Quali sono le competenze della Regione in materia di energia da fonti rinnovabili?
Quando deve essere concessa l'autorizzazione unica, e quando è sufficiente la denuncia di inizio attività?
La Corte Costituzionale è intervenuta molte volte in materia di fonti di energia rinnovabile, e nelle pagine del blog e del sito Natura Giuridica vi ha parlato spesso, e con dovizia di particolari, degli argomenti oggetto di diverse sentenze della Consulta: consulta in proposito i post su sentenze corte costituzionale di blog natura giuridica
Quando deve essere concessa l'autorizzazione unica, e quando è sufficiente la denuncia di inizio attività?
La Corte Costituzionale è intervenuta molte volte in materia di fonti di energia rinnovabile, e nelle pagine del blog e del sito Natura Giuridica vi ha parlato spesso, e con dovizia di particolari, degli argomenti oggetto di diverse sentenze della Consulta: consulta in proposito i post su sentenze corte costituzionale di blog natura giuridica
La sentenza che vi consiglio oggi, Corte Costituzionale, n. 313/2010, che potete consultare gratuitamente registrandovi al sito di Natura Giuridica, nell’affrontare alcune questioni di legittimità costituzionale di una legge della regione Toscana (n. 71 del 2009) ha affrontato i temi relativi alla valutazione d’impatto ambientale di elettrodotti per il trasporto di energia elettrica, ai “confini” di applicabilità della normativa sull’autorizzazione unica (e, di conseguenza, di quella sulla denuncia di inizio attività o DIA) e, infine, al riparto di competenze fra Stato e Regioni in materia di energia (da fonti rinnovabili, nella specie).
In relazione al primo argomento, la Consulta ha sottolineato che se le linee e gli impianti elettrici sono assoggettati a procedura di V.I.A. regionale (valutazione d’impatto ambientale), la competenza autorizzatoria regionale deve essere posta in relazione con l’intento di ripartire la competenza all’interno delle autonomie locali. In sostanza:
- alla Regione spetta la valutazione d’impatto ambientale per gli elettrodotti aerei esterni per il trasporto di energia elettrica con tensione nominale superiore a 100 chilovolts e con tracciato di lunghezza superiore a 3 km, mentre
- allo Stato spetta la valutazione d’impatto ambientale per gli elettrodotti aerei con tensione nominale di esercizio superiore a 150 chilovolts e con tracciato di lunghezza superiore a 15 km ed elettrodotti in cavo interrato in corrente alternata, con tracciato di lunghezza superiore a 40 chilometri, ragion per cui è infondata la questione di legittimità costituzionale di una legge regionale, in tutti i casi in cui – come in quello di specie – quest’ultima è suscettibile di una interpretazione tale da non determinare una lesione della competenza legislativa statale.
In relazione al secondo e al terzo argomento (vedi anche : "Autorizzazione unica o denuncia di inizio attività? Quale riparto di competenze fra Stato e Regioni in matria di energia?"), la Corte Costituzionale ha subito messo le mani avanti, ricordando, ancora una volta, se ce ne fosse ancora bisogno, che al regime generale che prevede l’obbligo del rilascio di un’autorizzazione unica fanno eccezione solo quegli impianti che producono energia in misura inferiore a quella indicata in una specifica tabella allegata al D.Lgs n. 387/03, per ogni tipo di fonte rinnovabile ivi considerata: l’eccezione si concretizza nel fatto che tali impianti sono sottoposti alla sola disciplina relativa alla denuncia di inizio attività.
Cos’è successo nel caso di specie?
La legge della Regione Toscana aveva aumentato la soglia oltre la quale scatta l’obbligo della richiesta di autorizzazione unica, ampliando, di fatto, la possibilità di ricorrere alla semplice denuncia di inizio attività. A
d una procedura semplificata, insomma.
d una procedura semplificata, insomma.
Infatti, la legge regionale aveva stabilito l’applicazione della disciplina della DIA agli impianti la cui capacità di generazione fosse inferiore alle soglie di 100 kW per l’energia eolica e di 200 kW per quella solare fotovoltaica.
La Corte l’ha dichiarata illegittima, perché maggiori soglie di capacità di generazione e caratteristiche dei siti di installazione, per i quali si proceda con diversa disciplina, possono essere individuate solo con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, d’intesa con la Conferenza unificata, senza che la Regione possa provvedervi autonomamente.
Infine, la Corte Costituzionale (sentenza n. 313/2010) ha precisato che la titolarità dell’intervento volto alla realizzazione di impianti per la produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili non toglie che nella realizzazione di un impianto di generazione di energia da fonti rinnovabili, come di qualsiasi opera pubblica, sia necessaria la compartecipazione di tutti i soggetti portatori di interessi (ambientale, culturale, urbanistico, sanitario) coinvolti nella realizzazione dell’opera.
La finalità di composizione degli interessi coinvolti è perseguita dalla previsione dell’autorizzazione unica che, pur attribuita alla competenza regionale, è il risultato di una conferenza di servizi, che assume, nell’intento della semplificazione e accelerazione dell’azione amministrativa, la funzione di coordinamento e mediazione degli interessi in gioco al fine di individuare, mediante il contestuale confronto degli interessi dei soggetti che li rappresentano, l’interesse pubblico primario e prevalente.
Per questo motivo è illegittima una norma regionale che, come quella toscana, esonera dal titolo abilitativo – DIA, denuncia di inizio attività – l’installazione di alcuni tipi di impianti – pannelli solari fotovoltaici di potenza nominale uguale o inferiore a 1 megawatt, impianti eolici di potenza nominale uguale o inferiore a 1 megawatt, impianti a fonte idraulica di potenza nominale uguale o inferiore a 200 chilowatt – quando la Regione e gli enti locali siano soggetti responsabili degli interventi, realizzati tenendo conto delle condizioni fissate dal piano di indirizzo energetico regionale.
Natura Giuridica di Andrea Quaranta: Studio di Consulenza legale Ambientale.
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Foto: “Piccola Atlante” originally uploaded by 4 Abys