L’intervento del Prof Giampietro ha, quindi, messo in rilievo il mutato rilievo dell’ambiente nella giurisprudenza costituzionale che, dopo l’iniziale considerazione dell’ambiente come valore immateriale, ha cominciato a considerarlo come una res, in cui l’ecosistema e le sue componenti interagiscono e sono utilizzate dall’uomo.
Dopo aver delineato i motivi per cui parte della dottrina, a proposito dell’art. 18 della legge n. 349/86, ha parlato di pasticciaccio, ed analizzato i rapporti fra i due regimi giuridici, che vede la bonifica come una disciplina la “pubblicistica” di tipo preventivo, effettivamente applicata sotto il controllo della P.A., e quella per danno ambientale come disciplina residuale, il Prof. Giampietro si è soffermato sugli aspetti principali della direttiva 2004/35/CE sulla responsabilità ambientale, che ha prodotto una rottura, attraverso un pragmatismo volto al miglior contemperamento della tutela delle imprese e del mercato con le esigenze ambientali.
Quest’ultima, in estrema sintesi, ha:
• definito una soglia giuridica del danno ambientale (significativo, misurabile) e dell’oggetto della tutela, ha escluso l’inquinamento atmosferico (apriti cielo!);
• distinto, in relazione al tipo di responsabilità, fra ipotesi di responsabilità oggettiva per attività professionali pericolose e responsabilità per colpa per danno alle specie e habitat naturali da attività diverse;
• dettato regole tecniche sulla tipologia del ripristino;
• previsto l’assicurabilità del danno ambientale (ma non il risarcimento monetario);
• sancito l’irretroattività del nuovo regime;
• stabilito obblighi di informazione della P.A. a carico del responsabile e controlli della medesima.
In definitiva, è stato sottolineato che l’“impostazione “procedimentale” del regime comunitario, il riferimento al pericolo di danno ambientale, nonché il perseguimento di obiettivi di riparazione effettiva hanno avvicinato il medesimo regime a quello sulla bonifica.
In Italia, nel frattempo, è stata modificata la normativa sulla bonifica dei siti contaminati (analisi di rischio) e, in relazione al danno ambientale, è stata effettuata la solita scelta compromissoria, nella quale tanto per fare solo alcuni esempi – spiccano ben tre diversi significati di ambiente, (che si contraddicono a vicenda) e una forma di quantificazione del danno presunta (art. 314, c.3) che, sia pure prevista come ipotesi marginale, rischia, nel concreto, di diventare il principale sistema di risarcimento del danno, per convenienza sia del ministero dell’Ambiente, sia degli operatori del settore.
Quanto è cambiata l’impostazione dell’art. 18 della L. 349/86?
Dopo la scelta che sarebbe dovuta essere definitiva, operata dal TUA, il D.Lgs n. 4/08 ha introdotto, con l’art. 252-bis, un ulteriore ed autonomo regime della bonifica e del danno ambientale.
E il successivo art. 2 della legge n. 13/2009, ha previsto una transazione “globale” nell’ambito degli interventi di bonifica con apposito e formale procedimento.
In definitiva, col tempo sono stati creati sistemi e sottoinsiemi che “rischiano” di complicare ulteriormente il già non pacifico quadro normativo nel quale annaspiamo…
Nelle sue conclusioni, il Prof. Giampietro ha sottolineato che tutte le questioni affrontate nel corso del suo intervento riemergono, sotto vari profili, nelle Conferenze di servizi sui siti di interesse nazionale e nel relativo contenzioso, oltre che nei procedimenti di transazione in corso sulla base di accordi di programma già stipulati.
In particolare, occorre chiedersi se se siano ancora applicabili gli artt. 2043, 2050 e 2051, c.c. nel periodo anteriore all’entrata in vigore del cit. art. 18 dal momento che quest’ultima disciplina si qualifica come regime speciale rispetto a quello codicistico….
La nuova delega del Governo ex art. 12, legge 18 giugno 2009, n. 69, riuscirà a rendere effettivi gli obiettivi di razionalizzazione e semplificazione dettati dell’originaria legge-delega n. 308/2004, nel ristretto termine di un solo anno?
La precedente esperienza del T.U.A. non ha insegnato nulla ? ...