L’autorizzazione (unica?) di nuovi impianti energetici in Italia è come il gioco delle scatole cinesi. Sono troppi i soggetti coinvolti nei procedimenti per costruire una centrale, indipendentemente dalla fonte impiegata (rinnovabile, come l’eolico, o fossile, come il carbone).
L’ostacolo principale per gli investimenti nel nostro Paese è la mancanza di coordinamento tra lo Stato e le Regioni.
Non so dire più se per malizia o insipienza, ma il legislatore da troppo tempo ha coinvolto i cittadini, loro malgrado, in un forzato gioco dell'oca ... ambientale.
Sono solo due esempi – il primo più recente, il secondo un po’ più datato – della complessità (pardon: complicatezza) del diritto dell’ambiente e dell’energia nel nostro “Paese senza tempo”, immobile, brutta imitazione di se stesso, incapace di innovarsi, rinnovarsi, crescere, guardare al futuro e alla libertà che non siano solo slogan politici.
Orientarsi nei meandri del diritto ambientale e del diritto dell’energia (lo dico anche – per certi versi – contro i miei interessi: più confusione c’è e più, in teoria, serve qualcuno in grado di capirci qualcosa…il giurista ambientale) è diventato, forse, più semplificato rispetto al passato, ma a tutt’oggi è tutt’altro che semplice: da interpretare, da applicare, da rispettare.
Lo dimostra una delle tante sentenze che, da qualche anno a questa parte, spopolano fra gli operatori del settore del diritto dell’energia.
Succede un po’ quello che succedeva in una famosa pubblicità di qualche anno fa, quando la mattina dopo, un ragazzo, svegliatosi dopo una notte di bagordi su un divano di una casa di uno sconosciuto domandava, con la schiuma (di cappuccino) alla bocca: “ma sta festa, poi di chi era?!”, fra l’ilarità stupita dei presenti.
Di stupito, in questo caso, c’è solo l’aria affranta degli operatori del settore del diritto dell’energia che, sballottati fra una competenza e l’altra, non sanno se, a conti fatti, quella delle rinnovabili sia poi una festa, e per chi, e soprattutto di chi.
Già le norme sono complicate (pardon: spacciate per semplificate), ma se a questo aggiungiamo che l’operatore, entrato nel meccanismo, non sa a chi rivolgersi, ‘namo bbene!
Nella sentenza del TAR di Palermo n. 1952/10, che potete scaricare gratuitamente sul sito di Natura Giuridica, previa semplice registrazione, il giudice amministrativo siciliano ha affrontato, sostanzialmente, proprio il tema del riparto di competenze fra Stato, Regioni ed Enti locali, in materia di energia rinnovabile, che crea una sovrapposizione capace di creare confusione, invece che semplificare.
Quali sono i poteri delle Regioni?
E quali i poteri sostitutivi da parte dello Stato?
Qual è il ruolo della regolamentazione comunale e quello della pianificazione regionale?
Sono temi che sono già stati in parte affrontati nelle pagine del blog, che si possono ripassare leggendo questi vecchi post:
- Chi è competente in materia di energia: lo Stato o le Regioni?
- Diritto dell’energia: autorizzazione unica per un impianto eolico
- Quali poteri hanno i Comuni in materia di fonti rinnovabili di energia?
- Eolico, fotovoltaico e leggi regionali
- Regioni, ambiente e Costituzione
- Il riparto di competenze in materia di energie rinnovabili nel paese dei C8(mila) (parte prima)
- Il riparto di competenze in materia di energie rinnovabili nel paese dei C8(mila) (parte seconda)
A proposito del potere sostitutivo dello Stato, e del mancato esercizio, da parte regionale, delle competenze legislative in materia di fonti di energia rinnovabile, il TAR di Palermo (sentenza n. 1952/10) ha sottolineato che – sia per il rispetto del principio di legalità sostanziale, sia per il rispetto del principio di gerarchia fra le fonti – le norme regolamentari regionali, tendenti a disciplinare l’estensione e le modalità delle attività amministrative propedeutiche al rilascio delle autorizzazioni di che trattasi, si pongono in rapporto di non contraddizione con le sovrastanti norme di rango primario statali.
Il fondamento costituzionale del potere suppletivo del legislatore statale a fronte dell’inerzia di Regioni, anche a Statuto speciale, sta nel recepimento di norme comunitarie: tale fondamento è riconducibile, dal punto di vista causale, alla responsabilità sovranazionale e internazionale, che fa capo integralmente e unitariamente allo Stato-persona per le carenze nel rispetto dei relativi impegni.
Tale previsione del potere sostitutivo rende espressa una norma riconducibile agli articoli 11 e 117, primo comma, della Costituzione e, cioè, al generale potere dovere dello Stato di rispettare i vincoli comunitari per i quali è responsabile unitariamente.
(segue con: "Italia: un paese senza tempo (ma a cui piace giocare a rimpiattino) (parte seconda)")
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Natura Giuridica di Andrea Quaranta: Studio di Consulenza legale Ambientale.
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