Quali sono i poteri delle amministrazioni comunali nel “regolare” l’installazione di impianti di energia pulita? Quale il margine di discrezionalità nella scelta dell’inserimento di impianti fotovoltaici nel territorio comunale?
Queste sono le principali domande cui da risposta il TAR Lecce sentenza n. 118/09 in cui si parla, inter alia, di denuncia di inizio attività, compensazione ambientale strumenti della pianificazione urbanistica, zone agricole, localizzazione delle infrastrutture energetiche, garanzia “a prima richiesta” e misure compensative.
Il TAR Lecce ha:
1. respinto le censure mosse dalla ricorrente – violazione, da parte del Comune, del principio di non aggravamento del procedimento amministrativo e del principio di tipicità e nominatività degli atti amministrativi, in quanto non sarebbe previsto in alcun modo l’esercizio di un siffatto potere regolamentare da parte delle amministrazioni comunali – sottolineando che le previsioni contenute nella delibera rispondono nel complesso a principi di ragionevolezza e proporzionalità, considerato da un lato che va salvaguardata l’esigenza dei poteri pubblici locali di tutelare il territorio di propria competenza, e dall’altro lato che si tratta di adempimenti sì numerosi ma pur sempre realizzabili, anche attraverso la tecnologia attualmente disponibile, secondo la normale diligenza e professionalità posseduta da tecnici a tal fine abilitati;
2. accolto il ricorso nella parte in cui il ricorrente denunciava l’illegittimità della previsione di misure di compensazione ambientale, mentre ha ritenuto esente da vizi di legittimità la previsione di una fideiussione posta a garanzia della rimozione dell’impianto in caso di cessazione dell’attività.
Nel farlo, il TAR Lecce ha affermato che le amministrazioni comunali, nel favorire l’installazione di impianti di energia pulita, conservano in ogni caso un certo potere discrezionale teso a disciplinare - se del caso anche mediante atti regolamentari a carattere generale - il corretto inserimento di tali strutture nel rispetto dei fondamentali valori della tradizione agroalimentare locale e del paesaggio rurale.
Più in particolare, gli aspetti sostanziali possono essere disciplinati mediante atti amministrativi generali, qualora si intenda incidere su aspetti riguardanti eminentemente la tutela del patrimonio agricolo, mentre si dovrà ricorrere agli ordinari strumenti della pianificazione urbanistica, qualora si intenda incidere anche su altri aspetti (urbanistici, paesaggistici, idrogeologici, etc.).
Per quanto attiene invece agli aspetti procedimentali concernenti l’esercizio delle proprie funzioni si potrà utilizzare l’ordinario strumento regolamentare, ai sensi dell’art. 117, sesto comma, Cost., il quale dispone espressamente che i Comuni “hanno potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell’organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite”.
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