I poteri del Comune nella localizzazione degli impianti eolici

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Nel post “Quali poteri hanno i Comuni in materia di fonti rinnovabili di energia?” abbiamo cominciato a delineare i confini dei poteri dei Comuni hanno in materia di energia rinnovabile.

Con riferimento, in particolare, agli impianti eolici, quali poteri ha l’Amministrazione comunale di tipizzare il proprio territorio, indicando le aree ritenute idonee ad ospitare impianti eolici?

L’art. 12, comma 7, del D.Lgs n. 387/03 si limita a stabilire che gli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili possono essere ubicati nelle zone agricole, ma non dice nulla in relazione all'Ente competente a bilanciare i diversi interessi in gioco, salvo il riferimento al potere regionale di “procedere alla indicazione di aree e siti non idonei alla installazione di specifiche tipologie di impianti”.

In sostanza, se è pacifico che la Regione abbia una “certa” competenza pianificatoria “in negativo”, da esercitare nel rispetto delle linee guida nazionali, cosa dire, invece, dei poteri del Comune?

Sicuramente esulano dalle competenze comunali le problematiche paesaggistiche.
In campo urbanistico, i poteri dell’amministrazione locale non possono tradursi in un divieto indiscriminato all'installazione degli impianti, ma devono rappresentare un corretto bilanciamento tra interessi contrapposti:
  • da un lato, la diffusione degli impianti di energia rinnovabile;
  • dall’altro, la tutela del settore agricolo e delle tradizioni agricole locali.
Nel particolareggiato caos normativo, di cui NG ha parlato spesso, nelle pagine del suo blog, non è infrequente il caso di istanze di autorizzazione formulate in assenza delle linee guida nazionali (che non sono ancora state emanate. Sul punto vedi "Eolico, fotovoltaico e leggi regionali"…): come regolare, dunque, la fase transitoria?

La giurisprudenza amministrativa, al riguardo, ha avuto modo di pronunciarsi, evidenziando che "la mancanza di una specifica espressa previsione localizzativa non possa determinare l'incompatibilità urbanistica di un sito ubicato in zona a destinazione agricola" (TAR Umbria, n. 518/07).
In quell’occasione, il giudice amministrativo doveva valutare la legittimità (o meno…) di un atto comunale, con il quale l’Amministrazione aveva negato la compatibilità urbanistica di un parco eolico destinato ad essere realizzato in zona agricola.
Motivazione: il P.R.G. non aveva individuato le aree idonee per la realizzazione di parchi eolici nel territorio comunale.

Nel censurare tale ricostruzione, il giudice ha affermato che se è vero che i Comuni possono prevedere, nell’esercizio della propria discrezionalità in materia di governo del territorio, aree destinate in modo specifico all’installazione di impianti eolici, è tuttavia altrettanto incontestabile che, in mancanza di una simile previsione conformativa, questi impianti possano essere localizzati, senza distinzione, in tutte le zone agricole

In definitiva: se il Comune, per qualsivoglia motivo, non ha dettato alcuna previsione localizzativa, non può poi attaccarsi a tale mancanza per stabilire, tout court l’incompatibilità urbanistica di un sito ubicato in zona a destinazione agricola.


Per una approfondimento della realizzazione di impianti in zona agricola, leggete i seguenti post:





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