è l’“eventualmente diversa” definizione ricavabile dal Testo Unico Ambientale, non dettata in attuazione specifica della direttiva in materia di fonti rinnovabili di energia.

Infine, alla luce dell’evoluzione della giurisprudenza comunitaria, il Collegio ha messo in evidenza che il concetto di sottoprodotto presuppone un riutilizzo certo, a prescindere dal fatto che tale riutilizzo avvenga nel medesimo o in un diverso ciclo produttivo.

Di conseguenza, risulta in parte superfluo valutare se il cippato di legno detannizzato – oggetto del contendere – possa o meno rientrare nel concetto di sottoprodotto, e con ciò sfuggire comunque all’inquadramento quale rifiuto: secondo la direttiva 77/2001/CE, e quindi il d.lgs. 387/2003, infatti, anche veri e propri “rifiuti”, purchè biodegradabili, sono certamente suscettibili di utilizzazione quali biomasse in centrali di produzione di energia.


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