Il potere di ordinanza del Sindaco è illimitato?

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Nelle due sentenze analizzate nei post del 10 maggio 2009 (Gestione rifiuti e ordinanze del Sindaco: quali poteri?) e dell'11 maggio 2009 (Bonifica dei siti e ordinanze del Sindaco: quali poteri?) abbiamo visto che due TAR hanno, in materia di bonifica dei siti contaminati e di gestione dei rifiuti, ampliato i poteri di ordinanza del Sindaco, ai sensi dell’art. 192 del c.d. “Testo Unico Ambientale”…suscitando in chi scrive qualche perplessità…

Quali?

Per quanto riguarda la pronuncia del TAR Veneto, occorre dire che, sebbene condivisibile sul piano dei principi, la sentenza sembra eccedere in relazione alla competenza del Sindaco, da un lato, e sull’estensione della responsabilità del produttore, dall’altro.
Nel primo caso, infatti, l’art. 192 del TUA (divieto di abbandono), che conferisce (comma 3) al Sindaco il potere di disporre con ordinanza le operazioni necessarie per la rimozione dei rifiuti ed il termine entro cui provvedere (decorso il quale procede all'esecuzione in danno dei soggetti obbligati ed al recupero delle somme anticipate), non presuppone – a differenza di quanto previsto dall’art. 191 dello stesso D.Lgs. n. 152/06 – una situazione di carattere eccezionale e di imprevista minaccia alla salute pubblica.
Di conseguenza, la competenza spetta ai dirigenti, e non al Sindaco, il quale non agisce né come ufficiale del Governo né come organo di indirizzo e controllo politico-amministrativo.
In relazione al secondo aspetto, inoltre, non sembra sufficiente richiamarsi ai principi generalissimi di responsabilizzazione e di cooperazione per creare obblighi non espressamente previsti dalla disciplina concretamente applicabile: l’art. 188 del TUA, infatti, non prevede originario verifichi tutti i detentori successivi, fino allo smaltitore finale.

In relazione alla sentenza del TAR pugliese, invece, occorre evidenziare che l’art. 192, comma 3, del D.Lgs n. 152 del 2006 stabilisce che il Sindaco dispone con ordinanza le operazioni (tassative) necessarie per provvedere alla rimozione, all’avvio a recupero o smaltimento e al ripristino dello stato dei luoghi….
Insomma: non ogni ulteriore intervento di eventuale bonifica, utilizzando anche quelle potestà concesse dall’art. 244 (che peraltro spettano alle Province) di diffida per interventi di messa in sicurezza di emergenza e di successiva eventuale bonifica…..

Si potrebbe obiettare: sì, ma l’art. 239 del Testo Unico Ambientale prevede che “qualora, a seguito della rimozione, avvio a recupero, smaltimento dei rifiuti abbandonati o depositati in modo incontrollato, si accerti il superamento dei valori di attenzione, si dovrà procedere alla caratterizzazione dell'area ai fini degli eventuali interventi di bonifica e ripristino ambientale da effettuare ai sensi del presente titolo”.
Ma non si tratta di un’iniziativa automatica e coattiva – come avvenuto nel caso di specie – senza alcuna istruttoria volta alla verifica della contaminazione effettiva del suolo!

Foto: “Tricolore” originally uploaded by VegA79