Denuncia inizio attività per la realizzazione di un impianto eolico

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Il caso sottoposto all’analisi del TAR di Bari aveva per oggetto la validità della sola denuncia di inizio di attività (DIA) per la realizzazione di un impianto eolico per la produzione di energia elettrica, di potenza pari ad 1 MW, in un Comune in Puglia.

La vicenda, come spesso accade in questi casi, è complessa, e potete approfondirla scaricando gratuitamente il testo dell’ordinanza n. 155/2009 del TAR di Bari sul sito di Natura Giuridica, previa semplice registrazione.

Ordinanza, avete letto bene, non sentenza: perché il TAR di Bari ha considerato che il caso sottoposto al suo vaglio fosse così complicato da dover rimettere alla Corte Costituzionale una questione di legittimità costituzionale della legge regionale della Puglia, applicabile al caso concreto (LR 1/2008).

In estrema sintesi, il Collegio barese ha affermato che le norme che disciplinano le procedure autorizzative in materia di energia sono riconducibili alla “produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia”, mentre va esclusa l’assimilabilità della materia dell’energia al “governo del territorio”.
Inoltre, la delimitazione del regime autorizzatorio per nuove attività costituisce una disciplina di principio, cui le Regioni non possono liberamente derogare.

Con riferimento alle soglie fissate per la denuncia di inizio attività, per gli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, se ne trae conferma dal disposto dell’art. 12, quinto comma, del d. lgs. n. 387 del 2003, secondo il quale l’eventuale innalzamento del limite di capacità produttiva degli impianti, ai fini dell’applicabilità della denuncia di inizio attività, può essere disposto solo con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’ambiente, previa intesa con la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del d. lgs. 28 agosto 1997 n. 281.

Nel caso in esame, evidenzia il Collegio, la Regione Puglia ha unilateralmente introdotto una più elevata soglia di potenza massima, 1 MW.

Questo rappresenta il limite per l’esperibilità della DIA, al di fuori della Conferenza unificata, che rappresenta la sede istituzionalmente deputata all’attuazione del principio di leale collaborazione tra Stato e Regioni. 

In tal modo la norma regionale ha determinato il duplice effetto di:
  • espandere l’area di applicazione del regime semplificato mediante denuncia di inizio attività, e 
  • ampliare le competenze dei Comuni in senso opposto alla scelta operata dal legislatore statale con l’art. 12 del d. lgs. n. 387 del 2003, che assegna in via primaria alle Regioni ed alle Province il compito di autorizzare la costruzione degli impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili.
Rimaniamo in attesa delle pronuncia della Corte Costituzionale: nel frattempo, se volete approfondire la materia relativa al ruolo delle denuncia di inizio attività nel settore delle energie rinnovabili, leggete i seguenti post:






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