Quale natura hanno le disposizioni del Piano Energetico Ambientale Regionale della regione Sicilia, regione a Statuto speciale?
Qual è, di conseguenza, il loro ruolo nella gerarchia delle fonti del diritto?
Sono domande che a prima vista possono sembrare questioni di lana caprina, perché sembrano volare alto, al di sopra dei problemi della quotidianità amministrativa.
Ma non è così, se solo si pensa che la questione relativa al riparto delle competenze fra Stato, regioni ed enti locali rappresenta uno snodo fondamentale nella gestione della legislazione dell’ambiente e dell’energia.
Solo per fare qualche esempio, basta che leggiate alcuni dei post in materia di riparto di competenze pubblicati sul blog di Natura Giuridica, che vi riporto in calce a questo post di oggi.
Il TAR Palermo (1775/2010, gratuitamente scaricabile registrandosi al sito di Natura Giuridica) ha sottolineato che al PIEAR siciliano va riconosciuta natura formalmente amministrativa, ma sostanzialmente normativa, vale a dire natura regolamentare. Bel giro di parole, non trovate anche voi?
Per farvela breve, in concreto questo significa che sul piano della gerarchia delle fonti, i contenuti normativi del piano in questione sono subordinati alle fonti del diritto di rango primario, e questo a sua volta incide sul giudizio di validità dei contenuti disciplinari introdotti dal P.E.A.R.S.
La sentenza che oggi vi propongo, inoltre, affronta le tematiche relative alla qualificazione legale degli impianti di produzione di energia eolica, al rapporto fra la capacità della rete di trasmissione dell’energia e l’attività di produzione dell’energia elettrica e, infine, alla legittimazione alla partecipazione al procedimento.
Per quanto riguarda il primo punto, la qualificazione legale degli impianti eolici implica un regime della disponibilità delle relative aree incompatibile con quello posto dal PEARS: il legislatore statale, imprimendo a tali impianti la qualificazione di “opere di pubblica utilità indifferibili ed urgenti”, ha inteso consentire la loro realizzazione anche oltre e al di là della limitazione costituita dalla attuale disponibilità dell’area, stabilita nel piano stesso.
Per questo motivo il TAR di Palermo ha sottolineato che la norma regionale ha invece posto l’uno quale condizione dell’altro, violando all’evidenza la regola posta dalla norma primaria di rango statale.
In relazione al secondo, è bene sottolineare che è la capacità della rete di trasmissione a dovere essere funzionale all’attività di produzione di energia, e non viceversa. Il motivo è, essenzialmente, il seguente: c’è un preciso limite che la norma pone ad un eventuale rifiuto del gestore, che può essere legittimamente connesso soltanto al rispetto delle regole tecniche, e delle condizioni tecnico-economiche fissate dall’Autorità di settore.
Quindi è illegittimo il Piano energetico ambientale siciliano perché, nel fare riferimento alla valutazione operata dal gestore circa la compatibilità della capacità ricettiva della rete rispetto alla energia prodotta dall’impianto autorizzando, ha introdotto un ulteriore limite – peraltro generico: potendo un eventuale giudizio di incompatibilità fra le variabili suddette essere legato alle più svariate circostanze – all’esercizio di un’attività che invece la normativa comunitaria, e quella statale che l’ha attuata, vogliono espressamente essere liberalizzata.
Per quanto riguarda l’ultimo, ulteriore, aspetto, infine, il TAR di Palermo (1775/10) ha evidenziato che il rinvio alle modalità procedimentali stabilite dalla legge n. 241 del 1990, di cui all’art. 12, c. 4 del d.lgs. n. 387/2003, evidentemente anche in punto di legittimazione alla partecipazione al procedimento, esclude che possa introdursi con norma regolamentare una deroga che consenta la partecipazione di amministrazioni non titolari di competenze in relazione all’affare da deliberare.
Di qui l’ulteriore profilo di illegittimità del PEARS, nella parte in cui implica la partecipazione alla conferenza di servizi della Soprintendenza ai Beni Culturali ed Ambientali, e la valutazione solo in quella sede della esistenza o meno di un titolo che ne giustifica l’intervento
Per un approfondimento in tema di riparto di competenze fra Stato, Regioni ed enti locali in materia di fonti rinnovabili, leggi i seguenti post:
Il riparto di competenze in materia di energie rinnovabili nel paese dei C8(mila) (parte prima)
Il riparto di competenze in materia di energie rinnovabili nel paese dei C8(mila) (parte seconda)
Italia: un paese senza tempo (ma a cui piace giocare a rimpiattino) (parte prima)
Italia: un paese senza tempo (ma a cui piace giocare a rimpiattino) (parte seconda)
Diritto dell'energia: come muoversi nel complesso contesto giuridico
Corte Costituzionale n. 62/08:competenze statali e regionali
Chi è competente in materia di energia: lo Stato o le Regioni?
Regioni, ambiente e Costituzione
Il ruolo della Regione nel Testo Unico Ambientale
Eolico, fotovoltaico e leggi regionali
Quali poteri hanno i Comuni in materia di fonti rinnovabili di energia?
I poteri del Comune nella localizzazione degli impianti eolici
***
Natura Giuridica di Andrea Quaranta: Impresa di Consulenza Ambientale.
Contatta Andrea Quaranta tramite mail o telefono per richiedere il tuo parere di diritto ambientale o dell’energia.
Se ti è piaciuto l'articolo, iscriviti al feed o inserisci la tua mail nel box che trovi qui sotto, e conferma l’avvenuta iscrizione, rispondendo alla mail che riceverai sulla tua casella di posta: riceverai gratuitamente tutti gli aggiornamenti di Natura Giuridica direttamente nella tua casella di posta elettronica
Foto: “sovrapposizioni” originally uploaded by argille