Eolico, fotovoltaico e leggi regionali

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La Corte Costituzionale ritorna sulla delicata questione inerente i rapporti fra Stato e regioni nella ripartizione di competenze in materia di ambiente.
Natura Giuridica ha già affrontato in numerose occasioni questa problematica, sottolineando non solo le pericolose distorsioni che un’eccessiva frammentazione legislativa può causare, sia a livello ambientale, sia a livello economico, ma anche l’inutilità di certe “presunzioni normative” delle regioni, che evidentemente, per un malinteso fondamentalismo federalista, si sentono depositarie di un ancestrale potere normativo, e nel suo nome compiono, a volte, veri e propri scempi legislativi…

L’ultimo caso analizzato dalla Corte Costituzionale riguarda la L.R. Molise n. 15/2008, censurata dalla Presidenza del Consiglio dei ministri sotto diversi aspetti.
In particolare, come ho già scritto nel post sulla Legge Regionale 15 le censure sottoposte all’esame della Consulta riguardavano le previsioni in base alle quali la Regione Molise:
1. individuava aree non idonee all'installazione di impianti eolici e fotovoltaici;
2. prevedeva limiti massimi di potenza installabili e misure patrimoniali di compensazione.
In estrema sintesi, il ricorrente evidenziava che queste previsioni:
subordinano l'idoneità all'installazione dei predetti impianti alla presenza di un accordo (con gli enti locali o con i proprietari delle abitazioni eventualmente situate in zone limitrofe), o dispongono generiche e non motivate fasce di rispetto, laddove sono consentite limitazioni solo in ragione di specifiche tipologie progettuali e costruttive di impianti
sospendono, di fatto, l'autorizzazione di tutti gli impianti eccedenti la qualità e le modalità ivi indicate, fino all'approvazione della ripartizione degli obiettivi fra le Regioni
istituiscono una misura illogica e discriminatoria, che non solo sortirebbe un effetto restrittivo per lo sviluppo delle fonti rinnovabili, per l'esercizio della libera iniziativa economica e per la libera concorrenza, ma che contrasta con il divieto assoluto di prevedere misure di compensazione patrimoniale a favore delle Regioni.

La sentenza integrale può essere scaricata sul sito di Natura Giuridica, previa registrazione gratuita al sito.

Cos’ha deciso la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 282/09, in materia di produzione di energia elettrica da impianti eolici e fotovoltaici?

Innanzitutto che la disciplina degli insediamenti di impianti eolici e fotovoltaici è attribuita alla potestà legislativa concorrente in tema di produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia.

Ma la concorrenza non è “senza se e senza ma”…

Le linee guida nazionali di cui all'art. 12, comma 10, del D.Lgs n. 387/03 (che peraltro non sono ancora state emanate) hanno il compito di assicurare un corretto inserimento degli impianti (in particolare di quelli eolici), nel paesaggio.

Le regioni – ecco il primo "ma" – possono, sì, procedere alla indicazione di aree e siti non idonei alla installazione di specifiche tipologie di impianti, ma ciò può aver luogo solo in attuazione delle predette linee guida.
Inoltre, la presenza di diverse competenze legislative giustifica, sì, il richiamo alla Conferenza unificata, ma non consente alle Regioni di provvedere autonomamente all’individuazione di criteri per il corretto inserimento nel paesaggio degli impianti alimentati da fonti di energia alternativa.

La Corte Costituzionale ha rilevato che la regione Molise aveva disatteso questa impostazione…
Il bilanciamento tra le esigenze connesse alla produzione di energia e tutti gli interessi, diversamente modulati, rilevanti in questo ambito impone una “ponderazione concertata”, che tenga conto del principio di leale cooperazione.
Solo in questo modo le Regioni e gli enti locali saranno in grado di contribuire alla compiuta definizione di adeguate forme di contemperamento di tali esigenze: e solo una volta raggiunto tale equilibrio, ogni Regione potrà adeguare i criteri, così definiti, alle specifiche caratteristiche dei rispettivi contesti territoriali…

L’art. 12, comma 4, del D.Lgs. n. 387 del 2003, nel fissare il termine di centottanta giorni per la conclusione del procedimento, ha sancito un principio fondamentale vincolante il legislatore regionale: quello della semplificazione amministrativa e della celerità, per garantire, in modo uniforme sull'intero territorio nazionale, la conclusione entro un termine definito del procedimento autorizzativo.

Il secondo "ma" riguarda il fatto che, a fronte di tale principio, la legge molisana contempla la necessità della previa adozione degli obiettivi indicativi regionali, senza alcuna circoscrizione temporale…con la conseguenza di fissare, sia per gli impianti eolici sia per quelli fotovoltaici, alcuni limiti ulteriori di tipo quantitativo il cui raggiungimento preclude il rilascio di nuove autorizzazioni.

Il terzo "ma" riguarda le misure di compensazione territoriale…
L' autorizzazione per la realizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, infatti, non può essere subordinata né prevedere misure di compensazione a favore delle regioni e delle province.
Certo, è previsto che, ai fini dell'adeguato equilibrio territoriale nella localizzazione delle infrastrutture energetiche, e nei limiti consentiti dalle caratteristiche fisiche e geografiche delle singole regioni, anche il legislatore regionale possa prevedere eventuali misure di compensazione e di riequilibrio ambientale e territoriale, se particolari esigenze, connesse agli indirizzi strategici nazionali, richiedono concentrazioni territoriali di attività, impianti e infrastrutture ad elevato impatto territoriale…
Ma i beneficiari non devono essere né le Regioni, né le Province eventualmente delegate….

Dulcis in fundo, la legge regionale aveva vietato la costruzioni di impianti eolici off-shore anche per le opere connesse ricadenti sul territorio regionale…
È appena il caso di evidenziare che, in questo caso, non si può neanche parlare di esercizio di una competenza concorrente….effettuato in modo disinvolto: le disposizioni legislative statali in base alle quali per gli impianti off-shore l'autorizzazione è rilasciata dal Ministero dei trasporti (competenza esclusiva statale), infatti, operano quali princìpi fondamentali nella materia concorrente della produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia.

E non possono essere derogati “ad regionem”…

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Foto: "storm in the distance" originally uploaded by anbri22