La sentenza che vi propongo oggi (TAR Reggio Calabria, Sez.I n. 19 del 14 gennaio 2009) è interessante perché – sia pure in modo molto stringato – affronta un tema troppo spesso lasciato ai margini del dibattito politico in generale, e di quello concernente la normativa ambientale, in particolare.
Sto parlando dell’InFormazione ambientale, necessaria ed indispensabile per una consapevole dimestichezza con i nostri diritti e doveri nei confronti dell’ambiente.
La vicenda trae origine da un ricorso presentato da un cittadino, il quale, stipulato un contratto di somministrazione d’acqua potabile con il Comune di Reggio Calabria, ha rilevato che l’acqua dei rubinetti del proprio appartamento non risulta incolore, né insapore…
Di conseguenza, il ricorrente ha effettuato richiesta di accesso agli atti relativi all’analisi dell’acqua potabile nel periodo 2002-2007 con specifico riferimento alla propria utenza idrica.
Tale domanda è consentita dall’art. 5, comma 2, del D.Lgs. n. 31/2001, il quale impone al Comune di svolgere appositi controlli per verificare se le acque destinate al consumo umano siano salubri e pulite fino al punto di consegna individuato dal contatore.
In seguito al perdurante silenzio dell’Amministrazione, il ricorrente ha proposto ricorso al TAR Calabria, che ha ritenuto fondato il ricorso (anche) ai sensi dell’art. 3, comma 1, del D.Lgs. n. 195/2005, in base al quale l’informazione in materia ambientale prescinde dall’individuazione di uno specifico interesse in capo al richiedente.
Al riguardo – sottolinea il Giudice calabrese – va precisato che il precedente art. 2 (“Definizioni”) del decreto legislativo n. 195/2005 dispone che per “informazione ambientale” si intende “qualsiasi informazione disponibile in forma scritta, visiva, sonora, elettronica od in qualunque altra forma materiale concernente, tra l’altro, lo stato degli elementi dell'ambiente, quali l'aria, l'atmosfera, l'acqua, il suolo, il territorio, etc.”.
Ne consegue – conclude il TAR Calabria, nell’ordinare al Comune di Reggio Calabria di esibire le informazioni e i documenti richiesti dall’interessata – che il ricorso deve dichiararsi fondato ai sensi della più favorevole disciplina di cui all’art. 3 del decreto legislativo n. 195/2005 (rispetto alla generale normativa di cui all’art. 22 della legge n. 241/1990).
Naviga nella pagine del Blog di Natura Giuridica per ulteriori approfondimenti sulla vasta categoria dell’InFormazione ambientale.
Foto: “El tipico megafono!!!!” originally uploaded by TuTuWon