Proprietario incolpevole dell'inquinamento: TAR Torino 2928/2008

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La sentenza di oggi (TAR Piemonte, n. 2928 del 21 novembre 2008) riguarda lo scottante tema della responsabilità del proprietario incolpevole di un sito risultato inquinato.

Per un approfondimento della parte in fatto, e dei ragionamenti giuridici del Giudice, rinvio al testo completo della sentenza del TAR Torino 2928 del 2008.

In questa sede mi limito a segnalarvi i punti fondamentali della sentenza.

Innanzitutto, il Collegio ha affermato che l’esecuzione degli interventi di bonifica prescritti dall’amministrazione rappresentano, per il proprietario estraneo all'inquinamento, un onere, finalizzato a rimuovere il pregiudizio costituito dall'onere reale e dal connesso privilegio immobiliare gravante sul bene.
L’evizione del bene che il proprietario può subire a causa dell'inerzia dell'inquinatore non costituisce una sanzione per non aver bonificato il sito, ma una conseguenza dell'attività di ripristino ambientale realizzata dall'Ente pubblico nell'interesse della collettività, tramite un meccanismo che presenta similitudini più con l'esproprio che con il risarcimento del danno ambientale.

Nei casi in cui ci sia una successione di soggetti distinti su una fonte attiva di inquinamento che il titolare dell'attività di impresa abbia l'obbligo di controllare in base alla normativa vigente, i vari soggetti succedutisi, che abbiano effettivamente il potere di intervenire sulla fonte di rischio senza che sia necessario il ricorso a strumenti eccezionali, danno luogo ad una pluralità di garanti, nessuno dei quali può liberarsi dal proprio obbligo di intervento invocando l'analoga posizione di garanzia di altri soggetti, inclusi i propri predecessori nella gestione del sito.

L'art. 17, D.Lgs. n. 22 del 1997 (come confermato e specificato dagli artt. 240 e ss. del Testo Unico Ambientale), impone l'esecuzione di interventi di recupero ambientale anche di natura emergenziale al responsabile dell'inquinamento che può non coincidere con il proprietario ovvero con il gestore dell'area interessata.

Ciò che occorre sottolineare, è che a carico del proprietario dell'area inquinata non responsabile della contaminazione non incombe alcun obbligo di porre in essere gli interventi ambientali in argomento, ma l’onere di eseguirli al fine di evitare l'espropriazione del terreno interessato gravato da onere reale, al pari delle spese sostenute per gli interventi di recupero ambientale assistite, invece, da privilegio speciale immobiliare.
Di conseguenza, il proprietario, qualora non coincida con il responsabile dell'inquinamento e questi non sia identificabile - finisce comunque per essere il soggetto gravato dal punto di vista economico, poiché l'Ente pubblico che ha provveduto all'esecuzione dell'intervento può recuperare le spese sostenute nei limiti del valore dell'area bonificata, anche in suo pregiudizio: ne deriva che il proprietario incolpevole ha l'onere di provvedere alla bonifica e alla messa in sicurezza se intende evitare le conseguenze derivanti dai vincoli che gravano sull'area di onere reale e di privilegio speciale immobiliare, salva l'azione di regresso nei confronti del responsabile dell'inquinamento.

Natura Giuridica ha già affrontato diverse volte il tema della responsabilità in materia di bonifica dei siti contaminati.

Foto: “Torino - Piazza San Carlo - Il "TORO RAMPANTE" simbolo della città” originally uploaded by Man Drake

Questo post è stato revisionato nel gennaio 2019 dallo staff di Natura Giuridica sas di Quaranta Andrea - società di consulenza ambientale. Visita il nuovo sito naturagiuridica.com e scopri come possiamo esserti utili!