Prossimamente sul blog di Natura Giuridica cominceremo a pubblicare qualche osservazione a caldo sulle linee guida rinnovabili regionali che, in seguito alla pubblicazione in gazzetta delle linee guida nazionali, le regioni hanno cominciato ad emanare “a modo loro”…
Facciamo prima un passo indietro, e vediamo cosa ha detto la Corte Costituzionale nella sentenza 366/2010 (pubblicata nel sito nella sezione sulle fonti rinnovabili) in merito ai limiti che le linee guida regionali devono avere.
Il giudizio di legittimità questa volta riguardava una legge regionale della Puglia, una delle regioni più “calde” nel settore delle fonti di energia rinnovabile.
La cronistoria di quanto accaduto la potete leggere sfogliando gratuitamente le pagine della sentenza, dopo averla scaricata dal sito di Natura Giuridica, previa semplice registrazione.
Alle stregua delle considerazioni effettuate, la Consulta ha ribadito che sono illegittime le norme regionali che individuano i luoghi non idonei all’installazioni di impianti che producono energia elettrica da fonti rinnovabili, in assenza delle linee guida nazionali, in quanto l’indicazione da parte delle Regioni dei luoghi ove non è possibile costruire i suddetti impianti può avvenire solo a seguito della approvazione delle linee guida nazionali per il corretto inserimento degli impianti eolici nel paesaggio da parte della Conferenza unificata ex art. 12, comma 10, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, dovendosi qualificare l’indicata norma quale espressione della competenza esclusiva dello Stato in materia ambientale.
La predisposizione delle indicate linee guida è finalizzata a garantire un’adeguata tutela paesaggistica, di talché non è consentito alle Regioni «proprio in considerazione del preminente interesse di tutela ambientale perseguito dalla disposizione statale, di provvedere autonomamente alla individuazione di criteri per il corretto inserimento nel paesaggio degli impianti alimentati da fonti di energia alternativa».
Nella specie, il Collegio ha evidenziato che le norme regionali pugliesi, nell’allora assenza delle linee guida nazionali in materia di fonti di energia rinnovabile, nella parte in cui prevedevano aree non idonee all’installazione degli impianti eolici e i criteri per individuare le suddette zone, si ponevano in contrasto con l’art. 117, secondo comma, lettera s), Cost.,.
Le disposizioni della legge regionale che prevedono limiti, condizioni e adempimenti al cui rispetto è subordinato il rilascio dell’autorizzazione all’installazione di un impianto eolico, contrasta con l’art. 117, terzo comma, Cost., e, in particolare, con i principi fondamentali fissati dal legislatore statale in materia di produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia: in particolare, viene in rilievo l’art. 12, commi 3 e 4, d.lgs. n. 387 del 2003, che disciplina il procedimento amministrativo volto al rilascio della indicata autorizzazione. La norma statale, infatti, ispirata a canoni di semplificazione, è finalizzata a rendere più rapida la costruzione degli impianti di produzione di energia alternativa e non contempla alcuna delle condizioni o degli adempimenti previsti dalle disposizioni regionali impugnate quali, tra gli altri, la necessaria previa adozione da parte dei Comuni di uno specifico strumento di pianificazione (PRIE) e la fissazione di un indice massimo di affollamento (parametro di controllo P).
Tale contrasto comporta la violazione dell’indicato parametro costituzionale, non potendo il legislatore regionale introdurre, nell’ambito del procedimento di autorizzazione di cui all’art. 12 del d.lgs. n. 387 del 2003, nuovi o diversi adempimenti rispetto a quelli indicati dalla norma statale.
Per un ripasso in materia di riparto di competenze fra Stato e regioni in materia di diritto dell’energia e dell’ambiente, leggi questi post:
• Chi è competente in materia di energia: lo Stato o le Regioni?
• Diritto dell’energia: autorizzazione unica per un impianto eolico
• Il riparto di competenze in materia di energie rinnovabili nel paese dei C8(mila) (parte prima)
• Il riparto di competenze in materia di energie rinnovabili nel paese dei C8(mila) (parte seconda)
• Corte Costituzionale n. 62/08: competenze statali e regionali
• Diritto dell'energia: come muoversi nel complesso contesto giuridico
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