Syndial: sentenza 4991/08. Tribunale di Torino. Massime “processuali”

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Nel post dello scorso 21 luglio 2008 (Danno ambientale per inquinamento da DDT: Tribunale Torino condanna Syndiala 1,9 miliardi di euro) vi ho parlato della sentenza del Tribunale di Torino n. 4991, Ministero dell’ambiente contro Syndial, che ha condannato la società a 1,9 miliardi di euro.


Di seguito vi riporto le massime, “articolate” nel seguente modo:
1. Profilo processuale: ricusazione, azione giudiziaria, art. 444 cpp, eccezione di incostituzionalità;

2. Danno ambientale: oggetto del risarcimento, nesso causale, Ulteriori danni ambientali, elemento soggettivo, quantificazione del danno;

3. “rapporti” con l’art. 2043 del codice civile;

4. connessioni con la normativa sulla tutela delle acque dall’inquinamento e sulla gestione dei rifiuti.

Sotto il profilo processuale, la sentenza del Tribunale di Torino n. 4991 dell’8 luglio 2008 ha stabilito che
  • Ricusazione: in un processo per danno ambientale proposto dal Ministero dell’ambiente non costituisce motivo di ricusazione del CTU (consulente tecnico d’ufficio) la circostanza che il consulente stesso sia stato incaricato in passato di effettuare alcune attività di consulenza tecnica di parte nell’interesse del dicastero medesimo, in quanto ciò non fa del CTU un “commensale abituale” del Ministero.
  • Azione giudiziaria: l’azione giudiziaria e la pendenza del relativo processo penale per reati ambientali a carico di dipendenti di una società determinano, ai sensi degli artt. 1310 e 2945 c.c., anche per quest’ultima l’interruzione permanente della prescrizione dell’azione risarcitoria dei conseguenti danni cagionati all’ ambiente, anche quanto la stessa società sia rimasta estranea al processo penale, in quanto condebitore solidale con i propri dipendenti che abbiano commesso gli illeciti per dare esecuzione all’attività d’impresa.
  • Art. 444 cpp: la sentenza penale di applicazione della pena ex art. 444 c.p.p. costituisce un indiscutibile elemento di prova per il giudice di merito della causa civile il quale può, parimenti, trarre elementi di prova dagli atti del giudizio penale, anche quando non vi abbiano partecipato le parti del giudizio civile, tra cui le dichiarazioni rese ad organi di polizia giudiziaria.
  • Eccezione di incostituzionalità: è manifestamente infondata l’eccezione di incostituzionalità dell’art. 18 della legge 349/1986 con riferimento agli artt. 3, 23, 41 e 42 della Costituzione laddove prevede il risarcimento del danno ambientale per equivalente, anche quando il danno da liquidare sia nell’ordine di grandezza di milioni di euro ed anche quando un risarcimento di tale importo rischi di comportare il fallimento della società responsabile dell’illecito