Interpretazione del diritto: come districarsi fra leggi e sentenze

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Leggere le sentenze e, a volte, commentarle sulle riviste scientifiche specializzate nel settore ambientale, consente di entrare nei meandri del diritto vivente, uscendo, in questo modo, dalla “polverosità” delle Gazzette Ufficiali e dalla pedanteria dell’interminabile burocrazia italica…

Aiuta, in sostanza, a capire meglio i meccanismi pratici della macchina legislativa, ed è di estremo aiuto nel difficile lavoro di redazioni di dettagliati pareri di fattibilità ambientale.

Leggere certe sentenze che trattano di ambiente, però, vi assicuro, è un’impresa…poco sostenibile anche per chi, come me, è allenato a farlo…


Lunga e diritta corre la strada dell’interpretazione del diritto, soprattutto a causa della mancanza di normative integrate, chiare, autorevoli.

Ne costituisce un esempio la sentenza che vi propongo oggi (TAR Umbria, n. 71/2009) che riguarda un tema di estrema attualità, e di rilevante importanza: la costruzione di un parco eolico in zona agricola, la procedura di VIA regionale, la compatibilità urbanistica, paesaggistica ed ambientale.

Tema che viene affrontato in modo complesso: vediamo come.

In estrema sintesi, il TAR umbro afferma che gli impianti eolici possono essere localizzati, senza distinzione (almeno, per quanto riguarda la compatibilità urbanistica) in tutte le zone agricole.
A priori, infatti, questi non risultano vincoli tali da precludere l’installazione.

In ogni caso, comunque, la compatibilità dell’installazione degli impianti eolici con la tutela dei valori ambientali e culturali del territorio deve essere valutata nell’ambito della valutazione di impatto ambientale.
Fin qui, nessun problema…

Il Giudice amministrativo umbro prosegue, però, affermando che:
la dichiarazione di compatibilità urbanistica – al pari di un certificato di destinazione urbanistica – non fa che dichiarare, a seguito di mera ricognizione, e con riferimento ad una determinata area, le prescrizioni di carattere oggettivo e vincolato che costituiscono il tipico contenuto della pianificazione urbanistica comunale.
A seguito delle previsioni dettate da ogni singolo Comune nei propri strumenti urbanistici generali, possono residuare, in sede applicativa, limitati margini di apprezzamento tecnico (ad es: nell’individuazione dell’esatta perimetrazione del sito; in presenza di un complesso di norme tecniche di attuazione suscettibili di diverse interpretazioni)
In ogni caso, non si tratterà mai di effettuare una valutazione tecnico discrezionale alla luce di parametri generali ed opinabili, quali quelli che presiedono alle valutazioni di compatibilità paesaggistica ed ambientale.
La discrezionalità, infatti, viene esercitata a monte, in sede di pianificazione, attraverso la classificazione omogenea delle zone e la individuazione della disciplina di trasformazione e destinazione d’uso coerente con ogni tipologia.
Nel caso di specie, conclude il Collegio, “i vincoli paesaggistici ed ambientali in senso proprio, non divengono vincoli meramente urbanistici per il solo fatto di essere recepiti nel Piano regolatore generale, ma mantengono la loro natura di vincoli dichiarativi ad effetto costitutivo non sottoposto a termine, in quanto discendenti non da una scelta discrezionale dell’amministrazione, ma da qualità intrinseche del bene tutelato, che il provvedimento di vincolo deve soltanto riconoscere e dichiarare.
I vincoli urbanistici in senso proprio, invece – ancorché possano essere ispirati da analoghe finalità di salvaguardia del paesaggio o dell’ambiente – non si sottraggono, se preordinati all’espropriazione o se rivestono carattere sostanzialmente espropriativo, all’alternativa tra temporaneità ed indennizzabilità)”.

La lunga sentenza prosegue analizzando i rapporti fra la valutazione d’impatto ambientale, la valutazione di compatibilità ambientale e quella di compatibilità paesaggistica: potete leggere gratuitamente le massime collegandovi al sito web di Natura Giuridica, effettuando la registrazione on-line e cercando la sentenza con l'aiuto del motore di ricerca del sito.

I non addetti ai lavori, immagino, a questo punto si metteranno le mani nei capelli, increduli nel leggere questo breve ma poderoso trattatello filosofico in materia di diritto urbanistico ed ambientale: una materia complessa, a volte resa ancora più ostica dall’uso di un italiano criptico, non facilmente addomesticabile da parte di chi per mestiere non è un consulente ambientale.

Non spaventatevi, perché, con l’evolversi della consapevolezza della necessità di un diritto ambientale “moderno” (anche se, finora, a tale consapevolezza non sono seguiti apprezzabili risultati normativi…), si è andata facendo strada una nuova figura professionale, quella del giurista ambientale, che, al di là dei tecnicismi giuridici e dei virtuosismi linguistici, è in grado di dipanare l’intricata accozzaglia normativa ambientale, di guidare i soggetti che operano nel settore ambientale nei meandri della burocrazia, e di contribuire – attraverso lo studio analitico del caso concreto – alla soluzione positiva del caso concreto.

Se avete problemi interpretativi, burocratici, amministrativi e pratici in materia di fonti rinnovabili di energia (e, in generale, su ogni aspetto del diritto ambientale e dell’energia), contattatemi al seguente indirizzo di posta elettronica, ponendomi il vostro quesito, e richiedendo un preventivo gratuito.

Foto: "Goes to nowhere, comes from nowhere" originally uploaded by blu_aqua