Tariffa di igiene ambientale: potere e modalità di determinazione

0 commenti
La sentenza che vi propongo oggi (CGA, n. 48/09) riguarda un tema scottante e di (perenne) attualità: la determinazione (e l’applicazione…) della c.d. T.I.A., la tariffa di igiene ambientale, che dovrebbe (rectius: avrebbe dovuto…) sostituire la TARSU…

Quali sono i poteri dell’Autorità d’Ambito?
E quale valore ha la fissazione commissariale della tariffa sui rifiuti?
È possibile invocare, da parte dell’Autorità d’ambito, la delega delle funzioni?

Sono solo alcuni degli interrogativi davanti ai quali si è trovato di fronte il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la regione Sicilia, nella sentenza n. 48 del 9 febbraio 2009, che potete scaricare sul sito di Natura Giuridica.


Di seguito vi riporto alcune delle massime: per eventuali delucidazioni ed approfondimenti, o per una specialistica consulenza in materia, potete contattarmi a questo indirizzo di posta elettronica

Le società d’ambito, prima dell’emanazione del regolamento ministeriale, non hanno alcun potere di determinar la tariffa per la gestione dei rifiuti – neanche in via provvisoria – ma possono soltanto gestire il servizio sulla base delle tariffe già determinate dai diversi comuni interessati.
Al di fuori del procedimento disciplinato dall’art. 238 del c.d. Testo Unico Ambientale, la fissazione commissariale della tariffa di igiene ambientale non può essere direttamente traslata dalle società d’ambito ai cittadini: infatti, è la stessa ordinanza di protezione civile a prevedere che “le amministrazioni competenti … provvederanno alla gestione ordinaria con le proprie disponibilità”.

Il Commissario può fissare extra ordinem le tariffe “per il servizio di gestione dei rifiuti”, e può altresì adeguare “la tariffa delle discariche comunque in esercizio” (che, però, incide solo mediatamente sul costo del servizio per i privati): tuttavia, l’esegesi rigorosa e restrittiva delle disposizioni straordinarie non consente di affermare che la tariffa commissariale per il servizio di gestione dei rifiuti possa essere autonomamente fatta propria dalle società d’ambito cui sia stata affidata la gestione ordinaria del servizio, né che la tariffa per il conferimento in discarica possa essere del pari traslata sugli utenti per autonoma iniziativa delle stesse società d’ambito.

Nella specie, il Consiglio di Giustizia amministrativa ha ritenuto fondate le doglianze dell’appellante, che ha reiterato in appello le censure avverso una deliberazione dell’Assemblea ordinaria di una società d’ambito siciliana, con cui era stata approvata la Tariffa di igiene ambientale per gli anni 2006/2007.

Va, inoltre, escluso che le società d’ambito - per poter direttamente stabilire la Tariffa dei rifiuti, o per adeguare l’ammontare delle tasse comunali in vigore - possano invocare un’eventuale delega di funzioni da parte dei comuni ricompresi nell’A.T.O., giacché, al di fuori di una chiara previsione legislativa, gli enti pubblici non possono autonomamente disporre delle competenze loro attribuite dalla legge.

I due fondamentali requisiti elaborati dalla giurisprudenza comunitaria e nazionale ai fini dell’affidamento in house (la partecipazione totalitaria del soggetto pubblico affidante al capitale della società “in house” affidataria; il c.d. “controllo analogo” che il primo deve avere su quest’ultima) vanno interpretati restrittivamente, e l’onere di dimostrare l’effettiva sussistenza delle circostanze eccezionali che giustificano la deroga a quelle regole grava su colui che intende avvalersene.

Nel caso di specie, il Consiglio di Giustizia amministrativa ha ritenuto fondate le doglianze dell’appellante, che ha denunciato l’illegittimità dell’affidamento diretto, ossia senza gara, del servizio dalla società d’ambito Enna Euno s.p.a. alla Sicilia Ambiente s.p.a., sul contestato assunto del suo essere “in house” rispetto alla prima.

Foto: “view of enna from the castle” originally uploaded by astilly