Cosa fare nel caso di domande di autorizzazione alla realizzazione di un parco eolico incomplete?
Questo l’interrogativo di fondo affrontato dalla sentenza del TAR di Bari n. 1/09, il cui testo completo è liberamente scaricabile sul sito di Natura Giuridica.
Come sempre capita in materia di diritto (non solo) ambientale, le conclusioni cui è pervenuto il Giudice (amministrativo, in questo caso) valgono per il caso concreto analizzato, e non sempre sono applicabili a fattispecie magari anche solo analoghe, verificatesi, in ipotesi, anche in altre regioni d’Italia…
Per questi motivi, fra le pagine del blog inserisco le sentenze più significative, relative a fattispecie di maggiore interesse ed attualità, a titolo di informazione e di primo approfondimento della materia.
Per coloro che intendono approfondire la materia – per questioni di business, di strategia aziendale, di programmazione dell’attività economica o dell’azione amministrativa, … – consiglio di contattarmi, per avere informazioni più dettagliate su come chiedere ed ottenere una consulenza legale qualificata in materia di diritto ambientale.
Un’azienda pugliese, che opera nel capo della produzione di energia elettrica ricavata da fonti rinnovabili, ha impugnato una serie di atti amministrativi regionali, attraverso i quali la Regione ha rigettato la richiesta di verifica di assoggettabilità alla VIA del progetto di costruzione di un parco eolico “per carenza di documentazione”.
Oltre alla violazione di alcune norme procedurali previste e regolate dalla legge 241/90, la ricorrente:
• lamentava il fatto che la mancata comunicazione delle ragioni ostative all’accoglimento della istanza ha impedito la presentazione, da parte della società stessa, delle proprie ragioni (con conseguente compressione del principio di partecipazione procedimentale);
•evidenziava che l’incompletezza documentale di una domanda intesa ad ottenere un provvedimento autorizzatorio dalla P.A. non può comunque costituire causa di rigetto della stessa, sussistendo in capo all’Amministrazione l’onere di precisare i documenti carenti con invito ad integrarli.
L’Italia, si sa, è il Paese della burocrazia e spesso – mi dispiace constatarlo – le pubbliche amministrazioni, per motivi diversi a seconda del settore (acque, rifiuti, energie rinnovabili, bonifiche, (…) frappongono numerosi ostacoli al raggiungimento delle agognate autorizzazioni, non sempre adducendo valide motivazioni (quando queste ci sono…) a sostegno del proprio diniego, e dell’utilizzo disinvolto della discrezionalità amministrativa…
E anche i Giudici non si attestano su posizioni uniformi.
In questo caso, il TAR di Bari (sentenza n. 1/09), evidenziando che la Pubblica amministrazione gode di ampia discrezionalità in ordine alla scelta tra il considerare una domanda di autorizzazione incompleta di documentazione come “irregolare” – e, quindi, passibile di regolarizzazione – ovvero invitare il privato interessato a presentarne una nuova, corredata a norma, ha optato per il secondo criterio, più coerente – in considerazione della situazione emergenziale nella regione Puglia, per l’abnorme quantità delle domande – con il principio della “par condicio” e della osservanza dei tempi procedimentali tra le imprese che si sono fatto carico di presentare tutta la documentazione prevista e quelle che invece non sono state diligenti a riguardo e che intendano agevolarsi di una istruttoria prioritaria in virtù di una istanza precedente ma non regolare.