Bonifica & Danno Ambientale nei siti di interesse nazionale

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Ecco cos’è successo nel convegno sulla bonifica & Danno ambientale nei siti di interesse nazionale del 2 luglio 2009 a Roma

Come vi ho anticipato in un posto di più di due mesi fa (Siti di interesse nazionale: convegno a Roma (“Bonifica e danno ambientale nei SIN”) il 2 luglio 2009 si è tenuto a Roma, presso il Centro Congressi Melià, un convegno sulla “Bonifica & Danno ambientale nei SIN”, Siti di Interesse Nazionale.

Il convegno – organizzato dallo Studio Legale del Prof. Avv. Franco Giampietro e da Giampietro Ingegneria, con i quali ho l’onore di collaborare, e dall’Associazione Giuristi Ambientali, di cui sono membro dal 2004 – ha visto susseguirsi interessanti interventi giuridici e tecnici degli operatori del settore (giuristi e ingegneri ambientali, esperti dell’Istituto Superiore di Sanità) il cui spessore e rigore scientifico è stato messo in risalto dall’intervento di Massimiliano Atelli, catapultato dalla Corte dei Conti all’Ufficio Legislativo del Ministero dell’Ambiente, il cui intervento – pacato, forbito, ma forse un po’ troppo politichese… – ha evidenziato che il nostro legislatore, ancora una volta, non ha le idee chiare come vorrebbe far credere.

Lo hanno sottolineato, negli interventi successivi, anche la Dott.ssa Loredana Musmeci, dell’ISS – che ha lanciato un “grido di dolore” per l’incessante e sterile opera di perenne modifica legislativa – e la Proff.ssa Alberta Leonarda Vergine, dell’Università di Pavia, che – con la verve, l’ironia e la precisione che contraddistingue, da sempre, i suoi interventi – dopo la “preghiera della Montagna” (Montagna è il nome del moderatore della sessione mattutina, ndr) ha rivolto la “preghiera della Vergine”…

Ma procediamo con ordine.

Il Procuratore Generale della Corte di Cassazione, Alfredo Montagna, ha sottolineato l’importanza di momenti di riflessione come quelli affrontati nel Convegno.
Specie in una materia come quella sulla bonifica e sul danno ambientale nei siti di interesse nazionale, in cui le problematiche scaturenti dall’incerto rapporto fra bonifica-omessa bonifica-mancata comunicazione, dalla problematica gestione delle acque emunte, dall’ambito di applicazione della disciplina del danno ambientale (solo per citarne alcune fra le più rilevanti…) creano un’infinità di problemi applicativi agli operatori del settore, e rendono quanto mai urgente una rivisitazione dell’attuale impalcatura normativa.

Le relazione del Prof. Avv. Franco Giampietro – il (mio) Maestro di diritto ambientale, che mi ha insegnato tanto, trasmettendomi la sua passione per il diritto dell’ambiente – è stata, comme d’habitudide, il clou della giornata lavorativa.

A volte ritornano, verrebbe da dire.

Nella sua relazione, infatti, il Prof. Franco Giampietro ha messo in risalto il fatto che oggi, a più di vent’anni di distanza, e con tutta la produzione legislativa susseguitasi, la giurisprudenza ha creato un circuito di ritorno alle origini, non solo attraverso il richiamo all’art. 18 della legge n. 349/86, ma anche riproponendo le disposizioni del codice civile (2043 e ss.), ritenute a volte “concorrenti” con quelle di legislazione speciale.

Dopo un richiamo ad una relazione della Corte dei Conti nel 2003 – relazione le cui conclusioni, valide anche oggi, mettevano in risalto l’assoluta necessità di una maggiore organicità nella disciplina sulle bonifiche e sul danno ambientale, e di una semplificazione delle procedure amministrative relative ai procedimenti di bonifica, in specie nei siti di interesse nazionale – il Prof. Giampietro ha iniziato una disamina storica della giurisprudenza in materia di danno ambientale, che affonda le sue radici nel periodo anteriore all’emanazione della legge n. 349/86.
Periodo in cui la giurisprudenza ordinaria e quella costituzionale affermavano l’applicabilità degli artt. 2043-2050-2051 del c.c.

Dopo l’entrata in vigore della legge 349/1986 e dai successivi D.Lgs n. 22/97 e D.Lgs n. 152/99, che hanno introdotto ulteriori disciplina particolare sul danno ambientale (art. 17 del decreto Ronchi; art. 58 del D.Lgs n. 152/99), la disciplina della responsabilità per danno ambientale può essere schematizzata come segue:
  • riguarda beni di uso collettivo (e la salubrità ambientale);
  • concerne qualunque alterazione del bene-ambiente;
  • l’imputazione della responsabilità avviene per colpa o dolo;
  • l’applicazione della normativa è retroattiva (ex art. 2043 c.c.), (Cass. Civ. 1995, n. 3211);
  • è previsto l’obbligo di ripristino e/o di risarcimento del danno ambientale in termini monetari secondo equità (commisurato alla gravità colpa e al profitto illecito);
  • con l’art. 58, comma 1, del D.Lgs. n. 152/99 viene sancita l’irretroattività della disciplina, ma anche un’ipotesi di danno presunto;
In relazione all’art. 18, cit., la disciplina sulla bonifica (art. 17 del decreto Ronchi) costituisce norma speciale:
  • pericolo concreto ed attuale di inquinamento ( e non evento di danno) al suolo, sottosuolo, acque sotterranee, secondo parametri tabellari per zone (destinazione d’uso);
  • responsabilità oggettiva (“anche in via accidentale”);
  • responsabilità parziaria, in caso di concorso;
  • obblighi procedimentali (obbligo di autodenuncia; misure di sicurezza di emergenza (immediate e a carico del responsabile);
  • approvazione piani (di caratterizzazione, progetto preliminare e definitivo) (v. regole tecniche: D.M. 471/1999), (Cons. di Stato 05/12/2008, n. 6055)
  • responsabilità penale: art. 51-bis (applicazione retroattiva ?)