Poteri delle Regioni in relazione alla realizzazione di impianti eolici

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Oggi un’altra puntata che riguarda il complesso – o complicato? – mondo del riparto di competenze fra Stato e Regioni in materia di energia EOLICA, già affrontato tante volta nelle pagine di Natura Giuridica (a fine post troverete un elenco dei post più visitati, in materia di regioni ed energia eolica).

Nella sentenza di oggi (Corte Costituzionale, n, 344/10, scaricabile gratuitamente dal sito naturagiuridica/fonti-rinnovabili, previa semplice registrazione) la Consulta ha evidenziato che le norme regionali pugliesi, oggetto di esame, emanate prima dell’entrata in vigore delle Linee guida nazionali, nella parte in cui prevedono aree non idonee all’installazione degli impianti eolici e i criteri per individuare le suddette zone, si pongono in contrasto con l’art. 117, secondo comma, lettera s): le Regioni, infatti, non possono adottare una propria disciplina in ordine ai siti non idonei alla installazione degli impianti eolici prima dell’approvazione delle indicate linee guida nazionali.
La predisposizione delle linee guida nazionali è finalizzata proprio a garantire un’adeguata tutela paesaggistica: quindi non è consentito alle Regioni «proprio in considerazione del preminente interesse di tutela ambientale perseguito dalla disposizione statale, di provvedere autonomamente alla individuazione di criteri per il corretto inserimento nel paesaggio degli impianti alimentati da fonti di energia alternativa».

Inoltre, la legge regionale della Puglia contrasta con l’art. 117, terzo comma, Cost. (e, in particolare, con i principi fondamentali fissati dal legislatore statale in materia di produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia), nella parte in cui richiama le disposizioni del regolamento n. 16 del 2006 diverse dagli artt. 10 e 14, commi 2 e 7, prevedendo limiti, condizioni e adempimenti al cui rispetto è subordinato il rilascio dell’autorizzazione all’installazione di un impianto eolico.

La norma statale, infatti, ispirata a canoni di semplificazione, è finalizzata a rendere più rapida la costruzione degli impianti di produzione di energia alternativa e non contempla alcuna delle condizioni o degli adempimenti previsti dalle disposizioni regionali impugnate quali, tra gli altri, la necessaria previa adozione da parte dei Comuni di uno specifico strumento di pianificazione (PRIE) e la fissazione di un indice massimo di affollamento (parametro di controllo P).

Tale contrasto comporta la violazione dell’indicato parametro costituzionale, non potendo il legislatore regionale introdurre, nell’ambito del procedimento di autorizzazione di cui all’art. 12 del d.lgs. n. 387 del 2003, nuovi o diversi adempimenti rispetto a quelli indicati dalla norma statale.

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