Sottoprodotti e regime derogatorio: quando è applicabile?

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Nella sentenza della Corte di Cassazione che vi propongo oggi (Cassazione Penale, n. 10711/08, Pecetti) si parla di gestione dei rifiuti, sequestro preventivo, fanghi provenienti dal lavaggio di materiale inerte, discarica abusiva, nonché delle nozioni di rifiuto e sottoprodotto.


Nel giugno dello scorso anno, il tribunale del riesame di Perugia rigettava una richiesta avanzata dal titolare di una società contro un decreto di sequestro preventivo di alcuni terreni di proprietà della società “perché pertinenti ai reati di cui agli artt 256 e 260 del decreto legislativo n 152 del 2006”.
A fondamento della propria decisione, il Tribunale osservava che il “materiale” rinvenuto nell'area sequestrata (fanghi provenienti dal lavaggio di materiale inerte, da cumuli di detriti provenienti dalla realizzazione di manufatti in cemento armato nonché da cumuli di altro materiale eterogeneo), costituiva un rifiuto e non un sottoprodotto.
Di conseguenza, sussisteva l'esigenza cautelare di evitare che sull'area in sequestro potesse essere proseguita l'attività di accumulo di rifiuti.

Fra i motivi di ricorso per Cassazione, per quanto interessa in questa sede, la violazione dell'articolo 183 lettera p) del decreto legislativo n. 152 del 2006 “perché il materiale sequestrato non è costituito da rifiuti, ma da sottoprodotti destinati ad essere riutilizzati senza alcun trattamento, in quanto la triturazione alla quale erano sottoposti i detriti in sequestro non può considerarsi trattamento”…

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In questa sede basti ricordare che la Corte di Cassazione non solo ha evidenziato che nello stesso ricorso si è riconosciuto che i detriti, oltre alla frantumazione, erano sottoposti anche ad operazioni di epurazione per l'eliminazione del ferro, ma ha anche messo in risalto che nel piazzale erano raccolti rifiuti vari (inerti provenienti da residui della lavorazione dei manufatti; inerti provenienti dall'attività di demolizione e costruzione; rifiuti plastici, rifiuti in ferro, legno, fanghi, pneumatici fuori uso): per tale motivo ha concluso sottolineando che in tema di gestione dei rifiuti, ai fini del regime derogatorio contemplato per i sottoprodotti, si richiede che le sostanze o i materiali non siano sottoposti ad operazioni di trasformazione preliminare, in quanto tali operazioni fanno perdere al sottoprodotto la sua identità.

Inoltre, a norma dell'articolo 185 lettera d) del decreto legislativo n 152 del 2006 sono esclusi dalla disciplina prevista per i rifiuti solo i fanghi che provengono direttamente dallo sfruttamento della cava (restando entro il ciclo produttivo dell'estrazione e connessa pulitura) e non pure quelli derivanti da diversa e successiva lavorazione delle materie prime.
Nella fattispecie, infatti, la Suprema Corte evidenziato il fatto che i giudici del merito, sulla base degli accertamenti compiuti dai carabinieri, avevano escluso che i fanghi de quibus potessero provenire dalla prima pulitura degli inerti a seguito dell'attività estrattiva. Siffatto accertamento di merito, infatti, ha concluso la Corte, non è sindacabile in questa sede, posto che il ricorso può essere proposto a norma dell'articolo 325 c.p.p. solo per violazione di legge).

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