Nella sentenza pubblicata oggi sul sito di Natura Giuridica (Il sito di consulenza legale ambientale che offre servizi professionali di consulenza per imprese e pubbliche amministrazioni in materia di diritto ambientale), il TAR di Milano (sentenza n. 5534/09) si è occupato delle attività di recupero del macero di carta e cartone destinati al settore dell’imballaggio.
Quando e come si può parlare di variante sostanziale?
Quali sono le soglie dimensionali di cui occorre tener conto?
Quali sono i poteri delle Regioni di fronte a pareri non vincolanti espressi in sede di Conferenza di servizi?
A questi e ad altri interrogativi risponde il TAR Milano nella sentenza 5534/09.
In estrema sintesi, vi anticipo alcune delle conclusioni cui è pervenuto il giudice amministrativo lombardo.
L’art. 5 del D.Lgs. 152/2006, lettera g) (nel testo originario, anteriore alla modifica introdotta dall’articolo 1, comma 3, del D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4) definiva la “variante sostanziale” come “l'intervento su un'opera già esistente dal quale derivi un’opera con caratteristiche sostanzialmente diverse dalla precedente […].
In particolare, per le opere o interventi, per i quali nell'Allegato III alla parte seconda del presente decreto sono fissate soglie dimensionali, costituisce modifica sostanziale anche l'intervento di ampliamento, potenziamento o estensione, qualora detto intervento, in sé considerato, sia pari o superiore al trenta per cento di tali soglie”.
Nel caso di specie, la ricorrente esercita un’attività – il trattamento di fanghi derivanti dal macero – assoggettata alla soglia dimensionale prevista dal citato Allegato III: il Collegio ha, pertanto, ritenuto evidente che la richiesta variazione, determinante un incremento di fanghi recuperati ben superiore al 30 % della soglia ammesso dalla norma, integrasse l’ipotesi di una variante sostanziale.
Il TAR Milano, inolte, ha sottolineato che rientra fra i poteri della Regione quello di discostarsi dal parere non vincolante della Conferenza di servizi, a maggior ragione laddove siano ravvisabili possibili violazioni della norma in cui la Conferenza stessa sia incorsa.
Alla Conferenza di servizi prevista dall'art. 27 del Decreto Ronchi, infatti, sono affidati compiti di carattere puramente istruttorio (non di tipo decisorio) e, pertanto, non costituisce un organo collegiale con funzioni decisorie, ma solo uno strumento procedimentale di accelerazione del procedimento finalizzato all'emersione ed alla comparazione dei diversi interessi pubblici coinvolti.
Nella specie, quindi, il Collegio ha ritenuto legittimo l’atto della Regione, la quale, avvedutasi degli errori di rappresentazione della realtà della situazione in cui era incorsa la Conferenza di servizi ha, nell’ambito del potere riconosciutale dalla legge – che attribuisce alla Regione la competenza a rilasciare l’Autorizzazione Integrata Ambientale, acquisito il parere, obbligatorio, ma non vincolante della Conferenza di servizi prevista dalla norma - superato le conclusioni della Conferenza di servizi stessa per garantire un adeguato rispetto della disciplina vigente.
Foto: “una bolla di fango” originally uploaded by ¸.•*´¨`*•.♥Lib era Strega♥.•*´¨`*•