Sul sito di Natura Giuridica è stato pubblicato oggi, 10 maggio 2009, un interessante editoriale, che riguarda due recenti sentenze di due diversi Tribunali Amministrativi, i quali hanno trattato il tema relativo ai poteri di ordinanza del Sindaco in materia ambientale.
Di seguito riporto alcuni stralci.
La prima sentenza (TAR Veneto, n. 40/09), che potete liberamente scaricare sul sito di Natura Giuridica riguarda, in particolare, la non corretta gestione dei rifiuti (deposito incontrollato), la bonifica dei luoghi dell’abbandono e la responsabilità che grava sui diversi soggetti coinvolti nella gestione.
Il TAR di Venezia ha affermato che la responsabilità per la corretta gestione dei rifiuti grava su tutti i soggetti coinvolti nella loro produzione, detenzione, trasporto e smaltimento, con la conseguenza che anche il produttore e il detentore sono investiti di una posizione di garanzia in ordine al corretto smaltimento.
In particolare, per quanto riguarda il produttore o detentore di rifiuti speciali, gli obblighi sono assolti solo qualora siano stati conferiti ad un soggetto autorizzato allo smaltimento e il produttore sia in grado di esibire il formulario di identificazione dei rifiuti datato e controfirmato dal destinatario.
In sostanza: tali soggetti devono accertarsi che il trasportatore sia abilitato e che il destinatario finale sia autorizzato, perché in caso contrario rispondono del non corretto recupero o smaltimento dei rifiuti.
Per tale motivo, il TAR ha ritenuto legittima l’ordinanza di un Sindaco di una cittadina veneta, con la quale intimava non solo allo smaltitore, ma anche al trasportatore e al produttore, di rimuovere i rifiuti stoccati in un deposito incontrollato.
L’art. 192, comma 3, del D.lgs. n. 152 del 2006, che è norma speciale sopravvenuta rispetto all`art. 107, comma 5, del D.lgs. n. 267 del 2000, attribuisce espressamente al Sindaco la competenza a disporre con ordinanza le operazioni necessarie alla rimozione ed allo smaltimento dei rifiuti, prevalendo per il criterio della specialità e quello cronologico sul disposto dell`art. 107, comma 5, del D.lgs. n. 267 del 2000.
Due le motivazioni: la posizione di garanzia desumibile dall’art. 188 del c.d. “Testo Unico Ambientale” e la necessità di assicurare un elevato livello di tutela ambientale.
Per leggere il testo completo della sentenza, collegati al sito di Natura Giuridica ed effettua la registrazione gratuita.
Collegati al sito di Natura Giuridica per leggere il testo integrale dell’editoriale: "Alcune perplessità sull’estensione del potere di ordinanza del Sindaco".