Ogni tanto c'è qualcuno che si assume le proprie responsabilità....ma a tutto c'è un limite!

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Come si dimostra la responsabilità per danno ambientale?

Nel frastuono delle dichiarazioni dei supponenti politici nostrani; fra un’intervista a peso d’oro ad un noto attentatore e dichiarazioni stucchevoli di giovani e attempate showgirls; nel nulla ideologico e culturale che ci propinano quotidianamente alla televisione, ogni tanto si sentono anche notizie relative al danno ambientale.
Benché "argomento secondario" per gli scodinzolini di turno, più propensi a omaggiarci di un mondo idealizzato ad immagine e somiglianza del padrone, ogni tanto è, ahi loro, inevitabile parlarne: di questi giorni è la notizia della piattaforma petrolifera al largo delle coste della Louisiana, il mese scorso il disastro del fiume Lambro, un paio di anni fa alla ribalta sono stati, per qualche giorno, i casi Exxon Valdez ed Erika.

Ma al di là del sensazionalismo, nessun tipo di approfondimento, nessuna parola sulle responsabilità, sulle prove, sui rapporti esistenti fra il danno ambientale e la bonifica dei siti contaminati, argomento, quest’ultimo, strettamente correlato al primo.

Natura Giuridica, data l’estrema importanza dei temi relativi al danno ambientale e alla bonifica dei siti contaminati, nella pagine del blog ha parlato spesso del danno all’ambiente, delle responsabilità in caso di inquinamento e contaminazione di siti, anche di interesse nazionale, dei rapporti fra le discipline sul danno ambientale e sulla bonifica dei siti inquinati.

Oggi vi segnalo una sentenza del Tribunale di Venezia (304/2010) in tema di rapporti fra art. 2051 del codice civile e danno ambientale.
Si tratta di una sentenza concisa ma piena di spunti di riflessione, utile per gli operatori del settore per approfondire la materia, e a tutti i lettori di Natura Giuridica, per meglio capire il contesto giuridico nel quale chi si occupa quotidianamente di ambiente, come me, si trova a lavorare.

Il Tribunale di Venezia (sentenza n. 304/2010, liberamente scaricabile dal sito di Natura Giuridica, previa semplice registrazione) ha affermato che la previsione dell’art. 2051 del c.c. – il quale stabilisce che ciascuno é responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito – inusuale per le ipotesi di danno ambientale, anche se non del tutto esclusa, pone il danneggiato in una condizione di estremo favore, perché lo esonera dall’onere della prova della colpa del danneggiante, in quanto prevede una sostanziale responsabilità oggettiva a carico dello medesimo.

Fatta questa premessa, il Giudice veneziano sottolinea che tuttavia, a fronte di tale condizione di favore, è richiesta una rigorosa dimostrazione degli elementi costitutivi della responsabilità: in particolare della condotta positiva od omissiva concretamente tenuta dal danneggiante (e nel caso di omissione, la esatta indicazione della condotta cui era giuridicamente tenuto), del nesso causale tra la condotta e l’evento, nonché del danno, qualificato nelle sua entità, determinato con la condotta e nei limiti in cui sia ad essa attribuibile.

Il caso analizzato dal Tribunale di Venezia (sentenza n. 304/2010) era caratterizzato dal fatto che il soggetto “inquinante”, diverso dall’attuale proprietario, si era espressamente assunto la responsabilità civile del danno ambientale causato con la propria attività industriale, con la stipula di un accordo transattivo: in questo caso, ha sottolineato il Tribunale, ai fini della responsabilità ex art. 2051 c.c. del proprietario del terreno, acquirente dal soggetto inquinante, il danno che deve essere dimostrato deve essere ulteriore e diverso rispetto a quello già considerato nella transazione.
Tale dimostrazione non può desumersi aprioristicamente dalla sussistenza del diritto di proprietà per un lungo periodo di tempo.
Per una panoramica sul danno ambientale, sui rapporti fra le normative sul danno all’ambiente e sulla bonifica dei siti inquinati, leggi questi post:











Evoluzione del danno ambientale nella politica europea, in sei puntate:
1, 2, 3, 4, 5, 6






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