Recupero del macero fra varianti sostanziali e autorizzazione integrata ambientale

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Nella sentenza pubblicata oggi sul sito di Natura Giuridica (Il sito di consulenza legale ambientale che offre servizi professionali di consulenza per imprese e pubbliche amministrazioni in materia di diritto ambientale), il TAR di Milano (sentenza n. 5534/09) si è occupato delle attività di recupero del macero di carta e cartone destinati al settore dell’imballaggio.
Quando e come si può parlare di variante sostanziale?
Quali sono le soglie dimensionali di cui occorre tener conto?
Quali sono i poteri delle Regioni di fronte a pareri non vincolanti espressi in sede di Conferenza di servizi?

A questi e ad altri interrogativi risponde il TAR Milano nella sentenza 5534/09.

In estrema sintesi, vi anticipo alcune delle conclusioni cui è pervenuto il giudice amministrativo lombardo.

L’art. 5 del D.Lgs. 152/2006, lettera g) (nel testo originario, anteriore alla modifica introdotta dall’articolo 1, comma 3, del D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4) definiva la “variante sostanziale” come “l'intervento su un'opera già esistente dal quale derivi un’opera con caratteristiche sostanzialmente diverse dalla precedente […].
In particolare, per le opere o interventi, per i quali nell'Allegato III alla parte seconda del presente decreto sono fissate soglie dimensionali, costituisce modifica sostanziale anche l'intervento di ampliamento, potenziamento o estensione, qualora detto intervento, in sé considerato, sia pari o superiore al trenta per cento di tali soglie”.

Nel caso di specie, la ricorrente esercita un’attività – il trattamento di fanghi derivanti dal macero – assoggettata alla soglia dimensionale prevista dal citato Allegato III: il Collegio ha, pertanto, ritenuto evidente che la richiesta variazione, determinante un incremento di fanghi recuperati ben superiore al 30 % della soglia ammesso dalla norma, integrasse l’ipotesi di una variante sostanziale.

Il TAR Milano, inolte, ha sottolineato che rientra fra i poteri della Regione quello di discostarsi dal parere non vincolante della Conferenza di servizi, a maggior ragione laddove siano ravvisabili possibili violazioni della norma in cui la Conferenza stessa sia incorsa.
Alla Conferenza di servizi prevista dall'art. 27  del Decreto Ronchi, infatti, sono affidati compiti di carattere puramente istruttorio (non di tipo decisorio) e, pertanto, non costituisce un organo collegiale con funzioni decisorie, ma solo uno strumento procedimentale di accelerazione del procedimento finalizzato all'emersione ed alla comparazione dei diversi interessi pubblici coinvolti.

Nella specie, quindi, il Collegio ha ritenuto legittimo l’atto della Regione, la quale, avvedutasi degli errori di rappresentazione della realtà della situazione in cui era incorsa la Conferenza di servizi ha, nell’ambito del potere riconosciutale dalla legge – che attribuisce alla Regione la competenza a rilasciare l’Autorizzazione Integrata Ambientale, acquisito il parere, obbligatorio, ma non vincolante della Conferenza di servizi prevista dalla norma - superato le conclusioni della Conferenza di servizi stessa per garantire un adeguato rispetto della disciplina vigente.


Foto: “una bolla di fango” originally uploaded by ¸.•*´¨`*•.♥Lib era Strega♥.•*´¨`*•



Realizzazione impianti fotovoltaici: quando il silenzio non è d’oro…

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Sul sito di Natura Giuridica, che offre servizi specializzati di consulenza legale ambientale, è stata pubblicata la sentenza del TAR di Palermo 642/09, che ha affrontato un tema di estrema attualità e rilevanza economico-ambientale: la realizzazione di impianti fotovoltaici. Per leggere la sentenza, registrati gratuitamente al sito Natura Giuridica.
La sentenza si trova nella sezione del sito dedicata alle fonti rinnovabili.


In particolare, la sentenza del TAR Palermo ha sviscerato le problematiche relative al silenzio rifiuto dell’Amministrazione procedente nell’ambito del procedimento amministrativo per il rilascio dell’autorizzazione unica, e alle tariffe incentivanti per la realizzazione di impianti fotovoltaici.

In seguito all’ammissione – da parte della GRTN – alle tariffe incentivanti per la realizzazione di impianti fotovoltaici, alla richiesta volta all’ottenimento dell’Autorizzazione Unica, e al perdurante silenzio serbato da parte dell’amministrazione competente, veniva proposto ricorso innanzi al TAR di Palermo, con il quale il ricorrente si lamentava del fatto che l’Amministrazione non aveva provveduto al rilascio dell’Autorizzazione Unica (art. 12 del D.Lgs. 387/2003) nei centottanta giorni previsti per la conclusione del relativo procedimento, e non aveva adottato alcun provvedimento in sede di conferenza di servizi entro i novanta giorni indicati all’art. 14 ter L. 241/90 (determinazione motivata di conclusione del procedimento).

Il TAR di Palermo, con sentenza n. 642/09, ha sottolineato che in materia di realizzazione degli impianti fotovoltaici, l’intento del legislatore è quello di semplificare il procedimento autorizzativo e di concentrare l'apporto valutativo di tutte le Amministrazioni interessate nella conferenza di servizi ai fini del rilascio di una autorizzazione unica.
A tale favor legis non può non conseguire l'obbligo della Regione di adottare le relative determinazioni, positive o negative, nei modi e nei termini di legge, entro quel termine massimo di 180 giorni avente un evidente intento acceleratorio del procedimento, e posto come limite temporale massimo per l'adozione della determinazione conclusiva, qualunque essa sia.

Anche la Corte Costituzionale, del resto, ha rinvenuto la “ratio” del termine nel principio di semplificazione amministrativa e di celerità che, con riferimento alla fondamentale materia della produzione, trasporto e distribuzione nazionale di energia, garantisce, in modo uniforme sul territorio.

Nel caso di specie, il Collegio ha accolto il ricorso, sottolineando che l’Amministrazione è rimasta silente, non una ma due volte, non solo non rispettando i termini imposti dall’art. 12 del D.Lgs. 387/03 in combinato disposto con l’art. 14 ter L. 241/90, ma anche omettendo di rispondere all’istanza sollecitatoria.

Per chiedere una consulenza ambientale in materia di impianti fotovoltaici, contatta il giurista ambientale Andrea Quaranta.

Foto: “impianto fotovoltaico popolare” originally uploaded by sistema peccioli



Impianti eolici on shore di piccola taglia: autorizzazione unica o semplice denuncia di inizio attività?

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In seguito alla presentazione di una denuncia di inizio attività per la realizzazione di un impianto eolico di piccola taglia (potenza pari a 0,85 MW), da localizzare in area agricola non sottoposta a vincoli di natura paesaggistica, un comune pugliese ordinava al proponente di non effettuare l’intervento, “attesa la carenza della seguente documentazione”, precisando che l’impianto sarebbe sottoposto ad autorizzazione unica, e non a denuncia di inizio attività, perché in “ai sensi della delibera regionale n. 35 del 2007 la DIA si applica soltanto agli impianti eolici non superiori a 60 kw di potenza, oppure di potenza ricompresa tra 60 kw ed 1 MW ma comunque destinati all’autoconsumo. Nel caso di specie, trattandosi di impianto pari a 0,85 MW di potenza non destinato all’autoconsumo, si dovrebbe seguire il procedimento della autorizzazione espressa”.

Di fronte a tale decisione, la società presentava ricorso (adozione del provvedimento oltre il termine perentorio previsto per legge; sospensione atipica di un titolo edilizio già validamente formatosi; l’autorizzazione unica è prevista solo per i macro impianti), chiedendo anche il risarcimento dei danni patiti per effetto dei provvedimenti illegittimamente adottati.


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La carta da macero è un rifiuto

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Di carta da macero ho già parlato nel post del 22 giugno 2008 (Carta da macero: rifiuto o materia prima secondaria?) nel quale evidenziavo il fatto che, in alcuni casi (come quello de quo), le conseguenze di sentenze della Cassazione si riverberano - negativamente - sull’ambiente, sulle finalità di protezione della natura e dell’ambiente perseguite dalla normativa in materia di gestione dei rifiuti, (in seconda battuta) sull’economia delle aziende coinvolte nella loro gestione.

Visto il grande interesse che ha suscitato la sentenza e il commento, vi propongo oggi un’altra sentenza concernente la carta da macero, questa volta in relazione alla percentuale di impurità presenti.


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Energie rinnovabili: l’AEEG è indipendente, ma ha il “carattere nazionale”…

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Il titolo che ho scelto per questo post mi è venuto in mente rileggendo la sentenza, e pensando ad una certa declinazione della non meglio precisata “italianità”, che va tanto di moda in questi mesi…

Certo che italianità a me fa pensare ad un coacervo di competenze, intrecciate, sovrapposte, scoordinate, che crea (aumenta la) confusione su chi, come, quando e perché deve adottare certe decisioni (in modo autorevole, efficace ed efficiente, bisognerebbe aggiungere….)


La vicenda trae origine da due ricorsi, aventi entrambi ad oggetto disposizioni concernenti la promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili: le due regioni ricorrenti (Veneto e Toscana) lamentavano, in sostanza, di essere state spogliate di alcune competenze in materia di energie rinnovabili a favore delle Province (che ultimamente un po’ tutti dicono di voler abolire, per continuare a farle rimanere lì dove sono…..).

In un caso (Regione Veneto) la disposizione oggetto di censura avrebbe stabilito – secondo la ricorrente – “che d'ora in poi spetti alla Provincia il compito di rilasciare l'autorizzazione unica”, anziché alla Regione, che lamentava, dunque, di essere stata spogliata di una competenza a favore della Provincia.
Inoltre, la regione Veneto si doleva del fatto che le direttive che l’AEEG (Autorità per l’energia elettrica ed il gas) emana a proposito del collegamento degli impianti da fonti energetiche rinnovabili alla rete elettrica sarebbero “arricchite” dalla disposizione oggetto di censura, ledendo l’art. 117 della Costituzione in quanto il legislatore statale avrebbe attribuito nuovi compiti all'Autorità, “senza ilbenché minimo confronto con le Regioni”

Nel secondo (Regione Toscana) la ricorrente non ha contestato l'attribuzione ad un organo dello Stato di tale funzione amministrativa, ma ha lamentato il fatto che essa non fosse accompagnata dalla necessità di una previa intesa con la Regione, come imporrebbero gli artt. 117 e 118 della Costituzione, nonché il principio di leale collaborazione…

Per un approfondimento analitico della sentenza, vi rimando al testo completo, che potrete scaricare gratuitamente sul sito di Natura Giuridica, consulenza ambientale per imprese e pubbliche amministrazioni.

Di seguito, vi riporto un estratto di quanto deciso dalla Corte Costituzionale, con sentenza n. 88/2009.

In estrema sintesi, la Corte Costituzionale ha affermato che:

• l'art. 12 del D.Lgs n. 387 del 2003, così come modificato dall’2, comma 158, lettera a), della legge n. 244 del 2007, non ha tolto alla Regione il compito di rilasciare l'autorizzazione unica per la costruzione e l'esercizio di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili.
Nella specie, la Corte ha sottolineato l’evidente erroneità del presupposto interpretativo della ricorrente, che lamentava di essere stata spogliata, a favore della Provincia, di una competenza in una materia - produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia - ritenuta oggetto di potestà legislativa concorrente.

• l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, pur operando in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e di valutazione costituisce una autorità nazionale riconducibile alla materia della organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali: non vi è ragione per ritenere che tale posizione di indipendenza, ovvero il carattere neutrale che le Autorità di tale natura in linea di principio assumono rispetto agli interessi cui sono preposte, possano produrre alterazioni dei criteri costituzionali in base ai quali viene ripartito l'esercizio delle competenze amministrative tra Stato, Regioni ed enti locali.
La peculiare collocazione dell'Autorità nell'apparato amministrativo dello Stato, quand'anche indotta da vincoli comunitari, non ne elide, perciò, il carattere nazionale, così che resta necessario accertare se le attribuzioni di cui detta Autorità gode, al fine di regolare e controllare il settore di propria competenza, siano compatibili con la sfera di competenza costituzionalmente riconosciuta alle Regioni.
Nella specie, la Corte Costituzionale ha affermato che la legge statale può assegnare all'Autorità, nel rispetto dei criteri indicati dall'art. 118 della Costituzione, le funzioni amministrative di cui lo Stato stesso è titolare, o di cui possa comunque rivendicare legittimamente l'esercizio, sia in quanto sussistano le condizioni per la chiamata in sussidiarietà al livello centrale del compito in questione, ovvero in quanto, in casi eccezionali, sia il diritto comunitario ad imporre normative statali derogatrici di tale quadro della normale distribuzione costituzionale delle competenze interne.

Foto: “Autorità” originally uploaded by il gatto di via dei macci



Sottoprodotti e regime derogatorio: quando è applicabile?

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Nella sentenza della Corte di Cassazione che vi propongo oggi (Cassazione Penale, n. 10711/08, Pecetti) si parla di gestione dei rifiuti, sequestro preventivo, fanghi provenienti dal lavaggio di materiale inerte, discarica abusiva, nonché delle nozioni di rifiuto e sottoprodotto.


Nel giugno dello scorso anno, il tribunale del riesame di Perugia rigettava una richiesta avanzata dal titolare di una società contro un decreto di sequestro preventivo di alcuni terreni di proprietà della società “perché pertinenti ai reati di cui agli artt 256 e 260 del decreto legislativo n 152 del 2006”.
A fondamento della propria decisione, il Tribunale osservava che il “materiale” rinvenuto nell'area sequestrata (fanghi provenienti dal lavaggio di materiale inerte, da cumuli di detriti provenienti dalla realizzazione di manufatti in cemento armato nonché da cumuli di altro materiale eterogeneo), costituiva un rifiuto e non un sottoprodotto.
Di conseguenza, sussisteva l'esigenza cautelare di evitare che sull'area in sequestro potesse essere proseguita l'attività di accumulo di rifiuti.

Fra i motivi di ricorso per Cassazione, per quanto interessa in questa sede, la violazione dell'articolo 183 lettera p) del decreto legislativo n. 152 del 2006 “perché il materiale sequestrato non è costituito da rifiuti, ma da sottoprodotti destinati ad essere riutilizzati senza alcun trattamento, in quanto la triturazione alla quale erano sottoposti i detriti in sequestro non può considerarsi trattamento”…

L’iter argomentativo seguito dalla Cassazione lo potete approfondire scaricando gratuitamente il testo completo della sentenza sul sito di Natura Giuridica, consulenza ambientale per imprese e pubbliche amministrazioni.

In questa sede basti ricordare che la Corte di Cassazione non solo ha evidenziato che nello stesso ricorso si è riconosciuto che i detriti, oltre alla frantumazione, erano sottoposti anche ad operazioni di epurazione per l'eliminazione del ferro, ma ha anche messo in risalto che nel piazzale erano raccolti rifiuti vari (inerti provenienti da residui della lavorazione dei manufatti; inerti provenienti dall'attività di demolizione e costruzione; rifiuti plastici, rifiuti in ferro, legno, fanghi, pneumatici fuori uso): per tale motivo ha concluso sottolineando che in tema di gestione dei rifiuti, ai fini del regime derogatorio contemplato per i sottoprodotti, si richiede che le sostanze o i materiali non siano sottoposti ad operazioni di trasformazione preliminare, in quanto tali operazioni fanno perdere al sottoprodotto la sua identità.

Inoltre, a norma dell'articolo 185 lettera d) del decreto legislativo n 152 del 2006 sono esclusi dalla disciplina prevista per i rifiuti solo i fanghi che provengono direttamente dallo sfruttamento della cava (restando entro il ciclo produttivo dell'estrazione e connessa pulitura) e non pure quelli derivanti da diversa e successiva lavorazione delle materie prime.
Nella fattispecie, infatti, la Suprema Corte evidenziato il fatto che i giudici del merito, sulla base degli accertamenti compiuti dai carabinieri, avevano escluso che i fanghi de quibus potessero provenire dalla prima pulitura degli inerti a seguito dell'attività estrattiva. Siffatto accertamento di merito, infatti, ha concluso la Corte, non è sindacabile in questa sede, posto che il ricorso può essere proposto a norma dell'articolo 325 c.p.p. solo per violazione di legge).

Per un approfondimento in tema di sottoprodotti, visita le pagine dedicate di Natura Giuridica

Di seguito, ulteriori collegamenti per approfondimenti tematici:

Foto: Untitled originally uploaded by KingAlle



Tariffa di igiene ambientale: potere e modalità di determinazione

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La sentenza che vi propongo oggi (CGA, n. 48/09) riguarda un tema scottante e di (perenne) attualità: la determinazione (e l’applicazione…) della c.d. T.I.A., la tariffa di igiene ambientale, che dovrebbe (rectius: avrebbe dovuto…) sostituire la TARSU…

Quali sono i poteri dell’Autorità d’Ambito?
E quale valore ha la fissazione commissariale della tariffa sui rifiuti?
È possibile invocare, da parte dell’Autorità d’ambito, la delega delle funzioni?

Sono solo alcuni degli interrogativi davanti ai quali si è trovato di fronte il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la regione Sicilia, nella sentenza n. 48 del 9 febbraio 2009, che potete scaricare sul sito di Natura Giuridica.


Di seguito vi riporto alcune delle massime: per eventuali delucidazioni ed approfondimenti, o per una specialistica consulenza in materia, potete contattarmi a questo indirizzo di posta elettronica

Le società d’ambito, prima dell’emanazione del regolamento ministeriale, non hanno alcun potere di determinar la tariffa per la gestione dei rifiuti – neanche in via provvisoria – ma possono soltanto gestire il servizio sulla base delle tariffe già determinate dai diversi comuni interessati.
Al di fuori del procedimento disciplinato dall’art. 238 del c.d. Testo Unico Ambientale, la fissazione commissariale della tariffa di igiene ambientale non può essere direttamente traslata dalle società d’ambito ai cittadini: infatti, è la stessa ordinanza di protezione civile a prevedere che “le amministrazioni competenti … provvederanno alla gestione ordinaria con le proprie disponibilità”.

Il Commissario può fissare extra ordinem le tariffe “per il servizio di gestione dei rifiuti”, e può altresì adeguare “la tariffa delle discariche comunque in esercizio” (che, però, incide solo mediatamente sul costo del servizio per i privati): tuttavia, l’esegesi rigorosa e restrittiva delle disposizioni straordinarie non consente di affermare che la tariffa commissariale per il servizio di gestione dei rifiuti possa essere autonomamente fatta propria dalle società d’ambito cui sia stata affidata la gestione ordinaria del servizio, né che la tariffa per il conferimento in discarica possa essere del pari traslata sugli utenti per autonoma iniziativa delle stesse società d’ambito.

Nella specie, il Consiglio di Giustizia amministrativa ha ritenuto fondate le doglianze dell’appellante, che ha reiterato in appello le censure avverso una deliberazione dell’Assemblea ordinaria di una società d’ambito siciliana, con cui era stata approvata la Tariffa di igiene ambientale per gli anni 2006/2007.

Va, inoltre, escluso che le società d’ambito - per poter direttamente stabilire la Tariffa dei rifiuti, o per adeguare l’ammontare delle tasse comunali in vigore - possano invocare un’eventuale delega di funzioni da parte dei comuni ricompresi nell’A.T.O., giacché, al di fuori di una chiara previsione legislativa, gli enti pubblici non possono autonomamente disporre delle competenze loro attribuite dalla legge.

I due fondamentali requisiti elaborati dalla giurisprudenza comunitaria e nazionale ai fini dell’affidamento in house (la partecipazione totalitaria del soggetto pubblico affidante al capitale della società “in house” affidataria; il c.d. “controllo analogo” che il primo deve avere su quest’ultima) vanno interpretati restrittivamente, e l’onere di dimostrare l’effettiva sussistenza delle circostanze eccezionali che giustificano la deroga a quelle regole grava su colui che intende avvalersene.

Nel caso di specie, il Consiglio di Giustizia amministrativa ha ritenuto fondate le doglianze dell’appellante, che ha denunciato l’illegittimità dell’affidamento diretto, ossia senza gara, del servizio dalla società d’ambito Enna Euno s.p.a. alla Sicilia Ambiente s.p.a., sul contestato assunto del suo essere “in house” rispetto alla prima.

Foto: “view of enna from the castle” originally uploaded by astilly



Impianti fotovoltaici fra favor legis e discrezionalità amministrativa

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Quali sono i poteri delle amministrazioni comunali nel “regolare” l’installazione di impianti di energia pulita? Quale il margine di discrezionalità nella scelta dell’inserimento di impianti fotovoltaici nel territorio comunale?

Queste sono le principali domande cui da risposta il TAR Lecce sentenza n. 118/09 in cui si parla, inter alia, di denuncia di inizio attività, compensazione ambientale strumenti della pianificazione urbanistica, zone agricole, localizzazione delle infrastrutture energetiche, garanzia “a prima richiesta” e misure compensative.

Il TAR Lecce ha:

1. respinto le censure mosse dalla ricorrente – violazione, da parte del Comune, del principio di non aggravamento del procedimento amministrativo e del principio di tipicità e nominatività degli atti amministrativi, in quanto non sarebbe previsto in alcun modo l’esercizio di un siffatto potere regolamentare da parte delle amministrazioni comunali – sottolineando che le previsioni contenute nella delibera rispondono nel complesso a principi di ragionevolezza e proporzionalità, considerato da un lato che va salvaguardata l’esigenza dei poteri pubblici locali di tutelare il territorio di propria competenza, e dall’altro lato che si tratta di adempimenti sì numerosi ma pur sempre realizzabili, anche attraverso la tecnologia attualmente disponibile, secondo la normale diligenza e professionalità posseduta da tecnici a tal fine abilitati;



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Le procedure di V.I.A. e di screening sono autonome?

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Questo l’interrogativo su cui si è cimentato il Consiglio di Stato nella sentenza n. 1213 del 2009, che potete scaricare sul sito di Natura Giuridica.

Nel caso di specie, il Collegio – nel respingere le doglianze dell’Amministrazione, che quale assumeva la non impugnabilità degli atti relativi alla procedura di verifica di assoggettabilità a V.I.A., stante il loro carattere “infraprocedimentale”, e, di conseguenza, la loro non lesività – ha sottolineato che le procedure di V.I.A. e di screening, pur inserendosi sempre all’interno del più ampio procedimento di realizzazione di un opera o di un intervento, sono dotate di autonomia, in quanto destinate a tutelare un interesse specifico (quello alla tutela dell’ambiente), e ad esprimere, al riguardo, specie in ipotesi di esito negativo, una valutazione definitiva, già di per sé potenzialmente lesiva dei valori ambientali.

Di conseguenza, conclude il Consiglio di Stato, gli atti conclusivi di dette procedure sono immediatamente impugnabili dai soggetti interessati alla protezione di quei valori (siano essi associazioni di tutela ambientale ovvero, come nel caso che occupa, cittadini residenti in loco).

Per leggere il testo completo della sentenza e delle altre massime, collegati al sito di Natura Giuridica ed effettua le registrazione gratuita.

Foto: “Borromini Palazzo Spada” originally uploaded by baroque.rococo



Il potere di ordinanza del Sindaco è illimitato?

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Nelle due sentenze analizzate nei post del 10 maggio 2009 (Gestione rifiuti e ordinanze del Sindaco: quali poteri?) e dell'11 maggio 2009 (Bonifica dei siti e ordinanze del Sindaco: quali poteri?) abbiamo visto che due TAR hanno, in materia di bonifica dei siti contaminati e di gestione dei rifiuti, ampliato i poteri di ordinanza del Sindaco, ai sensi dell’art. 192 del c.d. “Testo Unico Ambientale”…suscitando in chi scrive qualche perplessità…

Quali?

Per quanto riguarda la pronuncia del TAR Veneto, occorre dire che, sebbene condivisibile sul piano dei principi, la sentenza sembra eccedere in relazione alla competenza del Sindaco, da un lato, e sull’estensione della responsabilità del produttore, dall’altro.
Nel primo caso, infatti, l’art. 192 del TUA (divieto di abbandono), che conferisce (comma 3) al Sindaco il potere di disporre con ordinanza le operazioni necessarie per la rimozione dei rifiuti ed il termine entro cui provvedere (decorso il quale procede all'esecuzione in danno dei soggetti obbligati ed al recupero delle somme anticipate), non presuppone – a differenza di quanto previsto dall’art. 191 dello stesso D.Lgs. n. 152/06 – una situazione di carattere eccezionale e di imprevista minaccia alla salute pubblica.
Di conseguenza, la competenza spetta ai dirigenti, e non al Sindaco, il quale non agisce né come ufficiale del Governo né come organo di indirizzo e controllo politico-amministrativo.
In relazione al secondo aspetto, inoltre, non sembra sufficiente richiamarsi ai principi generalissimi di responsabilizzazione e di cooperazione per creare obblighi non espressamente previsti dalla disciplina concretamente applicabile: l’art. 188 del TUA, infatti, non prevede originario verifichi tutti i detentori successivi, fino allo smaltitore finale.

In relazione alla sentenza del TAR pugliese, invece, occorre evidenziare che l’art. 192, comma 3, del D.Lgs n. 152 del 2006 stabilisce che il Sindaco dispone con ordinanza le operazioni (tassative) necessarie per provvedere alla rimozione, all’avvio a recupero o smaltimento e al ripristino dello stato dei luoghi….
Insomma: non ogni ulteriore intervento di eventuale bonifica, utilizzando anche quelle potestà concesse dall’art. 244 (che peraltro spettano alle Province) di diffida per interventi di messa in sicurezza di emergenza e di successiva eventuale bonifica…..

Si potrebbe obiettare: sì, ma l’art. 239 del Testo Unico Ambientale prevede che “qualora, a seguito della rimozione, avvio a recupero, smaltimento dei rifiuti abbandonati o depositati in modo incontrollato, si accerti il superamento dei valori di attenzione, si dovrà procedere alla caratterizzazione dell'area ai fini degli eventuali interventi di bonifica e ripristino ambientale da effettuare ai sensi del presente titolo”.
Ma non si tratta di un’iniziativa automatica e coattiva – come avvenuto nel caso di specie – senza alcuna istruttoria volta alla verifica della contaminazione effettiva del suolo!

Foto: “Tricolore” originally uploaded by VegA79



Bonifica dei siti e ordinanze del Sindaco: quali poteri?

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La seconda (TAR Lecce, n. 123/09) riguarda la bonifica dei siti inquinati, l’accertamento del superamento dei valori di attenzione, l’individuazione del soggetto destinatario dell’ordine di rimozione smaltimento o recupero ex art. 192.

Nella specie, il ricorrente aveva sostenuto che l’amministrazione comunale non poteva far gravare sul privato un accertamento – rilevazione del superamento delle CSC – che spettava alla P.A. e che si poneva al di fuori dell’ambito di applicazione dell’art. 192 del T.U.A.
Il TAR di Lecce, invece, ha sottolineato che al proprietario di un’area sulla quale siano stati abbandonati dei rifiuti il Sindaco può ingiungere, con un’ordinanza fondata sull’art. 192 del c.d “Testo unico Ambientale”, di procedere ad un’ampia serie di attività: rimozione e smaltimento dei materiali, messa in sicurezza, accertamento dell’eventuale superamento delle CSC, autocertificazione del non avvenuto superamento, informativa agli EE.LL ai sensi dell’art. 244, ….
Pertanto, premesso che l’art. 239, comma 2 lett. a) del T.U.A. sembra prevedere, a carico del responsabile dell’abbandono dei rifiuti, l’ulteriore obbligo di accertare se, una volta eseguita la rimozione dei medesimi, siano stati superati i valori di attenzione (CSC), è legittima l’ordinanza del Sindaco, che, ai sensi dell’art. 192, comma 2, del medesimo T.U.A., ingiunge al predetto responsabile dell’abbandono di rifiuti di eseguire, all’esito della rimozione dei medesimi, l’ulteriore attività di monitoraggio ai fini degli eventuali interventi di bonifica e di ripristino ambientale.
Fondamento della decisione: l’art. 239 del TUA, il quale creerebbe un importante raccordo con l’art. 192 del TUA.
Qualora, infatti, a seguito della rimozione dei rifiuti abbandonati, si accerti il superamento delle concentrazioni soglia di contaminazione, si dovrà procedere alla caratterizzazione dell’area ai fini degli eventuali interventi di bonifica e ripristino ambientale…
Due sentenze che ampliano i poteri di ordinanza del Sindaco, in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati….
Ma…si tratta di sentenze che suscitano qualche perplessità, di cui vi parlerò nel prossimo post
Foto: “La Fontana tricolore di Novi Ligure” originally uploaded by jkj_77
Per leggere il testo completo della sentenza, collegati al sito di Natura Giuridica ed effettua la registrazione gratuita.
Collegati al sito di Natura Giuridica per leggere il testo integrale dell’editoriale: "Alcune perplessità sull’estensione del potere di ordinanza del Sindaco".

(continua con: Il potere di ordinanza del Sindaco è illimitato?)


Gestione rifiuti e ordinanze del Sindaco: quali poteri?

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Sul sito di Natura Giuridica è stato pubblicato oggi, 10 maggio 2009, un interessante editoriale, che riguarda due recenti sentenze di due diversi Tribunali Amministrativi, i quali hanno trattato il tema relativo ai poteri di ordinanza del Sindaco in materia ambientale.
Di seguito riporto alcuni stralci.

La prima sentenza (TAR Veneto, n. 40/09), che potete liberamente scaricare sul sito di Natura Giuridica riguarda, in particolare, la non corretta gestione dei rifiuti (deposito incontrollato), la bonifica dei luoghi dell’abbandono e la responsabilità che grava sui diversi soggetti coinvolti nella gestione.
Il TAR di Venezia ha affermato che la responsabilità per la corretta gestione dei rifiuti grava su tutti i soggetti coinvolti nella loro produzione, detenzione, trasporto e smaltimento, con la conseguenza che anche il produttore e il detentore sono investiti di una posizione di garanzia in ordine al corretto smaltimento.
In particolare, per quanto riguarda il produttore o detentore di rifiuti speciali, gli obblighi sono assolti solo qualora siano stati conferiti ad un soggetto autorizzato allo smaltimento e il produttore sia in grado di esibire il formulario di identificazione dei rifiuti datato e controfirmato dal destinatario.

In sostanza: tali soggetti devono accertarsi che il trasportatore sia abilitato e che il destinatario finale sia autorizzato, perché in caso contrario rispondono del non corretto recupero o smaltimento dei rifiuti.

Per tale motivo, il TAR ha ritenuto legittima l’ordinanza di un Sindaco di una cittadina veneta, con la quale intimava non solo allo smaltitore, ma anche al trasportatore e al produttore, di rimuovere i rifiuti stoccati in un deposito incontrollato.
L’art. 192, comma 3, del D.lgs. n. 152 del 2006, che è norma speciale sopravvenuta rispetto all`art. 107, comma 5, del D.lgs. n. 267 del 2000, attribuisce espressamente al Sindaco la competenza a disporre con ordinanza le operazioni necessarie alla rimozione ed allo smaltimento dei rifiuti, prevalendo per il criterio della specialità e quello cronologico sul disposto dell`art. 107, comma 5, del D.lgs. n. 267 del 2000.

Due le motivazioni: la posizione di garanzia desumibile dall’art. 188 del c.d. “Testo Unico Ambientale” e la necessità di assicurare un elevato livello di tutela ambientale.

Per leggere il testo completo della sentenza, collegati al sito di Natura Giuridica ed effettua la registrazione gratuita.

Collegati al sito di Natura Giuridica per leggere il testo integrale dell’editoriale: "Alcune perplessità sull’estensione del potere di ordinanza del Sindaco".

Foto:”la fascia del sindaco” originally uploaded by marco prete



Informazione, partecipazione e diritto di accesso agli atti in materia ambientale

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Nella sentenza pubblicata oggi sul sito di Natura Giuridica si parla di informazione ambientale, diritto di accesso agli atti e partecipazione del pubblico.


Il TAR Catanzaro – nell’accogliere il ricorso del Presidente del WWF, nella parte in cui la richiesta del ricorrente concerneva la richiesta di accesso agli elaborati progettuali ed alle relative delibere di approvazione, rigettandolo in relazione a quei documenti che non attengono propriamente alla materia ambientale – ha affermato che in materia ambientale non si applica il principio di carattere generale per il quale l’accesso ai documenti amministrativi è consentito solo allorché esso sia strumentale ad un interesse diretto, concreto ed attuale: tuttavia, non ogni dato inerente l’ecosistema può costituire oggetto dell’istanza di informazione ambientale, ma solo quelle attinenti a valori che l’ordinamento imputa all’ambiente come bene giuridico distinto dalle sue componenti materiali.

Di conseguenza, esulano dall’informazione ambientale gli atti ed i documenti riguardanti un procedimento di gara relativo all’esecuzione di un’opera pubblica, la richiesta relativa ai pareri e nulla osta acquisiti ed in genere agli altri atti del procedimento, fatta eccezione per i pareri, nulla osta ed autorizzazioni attinenti alla tutela ambientale.

Per leggere il testo completo della sentenza del TAR Catanzaro, n. 122/09, registrati gratuitamente a Natura Giuridica, sito di consulenza ambientale.

Foto: “Catanzaro scorcio da Via De filippis” originally uploaded by francescogigliotti99



Intelligent Energy for Europe. Info-day del 24 aprile 2009 a Venezia (3)

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Nel successivo intervento, la Rete Enterprise Europe Network e la sua articolazione sul territorio, due rappresentanti dell’Ecosportello Veneto hanno illustrato i tratti salienti dell’ENN, network unitario nato dall’unione di due preesistenti reti, che ha l’obiettivo di assistere le imprese a partecipare a progetti comunitari.
Un’iniziativa importante, perché permette di sapere, fungendo da “traduttore di informazioni”, e di aiutare concretamente allo sviluppo di obiettivi precisi (es. del fotovoltaico: ENN non solo si è mosso per favorire le imprese nello sviluppo delle tecnologie e del mercato, ma anche nel senso di favorire un rapporto positivo con gli enti locali, i quali, dal canto loro, hanno esercitato forti pressioni per la realizzazione dello sportello unico, in grado di abolire molti degli ostacoli burocratici che frenano lo sviluppo energetico sostenibile).



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Intelligent Energy for Europe. Info-day del 24 aprile 2009 a Venezia (2)

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2. il programma.
Il compito principale del programma consiste nel cercare di tradurre gli obiettivi, sopra delineati, in concrete azioni, aiutando gli attori locali, attraverso la creazione e la sperimentazione di best practices, l’educazione, il trasferimento di know-how, l’informazione, lo scambio di esperienze….in sostanza, attraverso una serie integrata di misure volte a cambiare la legislazione, il mercato, il peso e il ruolo dell’amministrazione, che fungano come catalizzatore per rendere più facili gli investimenti i quali, a loro volta, possono creare un nuovo mercato di opportunità.

Il budget, di oltre 730 milioni di € per il periodo 2007-2013, è destinato solamente ad alcune azioni: ad esempio, non rientrano fra le azioni finanziate quelle volte alla realizzazione di nuove infrastrutture, o alla ricerca di nuove tecnologie, per le quali esistono altri programmi europei.
Intelligent Energy mira alla promozione e all’utilizzo di tecnologie già esistenti sul mercato, che tuttavia non vengono adeguatamente utilizzate.
Vengono finanziati progetti che abbiano un valore aggiunto europeo (devono essere coinvolti almeno 3 stati membri), che abbiano a sostegno una valida motivazione, che durino al massimo 3 anni, e che ricadano in una delle seguenti “aree”:
  • Efficienza energetica (edilizia, prodotti);
  • Mobilità (utilizzo di combustibili e di veicoli alternativi; favorire lo scambio-integrazione fra il settore energetico e quello dei trasporti);
  • Energie rinnovabili (elettricità, riscaldamento, biocarburanti, impianti in piccola scala, integrazione negli edifici);
  • Local leadership” (patto dei sindaci, gruppi d’azione più orizzontali);
  • Iniziative speciali (bio-business, Energy services, intelligent Energy education)
La “call” scade il 25 giugno 2009, ore 17.00

3.
nel terzo punto affrontato dal Dott. Dubolino sono stati illustrati alcuni progetti già realizzati, sulla base di programmi analoghi, promossi negli anni passati.
A titolo d’esempio:
• CHECK IT OUT: programma volto all’efficienza energetica negli edifici. È stato dato supporto ad alcune scuole per migliorare l’efficienza energetica attraverso interventi strutturali (supporto tecnico) e l’educazione, volta a modificare i comportamenti degli studenti.
• E-STREET: progetto relativo all’illuminazione stradale. In questo caso, più enti locali si sono uniti e hanno adottato un’illuminazione stradale sostenibile (che consuma, cioè, in base all’intensità della luce), con un risparmio energetico che si aggira sul 60%.
• QUALICERT: integrazione delle rinnovabili nei piccoli edifici.
• WINDBARRIERS: valutazione dei tempi e dei costi per l’installazione degli impianti eolici, al fine di proporre suggerimenti là dove siano state individuate insufficienze.
• SOLAR KEYMARK II: sistema che facilita la diffusione di prodotti efficienti, “tagliando” le pratiche burocratiche.
• BIO-NETT: promuovere la produzione e lo sviluppo locale di biocarburanti (filiera corta).
• BY-PAD: efficienza energetica nei trasporti e costruzione di piste ciclabili.

4. l’ultimo punto del primo intervento del Dott. Dubolino ha riguardato le modalità di partecipazione al programma, che possono essere indirette o dirette.
È seguita l’analisi degli “steps”: la data in cui avviene la “call” più o meno cade sempre nello stesso periodo (fine marzo, solo per persone giuridiche), dopo la scadenza avviene la valutazione dei progetti e, quindi, la negoziazione (a partire più o meno da dicembre) con i promotori dei progetti prescelti e, quindi, l’implementazione del progetto.




Siti di interesse nazionale: convegno a Roma (“Bonifica e danno ambientale nei SIN”)

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Il 2 luglio 2009 si terrà a Roma, presso il Centro Congressi Melià, in Via degli Aldobrandeschi n. 223, un convegno sulla “Bonifica & danno ambientale nei SIN”, Siti di Interesse Nazionale.
Il convegno è organizzato dallo Studio Legale del Prof. Avv. Franco Giampietro e da Giampietro Ingegneria, con i quali ho l’onore di collaborare, e dall’Associazione Giuristi Ambientali, di cui sono membro dal 2004.

Durante lo svolgimento dei lavori – che si propongono d’illustrare le più rilevanti novità tecnico-normativo relative alla bonifica dei siti contaminati e al danno ambientale nei Siti d’Interesse Nazionale – saranno esaminati, in particolare, i rapporti tra le due discipline, i diversi profili tecnico-operativi e di responsabilità prospettati a carico dei proprietari e/o dei responsabili dell’inquinamento, gli accordi di programma per il risanamento dei SIN, sino all’art. 2 della legge n. 13/2009, con la quale il legislatore è nuovamente intervenuto in materia di risarcimento del danno ambientale.

L’approccio metodologico prevede l’intervento di esperti giuridici e tecnici, degli organi istituzionali e delle aziende interessate.

Nella sessione mattutina, presieduta dal Procuratore Generale della Corte di Cassazione Alfredo Montagna, prenderanno la parola il Prof. Avv. Franco Giampietro, Presidente dell’Associazione Giuristi Ambientali, che illustrerà i rapporti tra bonifica e danno ambientale nel Testo Unico Ambientale e successive modifiche ed integrazioni.
Quindi Massimiliano Atelli, Capo dell’Ufficio Legislativo del Ministero dell’Ambiente, delineerà criticità e prospettive dei SIN.

Dopo il coffee break saranno Loredana Musmeci, dell’Istituto Superiore di Sanità, e Paolo Dell’Anno, Avvocato e Professore dell’Università de L’Aquila, a illustrare l’evoluzione dell’analisi di rischio nella caratterizzazione dei SIN e le responsabilità del proprietario incolpevole dell’inquinamento.



Nella sessione pomeridiana, presieduta da Francesca Quercia dell’ISPRA, la Proff.ssa Alberta Leonarda Vergine, dell’Università di Pavia, parlerà del reato di omessa bonifica e del recente orientamento della Suprema Corte.
L’Ing. Vittorio Giampietro, a seguire, ci spiegherà la valutazione tecnica del danno ambientale.
Prima del dibattito e della chiusura dei lavori, verranno illustrati alcuni casi pratici: Eni-Syndial quelli relativi alla bonifica dell’ACNA di Cengio, Erm Italia srl quelli concernenti la valutazione tecnica del danno ambientale ed Ecotherm quelli sull’esperienza e sulla prassi tecnico-amministrativa maturate nel campo della bonifica.

Programma completo del Convegno
Scarica la scheda di adesione

Foto 2: "beautiful wildlife" (taken in Brindisi) originally uploaded by gicol