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Environmental Risk Manager Italia

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Nella prassi lavorativa del settore ambientale anche in Italia incomincia a delinearsi una figura professionale che dovrebbe soddisfare l’esigenza, sempre più avvertita, di dare una risposta efficace alla domanda di certezza da parte delle imprese, e di suggerire strategie prima del verificarsi di un danno, per scongiurare il suo verificarsi, e/o limitarne gli effetti più problematici. Tale figura ha preso il nome di environmental risk manager, spesso sintetizzato con ERM, che potrebbe essere tradotto come manager del rischio ambientale d'impresa.

In passato la portata dell'environmental risk management è stata circoscritta all'adozione di provvedimenti emergenziali, e quindi fra loro disgiunti, volti a contenere il rischio o il danno derivante da specifiche attività, e alle sole manifestazioni più evidenti del fenomeno, ossia quelle economico-finanziarie, tanto da farla ritenere un'attività interna di tipo operativo ed esclusa dalla pianificazione strategica.

A partire dalla fine del '900 si sono manifestati tutti i limiti di questo approccio nella gestione dei rischi: le imprese sono state costrette a capire che era necessario modificare la concezione della gestione dei rischi, adottando un sistema di tipo preventivo e non emergenziale.
In questo modo, si è cominciato a riconoscere i rischi come fattori da gestire in chiave strategica: il rischio non deve essere soltanto visto in ottica negativa, ma occorre provare ad estrarne il valore intrinseco.
Questo cambio di mentalità ha portato alla creazione di innovativi modelli di gestione del rischio, ossia di sistemi di enterprise risk management (anche qui l'acronimo è ERM), inteso come l’insieme di interventi mediante i quali un’impresa valuta, esamina e valorizza i vari rischi che influenzano la sua attività, sia nel breve che nel lungo termine.

Questo passaggio nella vita di un'impresa è fondamentale ed implica anche il saper capire se al proprio interno l'impresa può reperire le competenze necessarie o se è più opportuno rivolgersi ad un professionista esperto di environmental risk management.
Si tratta di una figura che ha una conoscenza approfondita del complesso quadro normativo vigente sui temi ambientali, che dovrebbe orientare le soluzioni dei problemi in modo efficace ed economico riducendo i rischi penali per il top management, consigliando l'impresa anche sulla scelta di eventuali soluzioni assicurative.
Non dimentichiamo infatti che in Italia orientarsi nei meandri del diritto dell’ambiente è tutt’altro che un’operazione semplice: l'incertezza e la precarietà che caratterizzano il diritto ambientale implicano che spesso sia molto difficile capire anche solo quali siano le norme cui far riferimento per gestire la propria attività nel rispetto della legge.

In passato l'approccio passivo nella gestione del rischio ambientale (agire solo quando esso si è tramutato in danno economico per l'impresa) ha portato a danni incalcolabili non solo per l'impresa ma soprattutto per l'ambiente e il diritto alla salute ed al lavoro dei cittadini.
Il caso ILVA è soltanto il più recente, ed eclatante, degli esempi che si possono tirare in ballo

Tuttavia, come scrive Andrea Quaranta titolare di Natura Giuridica ed Environmental Risk Manager per l'Italia, nell'articolo I vantaggi di un adeguato risk management
"in seguito all’evoluzione della normativa comunitaria (che ha dato un peso rilevante al concetto «chi inquina paga»), alla maggiore consapevolezza fra i cittadini dell’importanza di politiche (anche) ambientalmente sostenibili, alle scelte legislative che hanno introdotto nel nostro ordinamento i reati ambientali, e alla presa in considerazione degli impatti economici cui l’impresa può sottostare in assenza di una corretta gestione dei rischi ambientali, le imprese si sono trovate sotto il tiro di un fuoco incrociato, e hanno dovuto obtorto collo rivedere i loro modelli di business, orientandoli verso la prevenzione, presupposto imprescindibile per progettare le sostenibilita`".
Forse la tua impresa ha bisogno di un Environmental Risk Manager Italia - manager del rischio ambientale d'impresa: rivolgiti ad Andrea Quaranta titolare di Natura Giuridica per saperne di più!



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Il legislatore Linus e i project (James) Bond in materia energetico-ambientale

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La finanza sta entrando prepotentemente anche nel settore dell'energia: oltre a strumenti fiscali, infatti, i Governi degli Stati europei stanno studiando strumenti finanziari per aiutare - si dice - lo sviluppo del settore.
Ma i project bond in materia di energia, ultima trovata, oltre ad essere (resi) così sberluccicanti, sono tutta rose e fiori o nascondo insidie pericolose?

Di recente su “Il Quotidiano IPSOA” è stato pubblicato un articolo relativo a questa problematica (“Project (James) Bond: un infiltrato nelle politiche nazionali?”).

In estrema sintesi, si è messo in evidenza che, nonostante l’attuale crisi economica sia stata provocata anche da un disinvolto abuso di strumenti finanziari (spacciati come panacea buona per ogni stagione), sembra che la politica moderna non possa fare a meno di invocarne l’uso ogni qualvolta si tratti di giustificare il raggiungimento di un obiettivo. 
Anche il Governo dei tecnici, infatti, non è sfuggito a questa tentazione, e nel contesto delle misure adottate in rapida successione negli ultimi mesi per rilanciare la realizzazione di opere pubbliche in regime di partenariato pubblico-privato ha dato un rilievo particolare ai project bond, obbligazioni emettibili per finanziare le infrastrutture (ferroviarie, energetiche, idrauliche, telecomunicazioni, etc.) del nostro Paese (c.d. project financing),
“destinate a realizzare un passaggio da un sistema di finanziamento delle grandi opere prevalentemente bank-based ad un sistema market-based. Il recente decreto “crescita” ha apportato delle modifiche alla disciplina dei project bond per renderne più appetibile l’emissione e la sottoscrizione. I project bond sono emissioni obbligazionarie finalizzate alla realizzazione di opere infrastrutturali che consentono di coinvolgere capitali privati nel finanziamento di tali opere, soprattutto in una fase economica, come quella attuale, in cui le consuete fonti di finanziamento (in primis il credito bancario) non consentono una sufficiente disponibilità di risorse”.
In sostanza, i project bond non sono altro che titoli obbligazionari utili per realizzare un determinato progetto, con il rimborso che viene assicurato dai flussi di denaro che il progetto stesso riesce a garantire: il funzionamento si basa sul cosiddetto “tranching”, ovvero la suddivisione del prestito in tranches, con diversi gradi di rischio, il più rischioso dei quali è posto a carico della BEI.

Con il rating di ogni tranche che, in questo modo, diventa più alto, gli investitori sono più propensi a finanziare i progetti e i bond costano di meno….

Oltre ai (millantati? presunti? indubitabili?) vantaggi che i project bond possono portare – “riduzione dei tassi di interesse applicati nei project bond rispetto ai prestiti bancari, se è previsto uno schema di rating e garanzie elevate (con intervento ad esempio di assicurazioni per la garanzia dei bond); durata dei finanziamenti più elevata rispetto ai prestiti bancari tradizionali; impatto sul bilancio pubblico limitato, nel caso in cui si renda necessario un intervento pubblico”, secondo le parole del vice ministro alle infrastrutture Ciaccia – sono molti gli aspetti intrinsecamente negativi che i project bond contengono.

Nella relazione sulla proposta di regolamento, il relatore Göran Färm evidenziava, fra gli “aspetti che destano preoccupazione” la necessità di trovare il
“giusto equilibrio tra i poteri delegati accordati alla Commissione e alla BEI e gli obblighi di informazione e i meccanismi di responsabilità”.
Un difficile mix fra criteri vincolanti (necessari per rendere equo il sistema) e libertà d’azione che, “in considerazione del mutevole ambiente economico e finanziario”, non possono essere troppi e troppo stringenti, “in modo da concedere a questo nuovo mercato una maggiore flessibilità per svilupparsi”. 

Oltre ai limiti intrinseci del sistema – riassunti prudentemente con la formula “aspetti che destano preoccupazione” – vi sono altri aspetti negativi, di cui occorre tener conto, specie alla luce di quanto la finanza è stata in grado di combinare negli anni passati.

Innanzitutto le tempistiche: le opere cui sono collegati i project bond richiedono molti anni per la loro realizzazione, spesso inconciliabili con i tempi propri del mercato.

Quindi, oltre all’endemico problema italiano, relativo ai continui stravolgimenti normativi, che non hanno facilitato, e non continueranno a farlo, rebus sic stantibus, gli investimenti nel nostro Paese:

  • le potenziali complicazioni (con lievito dei costi) insite in progetti (come quelli relativi all’efficienza energetica, complessi e spesso frammentati) che sul piano economico offrono strutturalmente di ritorni contenuti e di lungo periodo, e 
  • il coinvolgimento di troppi, ulteriori attori, rispetto a quelli necessari: banche d’affari coinvolte nella valutazione del progetto, nella creazione e nella successiva distribuzione dei project bond; investitori istituzionali; BEI; agenzie di rating. 
A tale, ultimo, proposito, occorre segnalare, inter alia, che:
  • i grandi investitori istituzionali vengono inevitabilmente attratti da questo tipo di intervento pubblico – attuato tramite il sistema delle garanzie e il ruolo assunto dalla BEI – necessario per rendere possibile tale struttura finanziaria. In questo modo gli investitori sono tutelati, (come dimostrato dal cit. sistema del tranching), ma gli Stati rinunciano a parte del loro potere di decidere il futuro, considerato alla stregua di una scelta (di pura convenienza) fatta da parte di soggetti il cui unico scopo, lungi da quello di realizzare un’opera necessaria (che richiede tempi molto lunghi), è rappresentato dal profitto (che di solito è più impaziente); 
  • la BEI può essere oggetto di un declassamento, da parte delle agenzie di rating, che potrebbe vanificare in parte il presunto vantaggio dello schema di condivisione del rischio; 
  • le agenzie di rating avranno un ulteriore strumento di potere per condizionare il mercato. 
Se a ciò si aggiunge che rumors sottolineano la necessità di un’apertura verso una clientela retail, al fine di realizzare un mercato liquido ed efficiente di project bond, il cerchio si chiude, e lascia intravedere il grande (nuovo e già conosciuto) rischio speculativo, che vede coinvolti i soggetti, peraltro già noti, che hanno causato le precedenti “bolle”, da un lato.
E i perdenti, dall’altro.


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La necessaria ponderazione degli interessi ambientali ed economici nella localizzazione degli IAFR - Impianti Alimentati da Fonti Rinnovabili.

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Nella localizzazione di impianti alimentati da fonti di energia rinnovabili (fra le quali rientrano anche i rifiuti, a particolari condizioni), di quali interessi bisogna tener conto?

In Italia, dopo anni di estenuanti diatribe giuridiche riguardanti la presunta prevalenza dell’interesse ambientale su quello economico, e viceversa, che ha visto in dottrina, ma anche in giurisprudenza, contrapporsi da un lato i sostenitori di una più spinta difesa del paesaggio e, dall’altro, i fautori dello sviluppo di IAFR, con il tempo si è andata affermando una costante giurisprudenza volta a porre l’attenzione necessaria al corretto bilanciamento, in concreto, dei diversi interessi in gioco. 

Di recente, tre sentenze del TAR dell’Abruzzo – nella sua duplice sede de L’Aquila e di Pescara – sono intervenute nuovamente in materia di localizzazione di IAFR, evidenziando una “contrapposizione di ritorno” che, di sicuro, non giova l’interprete ma, soprattutto, nuoce agli operatori del settore che, per fattori 
  • del tutto imponderabili (la “fortuna”, o meno, di soggiacere alla giurisdizione di un tribunale più o meno “equilibrato”) e 
  • inopinatamente discrezionali (senza alcuna motivazione nel/del caso concreto), 
rischiano di subire un trattamento indiscriminatamente differente, in relazione a fattispecie analoghe. 

Collocandosi sulla scia della consolidata giurisprudenza, il TAR de L’Aquila ha affermato che sono illegittimi gli atti amministrativi che vietano la localizzazione di uno IAFR in zone tout court classificate agricole dai vigenti piani urbanistici e, nello stesso tempo, la generale previsione di compatibilità con la destinazione agricola non importa comunque la possibilità di indiscriminata localizzazione.
Inoltre, è illegittimo il provvedimento con il quale la Regione nega l’avvio del procedimento di autorizzazione unica sulla base della considerazione che l’impianto progettato è in contrasto con il divieto di attività industriali in zona agricola: alla Regione è precluso procedere ad automatici meccanismi preclusivi invocando una destinazione urbanistica comunque non incompatibile con la realizzazione di opere che – una volta debitamente autorizzate – comunque si caratterizzano per essere di pubblica utilità, indifferibili ed urgenti. 

Il TAR di Pescara, invece, ha innanzitutto richiamato “a proprio uso e consumo” le linee guida regionali in materia di localizzazione degli IAFR, che hanno dichiarato “espressamente inidonee le zone interne e anche esterne dei parchi nazionali e regionali, oltre che le riserve naturali regionali e nazionali”.

Sulla scia di un'assolutistica  presa di posizione - che potete approfondire leggendo l'articolo "Localizzazione degli IAFR: la necessaria ponderazione degli interessi ambientali ed economici", pubblicata su "Il quotidiano IPSOA" - il TAR di Pescara ha apoditticamente affermato che
“la gerarchia dei valori delineata a livello costituzionale comporta la prevalenza dell'interesse ambientale rispetto all'interesse economico, pur rilevante”, 
mettendo di fatto al bando qualsiasi altro tipo di considerazione, e pretermettendo ogni analisi del caso concreto.
A “giustificazione” di tale affermazione non vale evidenziare che l’area sulla quale si sarebbe dovuto realizzare il progettato intervento era destinata a verde agricolo e, sia pure al di fuori dei confini di una riserva naturale, ricadeva tuttavia all'interno della fascia di protezione esterna della riserva medesima.


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Cos'è la bioeconomia? Bio economia e sostenibilità

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La definizione di "sviluppo sostenibile" risale al 1987 e fu data nell'ambito della Commissione mondiale sull’ambiente e sullo sviluppo (WCED) nel documento conosciuto come “rapporto Bruntland” - dal nome della coordinatrice della Commissione - in cui si sottolineava che è sostenibile quello “sviluppo che soddisfa i bisogni del presente senza compromettere la possibilità delle generazioni future di soddisfare i propri bisogni”. 
Con il passare degli anni, questo concetto si è evoluto e arricchito tanto che oggi si parla di molteplici sostenibilità per conciliare, in una sintesi che sia la più armonica possibile, le forti interconnessioni presenti nel mondo globalizzato e che spesso sono in contrasto tra loro: l'aumento di produttività per alimentare dignitosamente tutti gli esseri umani,  il rispetto degli ecosistemi e la salvaguardia della bio-diversità, gli interessi contrapposti delle diverse economie mondiali ed infine il rispetto di regole comuni, quello che potremmo chiamare "sostenibilità giuridica". 
Per realizzare contemporaneamente le molteplici sostenibilità occorre un nuovo modello economico, ed è qui che entra in scena la bioeconomia.


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Regione Piemonte: Guida alla Valutazione ambientale strategica

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Lo scorso 31 ottobre è stata presentata a Torino la guida Cambiamento climatico: mitigazione e adattamento nel processo di Valutazione Ambientale Strategica, gli strumenti e gli obiettivi su scala locale pubblicata da Regione Piemonte e Agenzia La.Mo.Ro (Agenzia di Sviluppo Langhe Monferrato Roero).

La guida è frutto della collaborazione nel progetto “RSC Regions for Sustainable Change” inserito nel programma Interregionale IV C Fondo Europeo di Sviluppo Regionale ed ha lo scopo di aiutare le amministrazioni locali - in particolare i comuni di minori dimensioni - ad attuare il compito di vigilare su un territorio variegato e multiforme come quello piemontese.
Ai sensi della L.R. 14 dicembre 1998, n. 40, art. 1, la Regione Piemonte assume l'approccio della valutazione preventiva ed integrata degli effetti diretti ed indiretti sull'ambiente nello svolgimento delle attività normative, pianificatorie, programmatorie ed amministrative di propria competenza e ne promuove l'adozione da parte degli enti locali territoriali nell'esercizio delle rispettive funzioni amministrative e di pianificazione. 

Durante l'evento del 31 ottobre è stata proprio l’autrice della guida, Silvia Loffredo, a spiegarne l'impostazione ed il contenuto al pubblico presente, mentre altri esperti, Elena Porro e Giorgio Pelassa della direzione Ambiente e Agricoltura, hanno approfondito alcuni temi sulle risorse più sensibili e vulnerabili alle variazioni climatiche: l’acqua e il suolo.
Francesco Matera ha fatto un quadro complessivo sulle emissioni in atmosfera di varie fonti di inquinamento: acustico, elettromagnetico, atmosferico. Dei gas serra immessi nell’atmosfera, e per i quali anche le comunità locali possono fare qualcosa per ridurne i quantitativi, sono stati ricordati l’anidride carbonica, il protossido di azoto e il metano provenienti dal settore dei trasporti urbani, dagli insediamenti industriali e, in parte, anche dall’agricoltura.



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Come diventare giurista ambientale

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Sovente ci capita di ricevere e-mail e messaggi di giovani laureati che ci chiedono come si diventa giurista ambientale. Non si tratta di una domanda banale, perché in Italia non esiste un albo o un ordine dei giuristi ambientali, per cui un laureato o una laureata che vogliano diventare giuristi ambientali sono in realtà alle prese con un ventaglio di competenze da costruire attingendo da fonti e percorsi differenti. 
In questo articolo, ci permettiamo di dare qualche consiglio, frutto dell'esperienza di Andrea Quaranta come giurista ambientale da 10 anni, e della mia come responsabile web content per il sito e per il blog di Natura Giuridica.
Per diventare giuristi ambientali occorre senz'altro una laurea in giurisprudenza, o comunque una laurea in discipline giuridiche, cui accompagnare una serie di studi post - lauream più specifici, in diritto dell'ambiente e/o dell'energia.


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I residui da demolizione e costruzione: rifiuti o sottoprodotti? (2)

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(segue da)

Per quanto riguarda gli inerti provenienti da demolizioni edili o da scavi, la Cassazione effettua un rapido excursus della normativa:
1) sotto la vigenza del decreto Ronchi, gli inerti provenienti da demolizioni edili o da scavi costituivano rifiuti speciali (salvo che fossero destinati ad essere riutilizzati secondo le condizioni – contestuali – di cui all'articolo 14 della legge n. 178 del 2002); in questo periodo la giurisprudenza prevalente della Cassazione aveva affermato la non assimilazione degli inerti alle terre e rocce da scavo, perché:
  • il materiale proveniente da demolizioni non è costituito soltanto da terriccio e ghiaia, come quello proveniente da scavi (ma anche da cemento, asfalto, mattoni, etc..., sostanze che costituiscono rifiuti);
  • l'attività di demolizione e costruzione che riguarda gli edifici o le strade è strutturalmente diversa dagli scavi che riguardano i terreni
2) il Testo Unico Ambientale ha ribadito che il materiale derivante da attività di demolizione e costruzione è rifiuto: la giurisprudenza ha evidenziato la continuità normativa, ritenendo che “gli inerti provenienti da demolizioni di edifici o da scavi di manti stradali erano e continuano ad essere considerati rifiuti speciali anche in base al Testo Unico Ambientale, trattandosi di materiale espressamente qualificato come rifiuto dalla legge, del quale il detentore ha l'obbligo di disfarsi avviandolo o al recupero o allo smaltimento” (Cassazione Penale, sentenza n. 23788 del 2007).

Questo materiale può, e se si quando, essere considerato un sottoprodotto?

Come ho già avuto modo di scrivere in questo blog, affinché un materiale possa essere qualificato come sottoprodotto occorrono, cumulativamente, alcune condizioni: nella fattispecie quel materiale, per essere riutilizzato come sottofondo, doveva subire un trattamento preliminare, perché costituito da pezzature di rilevanti dimensioni, e il suo riutilizzo è stato escluso dal tribunale di primo grado perché, in base al progetto, non era prevista la costruzione di alcun piazzale dove impiegare gli inerti in questione come sottofondo.

Per quanto riguarda la buona fede, cui accennavo in esordio, rilevo soltanto che la Cassazione ha ribadito che nei reati contravvenzionali si risponde anche a titolo di colpa, per la sussistenza della quale è sufficiente che il comportamento sia stato determinato da imprudenza, negligenza o imperizia.L'ignoranza della legge penale scusa l'autore dell'illecito solo se incolpevole a cagione della sua inevitabilità (Corte Costituzionale sentenza n 364 del 1988): nel caso di specie i giudici del merito hanno escluso che l'imputato abbia assolto con la dovuta diligenza l'onere dell'informazione che incombe su chi esercita a titolo professionale una determinata attività.D'altra parte, la L. n 178 del 2002, art. 14 richiamato dal prevenuto per giustificare la sua buona fede, ha si posto delicati problemi interpretativi, ma essi riguardavano essenzialmente la compatibilità con la nozione comunitaria di rifiuto perchè la norma anzidetta la restringeva, ma era comunque certo, per il tenore letterale dell'articolo, che un determinato residuo poteva essere sottratto alla disciplina sui rifiuti solo a condizione che fosse riutilizzato senza subire trattamenti preliminari e fosse certa la riutilizzazione senza danni per l'ambiente

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Sottoprodotto: nozione vigente

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Testo Unico Ambientale, art. 183, comma1, lett. p), così come modificato dal D.Lgs n. 4/2008

Sottoprodotto: sono sottoprodotti le sostanze ed i materiali dei quali il produttore non intende disfarsi ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lettera a) [nozione di rifiuto], che soddisfino tutti i seguenti criteri, requisiti e condizioni:
  1. siano originati da un processo non direttamente destinato alla loro produzione;
  2. il loro impiego sia certo, sin dalla fase della produzione, integrale e avvenga direttamente nel corso del processo di produzione o di utilizzazione preventivamente individuato e definito;
  3. soddisfino requisiti merceologici e di qualità ambientale idonei a garantire che il loro impiego non dia luogo ad emissioni e ad impatti ambientali qualitativamente e quantitativamente diversi da quelli autorizzati per l'impianto dove sono destinati ad essere utilizzati;
  4. non debbano essere sottoposti a trattamenti preventivi o a trasformazioni preliminari per soddisfare i requisiti merceologici e di qualità ambientale di cui al punto 3), ma posseggano tali requisiti sin dalla fase della produzione;
  5. abbiano un valore economico di mercato.


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Deposito temporaneo nel D.Lgs. n. 4/08

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Da ultimo sulla nozione di deposito temporaneo è intervenuto il D.Lgs n. 4 del 2008, che:
  • ha uniformato il limite riferito al criterio temporale, sia per i rifiuti pericolosi che per quelli non pericolosi, al periodo di giacenza di tre mesi;
  • ha abrogato la disposizione che consentiva, negli stabilimenti localizzati nelle isole minori, di allontanare i rifiuti entro il termine annuale, indipendentemente dalle quantità in deposito e, soprattutto
  • ha abrogato la disposizione di cui al punto R14 dell’allegato C della parte quarta al D.Lgs 152/06.

La nuova definizione di deposito temporaneo è dettata dall'art. 183, comma 1, lett. m) del Testo Unico Ambientale, così come modificata dal D.Lgs. n. 4/2008:

Deposito temporaneo
il raggruppamento dei rifiuti effettuato, prima della raccolta, nel luogo in cui gli stessi sono prodotti, alle seguenti condizioni:

1) i rifiuti depositati non devono contenere policlorodibenzodiossine, policlorodibenzofurani, policlorodibenzofenoli in quantità superiore a 2,5 parti per milione (ppm), ne' policlorobifenile e policlorotrifenili in quantità superiore a 25 parti per milione (ppm);

2) i rifiuti devono essere raccolti ed avviati alle operazioni di recupero o di smaltimento secondo una delle seguenti modalità alternative, a scelta del produttore, con cadenza almeno trimestrale, indipendentemente dalle quantità in deposito;

  • quando il quantitativo di rifiuti in deposito raggiunga complessivamente i 10 metri cubi nel caso di rifiuti pericolosi o i 20 metri cubi nel caso di rifiuti non pericolosi.
  • In ogni caso, allorché il quantitativo di rifiuti pericolosi non superi i 10 metri cubi l'anno e il quantitativo di rifiuti non pericolosi non superi i 20 metri cubi l'anno, il deposito temporaneo non può avere durata superiore ad un anno;
3) il deposito temporaneo deve essere effettuato per categorie omogenee di rifiuti e nel rispetto delle relative nonne tecniche, nonché, per i rifiuti pericolosi, nel rispetto delle norme che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in essi contenute;

4) devono essere rispettate le norme che disciplinano l'imballaggio e l'etichettatura delle sostanze pericolose;

5) per alcune categorie di rifiuto, individuate con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministero per lo sviluppo economico, sono fissate le modalità di gestione del deposito temporaneo.
***

Natura Giuridica di Andrea Quaranta: Impresa di Consulenza Ambientale.

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Segnalazioni editoriali. Consulting n. 3/2008. Sommario

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È stato da poco pubblicati il n. 3 del 2008 della Rivista Consulting, Geva Edizioni.

Questo è il sommario:

Per chi suona la... Campania - Cronaca di una sentenza annunciata, di Andrea QUARANTA, articolo, di cui ho pubblicato un breve riassunto fra le pagine di Natura Giuridica

Le radiazioni ionizzanti e la radioprotezione, di Sandro SANDRI, interessante articolo in cui si parla degli cause, degli effetti delle radiazioni ionizzanti, e dei dispositivi di protezione

Impresa e azienda - Le problematiche connesse alla cessione del ramo d'azienda, in cui Caterina PISAPIA commenta una recente sentenza della Corte di Cassazione (5932 del 5 marzo 2008).

Stabilizzazione dei rifiuti contenenti amianto - L'impianto mobile ICAM.
In questo articolo Marco TAMMARO illustra le componenti e il funzionamento di un impianto di stabilizzazione dei rifiuti contenenti amianto, i moduli di processo e le caratteristiche dei materiali trattati e dei prodotti ottenibili e i relativi costi.

Nello Speciale è stata pubblicata un’intervista al dottor Felice DI LUCENTE, e si parla di Nucleo Agoralimentare Forestale - Una garanzia in più per la tutela della sicurezza alimentare

Nella rubrica Greenergy, Leonardo EVANGELISTA ci parla della smaterializzazione dell'energia

Il numero 3 del 2008 di Consulting prosegue con un interessante articolo di Massimo Jandolo, in cui l’Autore illustra La tecnologia MBR in materia di depurazione delle acque reflue

Il Direttore Nicola G. GRILLO (oltre all’editoriale, che potete leggere qui) illustra a grandi linee il concetto di discarica in Dicesi discarica...

Il numero di Consulting è completato da un reportage fotografico (Questo non deve mai accadere) e dalla presentazione, da parte di Bruno EVANGELISTA, della Legge n° 46/90 al DM 22 gennaio 2008 - Finalmente molte novità nel settore della sicurezza degli impianti

Non mi resta che augurarvi buona lettura


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Il deposito temporaneo irregolare di rifiuti è un’operazione di recupero (dell’incertezza giuridica?)

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(segue da)

Nonostante il chiarimento relativo alle modalità, con le quali può avvenire il deposito temporaneo (scelta alternativa fra l’opzione quantitativa e quella temporale, sia per i rifiuti pericolosi che per quelli non pericolosi), la disciplina di cui al nuovo T.U.A. ha suscitato alcune perplessità, soprattutto in relazione all’inserimento del deposito temporaneo irregolare di rifiuti fra le operazioni di recupero.

Ciò che destava maggiore preoccupazione era, da un lato, l’utilizzo “disinvolto” della terminologia giuridica e, dall’altro, la cronica incapacità del nostro legislatore di scrivere le norme in modo univoco e coordinato.

Sotto il primo profilo, occorre ricordare che, con la definizione di deposito temporaneo, il legislatore ha espressamente fatto riferimento ad una fase antecedente la gestione dei rifiuti: se viene effettuato in violazione delle condizioni stabilite dalla legge, che ne giustificano il trattamento eccezionale e derogatorio, il deposito temporaneo (irregolare) rientra nella fase di gestione (e deve essere autorizzato).

Al fine di evitare pericolose confusioni terminologiche, il legislatore ha definito l’iniziale ammasso temporaneo di rifiuti, effettuato durante la fase di gestione, deposito preliminare o messa in riserva, a seconda della destinazione ad operazioni di smaltimento o di recupero.

Per tale motivo non sembra opportuno utilizzare l’espressione “deposito temporaneo” per indicare un’operazione di gestione (fra le quali, com’è noto, rientra il recupero).

Ma oltre a tale utilizzo, non corretto dal punto di vista giuridico, non si comprende il motivo che ha indotto il legislatore a inserire il deposito temporaneo irregolare esclusivamente fra le operazioni di recupero, e non anche fra quelle di smaltimento.


Sotto il secondo, devono essere evidenziate le contraddizioni che scaturiscono da una lettura comparata:
  • dell’art. 2, comma 1, lett. g), del D.Lgs. n. 36/2003 (nozione di discarica, che comprende “qualsiasi area ove i rifiuti sono sottoposti a deposito temporaneo per più di un anno”) con quella di cui
  • al punto R14 dell’allegato C della parte quarta del T.U.A. (che prevede l’automatica trasformazione del deposito temporaneo, effettuato senza il rispetto delle condizioni previste dalla normativa, in un’operazione di recupero),
dalla quale emerge che la stessa operazione (deposito temporaneo, effettuato in violazione delle condizioni temporali previste dalla normativa vigente) è:
  • considerata una discarica (se i rifiuti, ammassati “temporaneamente”, sono destinati allo smaltimento), e
  • può essere considerata (alternativamente? sulla base di quali criteri?) una discarica o un’operazione di recupero (se i rifiuti, ammassati “temporaneamente”, sono destinati al recupero).
Tali contraddizioni si riversano, inevitabilmente, sulla realtà quotidiana, in quanto creano confusione:
  • sugli operatori del settore, i quali non sanno a quale regime giuridico (è) può essere sottoposto il “deposito temporaneo” di rifiuti, e a quali sanzioni (sono) possono essere assoggettati nel caso di violazione delle condizioni stabilite per legge;
  • sulle autorità competenti al rilascio delle autorizzazioni, che, nell’incertezza relativa alla qualificazione giuridica da attribuire al deposito temporaneo, effettuato in violazione delle condizioni temporali previste dalla normativa vigente e, comunque, in assenza dell’indicazioni delle precise caratteristiche, che dovrebbero configurare questa nuova figura di “deposito temporaneo irregolare-operazione di recupero R14”, si troveranno di fronte al dilemma di “come autorizzare cosa” e, infine,
  • sugli organi di vigilanza e sul giudice.
(continua)

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Il deposito temporaneo nel Testo Unico Ambientale (prima della modifica)

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L’art. 183, comma 1, lett. m), del Testo Unico Ambientale, nella sua versione originaria, definiva il deposito temporaneo il raggruppamento dei rifiuti effettuato, a determinate condizioni, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti.

Le novità contenute nel nuovo testo riguardavano:

1) le modalità con le quali può avvenire il deposito temporaneo: è stato chiarito, infatti, che l’opzione quantitativa e quella temporale sono fra di loro alternative (sia per i rifiuti pericolosi che per quelli non pericolosi). Questa precisazione esclude la sopravvivenza, dopo il 29 aprile 2006, dell’orientamento interpretativo, nettamente prevalente, della Suprema Corte, secondo la quale dovevano ricorrere, cumulativamente, tanto il requisito quantitativo quanto quello temporale;


2) la maggior ampiezza della definizione, dovuta alla sostituzione del riferimento all’effettuazione del deposito per “tipi omogenei” con quello per “categorie omogenee”;


3) l’introduzione di una nuova figura, quella del “soggetto affidatario del deposito temporaneo”. L’art. 208, comma 17, infatti, dopo aver stabilito che “fatti salvi l’obbligo di tenuta dei registri di carico e scarico da parte dei soggetti di cui all’art. 190 ed il divieto di miscelazione di cui all’art. 187, le disposizioni del presente articolo non si applicano al deposito temporaneo effettuato nel rispetto delle condizioni stabilite dall’articolo 183, comma 1, lettera m)”, analogamente a quanto previsto dal decreto Ronchi, precisa che “la medesima esclusione opera anche quando l’attività di deposito temporaneo nel luogo di produzione sia affidata dal produttore ad altro soggetto autorizzato alla gestione di rifiuti”.


Questa innovazione consente lo spostamento di responsabilità dal produttore del rifiuto al soggetto gestore per tutto ciò che concerne la gestione del deposito temporaneo: tuttavia, per evitare che tale passaggio possa equivalere ad una totale deresponsabilizzazione del produttore, il legislatore ha previsto, in capo a quest’ultimo, una serie di obblighi:

a) innanzitutto – nonostante il deposi
to temporaneo non sia un’attività di gestione, ma vi si ponga a monte – il produttore di rifiuti deve affidare l’attività di deposito temporaneo ad un soggetto autorizzato alla gestione dei rifiuti.
In sostanza, il terzo affidatario deve essere iscritto all’Albo nazionale gestori ambientali, non essendo sufficiente, al riguardo, il possesso di una generica capacità ed idoneità tecnica.
In attesa del futuro regolamento – nel quale saranno definite le attribuzioni e le modalità organizzative dell’Albo, i requisiti, i termini e le modalità di iscrizione, i diritti annuali d’iscrizione, nonché le modalità e gli importi delle garanzie finanziarie che devono essere prestate a favore dello Stato – l’art. 212, comma 10, del T.U.A., stabilisce che “continuano ad applicarsi, per quanto compatibili, le disposizioni del decreto del Ministro dell’Ambiente 28 aprile 1998, n. 406”.
I requisiti e le condizioni per l’iscrizione all’Albo, dunque, sono quelli previsti dall’art. 10 di quest’ultimo, mentre le categorie di attività di gestione dei rifiuti per le quali è richiesta l’iscrizione sono quelle indicate nell’art. 8: il fatto che non sia prevista una specifica categoria per i soggetti affidatari dell’attività di deposito temporaneo di soggetti terzi, e la considerazione che l’art. 208, comma 17, del Testo Unico Ambientale richieda genericamente che il soggetto affidatario sia autorizzato alla gestione dei rifiuti (senza ulteriori specificazioni), sembra indurre alla conclusione che tale soggetto debba essere iscritto nella categoria n. 6 individuata dal D.M. n. 406/98 (gestione di impianti fissi di titolarità di terzi nei quali si effettuano le operazioni di smaltimento e di recupero di cui agli allegati B e C del D.Lgs. n. 22/97).

b) il deposito dei rifiuti deve essere effettuato all’interno del luogo di produzione;

c) il conferimento di rifiuti da parte del produttore all’affidatario del deposito temporaneo costituisce adempimento agli obblighi, di cui all’articolo 188, comma 3. In tal caso l’annotazione delle informazioni sulle caratteristiche qualitative e quantitative dei rifiuti nel registro di carico e scarico devono essere effettuate – da parte di entrambi – entro 24 ore dalla produzione del rifiuto stesso.

4. Infine, la novità più rilevante era costituita dalla previsione di cui al punto R14 dell’allegato C della parte quarta al Testo Unico Ambientale, che inserisce, fra le operazioni di “recupero”, il “deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo dove sono prodotti i rifiuti, qualora non vengano rispettate le condizioni previste dalla normativa vigente”.

(continua)

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Carta da macero: rifiuto o materia prima secondaria?

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La sentenza della Corte di Cassazione che vi propongo oggi è la n. 5804 del 6 febbraio 2008 (Gallotti e altri), relativa alle materia prime secondarie.

Nella sezione pillole di giurisprudenza, di solito mi “limito” ad fornire informazioni – con una breve descrizione della fattispecie – sulle più recenti sentenze della Cassazione, rinviando, per l’approfondimento, in altre sedi (in particolare: vocabolario ambientale)

In questo caso, però, mi sembra doveroso un sia pur breve commento, volto:
  • ad evidenziare come anche le decisioni dei Giudici, a volte, siano criticabili (quando poi si tratta dei Giudici della Suprema Corte di Cassazione…), e
  • a porre l’attenzione sulle conseguenze dannose che possono avere certe interpretazioni forzate del dato normativo (nonostante le leggi, spesso, siano scritte in modo vergognoso…ma questa è un’altra storia...)
Nel caso concreto le conseguenze della sentenza della Cassazione n. 5804 del 2008 si riverberano sull’ambiente, sulle finalità di protezione della natura e dell’ambiente perseguite dalla normativa in materia di gestione dei rifiuti, (in seconda battuta) sull’economia delle aziende coinvolte nella loro gestione.

Il caso

Il Tribunale di Tivoli aveva assolto i sigg. Gallotti, Berardinelli, Mani e Veneziano – perché il fatto non sussiste – dal reato di cui all’art. 51, comma primo lett. a), del D.L.vo n. 22/97, loro ascritto per avere:
  • il Gallotti, quale responsabile della ditta Nuove Cartiere di Tivoli, e
  • gli altri imputati, quali titolari di aziende che procedevano al recupero della carta da macero
effettuato operazioni di smaltimento del predetto materiale costituente rifiuto in assenza della prescritta autorizzazione.

Il giudice di merito:
  • dopo aver osservato che ai costituiscono recupero “le operazioni che utilizzano rifiuti per generare materie prime secondarie"...
  • ha escluso la sussistenza del reato ascritto a tutti gli imputati in base al rilievo che la carta da macero veniva immessa direttamente nel ciclo produttivo senza alcun trattamento preventivo, avendo la stessa funzione della cellulosa e che, pertanto, doveva essere qualificata quale materia prima secondaria.
Avverso la sentenza ha proposto ricorso immediato per Cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Tivoli, il quale osservava che:
  • i materiali di cui alla contestazione rientrano nella categoria dei rifiuti, secondo la classificazione contenuta nel D.M. 5 febbraio 1998 […];
  • il D.L.vo n. 22/97 qualifica smaltimento dei rifiuti le attività preliminari alle operazioni di recupero costituite dalla cernita e adeguamento volumetrico dei rifiuti, che non perdono per tale motivo le loro caratteristiche, sicché nella vigenza del D.L.vo n. 22/97 le attività poste in essere dagli imputati dovevano essere qualificate di smaltimento dei rifiuti, costituendo in particolare un’operazione di recupero la riutilizzazione della carta da macero previo il necessario trattamento, da inquadrarsi tra le operazioni descritte al punto R3 […];
  • anche in applicazione del Testo Unico Ambientale, deve pervenirsi ad analoghe conclusioni nella qualificazione dell’attività posta in essere dagli imputati, in quanto l’art. 183 […] include, tra le operazioni di recupero, la cernita e la selezione dei rifiuti;
  • anche nella vigenza del Testo Unico Ambientale continuano ad applicarsi le disposizioni del DM 5 febbraio 1998 […];
  • infine, se dovesse ritenersi esatta l’interpretazione dell’art. 183 dek Testo Unico Ambientale contenuta nell’impugnata sentenza, con riferimento alla nozione di materia prima secondaria, la norma risulterebbe in contrasto con la direttiva comunitaria in materia di rifiuti, così come interpretata dalla Corte di Giustizia Europea con la sentenza Niselli dell’11 novembre 2004.
La decisione della Corte

La Corte, e questa è la nota dolente, a parere di chi scrive, ha ritenuto fondato il ricorso.
Queste i passaggi fondamentali della decisione:
  1. le operazioni poste in essere dagli imputati dovevano, “senza ombra di dubbio” (sottolinea la Cassazione), essere classificate quale recupero e smaltimento dei rifiuti, nella vigenza del decreto Ronchi e, in quanto tali, erano soggette ad autorizzazione;
  2. la carta, cartone da macero e sostanze simili rientrano nella categoria dei rifiuti ai sensi del D.M. 5 febbraio 1998;
  3. in seguito all’entrata in vigore del Testo Unico Ambientale – che ha introdotto la nozione, tra l’altro, di materia prima secondaria – non si perviene, tuttavia, a conclusioni diverse agli effetti dell’art. 2 c.p.;
  4. ai sensi dell’art. 181, comma 12, del Testo Unico Ambientale “la disciplina in materia di gestione dei rifiuti si applica fino al completamento delle operazioni di recupero, che si realizza quando non sono necessari ulteriori trattamenti perché le sostanze, i materiali e gli oggetti ottenuti possono essere usati in un processo industriale o commercializzati come materia prima secondaria, combustibile o come prodotto da collocare, a condizione che il detentore non se ne disfi o non abbia deciso, o non abbia l’obbligo, di disfarsene”;
  5. ai sensi dell’art. 183 del Testo Unico Ambientale […] costituiscono operazioni di recupero “le operazioni che utilizzano rifiuti per generare materie prime secondarie, combustibili o prodotti attraverso trattamenti meccanici termici, chimici o biologici, incluse la cernita o la selezione, e, in particolare, le operazioni previste nell’Allegato C alla parte quarta del presente decreto”;
  6. è indubbio, pertanto – sostiene la Corte, che le operazioni di cernita e selezione della carta o cartone da macero poste in essere dalle imprese fornitrici della cartiera dovevano inquadrarsi tra quelle di recupero dei rifiuti ai sensi delle disposizioni citate, e, quindi, soggette alla relativa disciplina anche se, in ipotesi, riferibili a materie prime secondarie;
  7. va, infine, osservato che la disciplina in materia di gestione dei rifiuti, ai sensi dell’art. 181, commi 12 e 13, del Testo Unico Ambientale non si applica alle sostanze utilizzabili come materia prima secondaria a condizione che “il detentore non se ne disfi o non abbia deciso, o non abbia l’obbligo, di disfarsene”: nel caso in esame – e con questo la Cassazione chiude il cerchio – si tratta di materiali di cui, in ogni caso, il detentore si era già disfatto, dovendo il termine “disfarsi” essere univocamente riferito al detentore originario della sostanza utilizzabile come materia prima secondaria, sicché il materiale oggetto delle descritte operazioni di recupero non si sottrae alla applicazione della normativa in materia di rifiuti.
In cosa, secondo me, ha sbagliato la Cassazione?

In sostanza, la Cassazione ha affermato che quando:
  • materiali prodotti da terzi (nella specie: carta da macero)
  • oggetto di attività di cernita e di selezione
  • che vengono successivamente conferiti ad un’impresa (nella specie: una cartiera)
  • e utilizzati nel ciclo produttivo di quest’ultima
ricorre un’ipotesi di gestione di rifiuti e, quindi, non è invocabile la disciplina delle materie prime secondarie.

Come a dire: l’attività di recupero effettuata ha generato rifiuti….

Quale sarebbe, dunque, il senso dell’attività di recupero?

Occorre evidenziare che il concetto di materie prime secondarie, per definizione, presuppone sempre l’esistenza di un rifiuto, secondo questo schema:

rifiuto --> attività di recupero --> generazione di una materia prima secondaria.

Se così non fosse, se, cioè, un materiale derivante da un’attività di recupero, nel rispetto degli standards stabiliti per legge, e riutilizzato in un ciclo produttivo fosse considerato (come ha fatto la Cassazione nel caso di specie…) un rifiuto, che senso avrebbe l’attività di recupero?

Il discorso, mi rendo conto, è complesso e investe profili giuridici che devono essere approfonditi: cosa che non è gestibile attraverso lo strumento del blog, che per sua natura è dinamico e non idoneo ad analisi tecnico-giuridiche.

Per il momento mi “limito” a segnalare il problema, e a rimandare ad un interessante articolo di Paola Ficco su sito di Reteambiente

Ma di certo non mancheranno approfondimenti anche sul sito di Giuristi Ambientali (con il quale collaboro da ormai quasi cinque anni).

Testo integrale della sentenza 5804 del 06 febbraio 2008.


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Deposito temporaneo, discarica e paradossi interpretativi

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Il D.Lgs. n. 36/2003 e la successiva giurisprudenza

L’art. 2, comma 1, lett. g), del D.Lgs. n. 36/2003, nel recepire la direttiva n. 1999/31/CE, ha definito, per la prima volta, la nozione di discarica, caratterizzata dai seguenti elementi:

1) la discarica è l’area adibita a smaltimento dei rifi
uti mediante operazioni di deposito sul suolo o nel suolo. Tale nozione comprende:
  • la zona interna al luogo di produzione dei rifiuti adibita allo smaltimento dei medesimi da parte del produttore degli stessi, nonché
  • qualsiasi area ove i rifiuti sono sottoposti a deposito temporaneo per più di un anno.
2. Sono esclusi da tale definizione:
  • gli impianti in cui i rifiuti sono scaricati al fine di essere preparati per il successivo trasporto in un impianto di recupero, trattamento o smaltimento, e
  • lo stoccaggio di rifiuti in attesa di recupero o trattamento per un periodo inferiore a tre anni come norma generale, o
  • lo stoccaggio di rifiuti in attesa di smaltimento per un periodo inferiore a un anno.
Appare evidente che, (anche) in questo caso, il testo non è dei più chiari.
In relazione al punto sub 1, secondo pallino, in particolare, parte della dottrina ha affermato che la definizione di discarica “assume una importanza particolare, perché finalmente consente di delimitare con chiarezza, in positivo, una serie di comportamenti su cui regnava confusione ed incertezza [...] L’articolo 2 sancisce anche che, trascorso questo limite massimo di 1 anno, il deposito temporaneo viene considerato una vera e propria discarica di rifiuti; si configura cioè non un deposito incontrollato, come sostiene la Cassazione, ma una atti
vità di gestione-smaltimento...di rifiuti che necessita, in primo luogo, di autorizzazione”.


In senso contrario è stato osservato che “se da un lato il XIV considerando della direttiva del 1999 dispone che "le aree adibite a deposito temporaneo di rifiuti dovranno essere conformi ai requisiti di cui alla direttiva 75/442/CEE", il che legittima la tesi dell'automatismo tra deposito temporaneo ultrannuale e discarica, dall'altro lato si potrebbe pensare che la direttiva non intendesse riferirsi all'istituto del deposito temporaneo - trasfuso nell'art. 6, lett. m), D.Lgs. 22/1997 - ma abbia invece usato quell'espressione per connotare in generale le situazioni di stoccaggio provvisorio”.

In seguito all’entrata in vigore del D.Lgs n. 36/2003, la Corte di Cassazione (Cass. Pen., Sez. III, 17 novembre 2004, n. 44548), ha precisato che “il raggruppamento dei rifiuti nel luogo dove sono prodotti, se non supera l’anno e ricorrono le altre condizioni previste dalla norma, non è soggetto ad alcuna autorizzazione, ma solo all’obbligo del registro; se supera l’anno diventa discarica punibile ex. art. 51, terzo comma, del D.Lgs. n. 22/97; se non supera l’anno, ma evidenzia il mancato rispetto degli altri limiti previsti dalla norma, diventa deposito incontrollato punibile a norma del secondo comma del medesimo art. 51”.

In questo modo, la Cassazione ha sancito che, allo scadere del termine annuale, un deposito temporaneo si trasforma automaticamente in discarica, e, quindi, necessita dell’autorizzazione.

Commentando questa sentenza, una parte della dottrina ha messo in rilievo le contraddizioni in cui, ancora una volta, è incorso il nostro legislatore che, attraverso “la stratificazione di norme, spesso attuata senza preventivo attento coordinamento, ha portato a dei paradossi interpretativi ed applicativi che producono effetti immediati nella operatività quotidiana delle imprese, della P.A. e degli organi di vigilanza”.

In particolare, si è sottolineato, il fatto che la definizione di discarica (identica a quella stabilita dal legislatore europeo) non riporti alcun dato quantitativo (contenuto, invece, nel “nostrano” deposito temporaneo), ha creato un’imbarazzante situazione di “nonsense interpretativo”, alimentando l’instabilità legislativa, e, di conseguenza, l’incertezza giuridica, che da sempre contraddistinguono la normativa sull’ambiente.


In sostanza, gli autori hanno evidenziato che, applicando alla lettera la definizione di discarica, si giungerebbe alla conclusione che qualsiasi area in cui i rifiuti sono sottoposti a deposito temporaneo per più di un anno si trasformerebbe automaticamente in una discarica abusiva (seguendo questa logica, anche un deposito temporaneo di un modesto quantitativo di rifiuti – ad es. tre metri cubi di imballaggi – sarebbe considerato una discarica abusiva se protratto per più di un anno – con tutte le gravi conseguenze dal punto di vista penale connesse alla realizzazione di una discarica abusiva).

Un’interpretazione acritica del dato letterale della norma, d’altro canto, condurrebbe al paradosso opposto: fino alla scadenza dell’anno si verserebbe in un’ipotesi di deposito temporaneo – e non si sarebbe, quindi, in presenza di una discarica, né legale, né abusiva – anche nell’ipotesi di accumulo di un enorme quantitativo di rifiuti pericolosi per un periodo inferiore all’anno.


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L'ondivago orientamento della Cassazione sul deposito temporaneo irregolare

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Nel caso di superamento delle condizioni quantitative e temporali stabilite dalla legge, la Suprema Corte di Cassazione non si è espressa univocamente:

a) un primo indirizzo giurisprudenziale del giudice di legittimità equiparava il deposito temporaneo irregolare allo stoccaggio non autorizzato: in tale caso, era prevista l’applicazione della sanzione di cui all’art. 51, comma 1, del D.Lgs Ronchi (Cass. Pen., Sez. III, n. 3333/2004; Cass. Sez. III, sent. 07140 del 19/06/2000, Eterno, rv. 216977)


b) un secondo orientamento riteneva, invece, che l’irregolarità trasformasse il deposito temporaneo in un’ipotesi di deposito incontrollato, punito dall’art. 51, comma 2, del D.Lgs 22/97 (Cass. Pen., Sez. III, n. 37879/2004: vale a dire con la stessa pena prevista sub a), in virtù del richiamo effettuato, nel comma 2, alla pena prevista nel comma 1.)
D’altronde, a tale proposito, la stessa Cassazione ha sottolineato che “la questione relativa alla esatta qualificazione della condotta determinante un deposito temporaneo di rifiuti non conforme alle disposizioni di legge è puramente teorica, in quanto le sanzioni previste per la gestione di rifiuti non autorizzata con riferimento allo stoccaggio degli stessi (articolo 51, comma primo D.Lgs n. 22/97) e per il deposito incontrollato (artt. 14 e 51, comma secondo D.Lgs 22/97) sono identiche Cass. Pen., Sez. III, sentenza n. 2033 del 18 gennaio 2006”.

c) infine, un terzo orientamento – peraltro rimasto circoscritto, e divenuto “recessivo” rispetto ai primi due – escludeva tout court che il semplice superamento dei limiti quantitativi e temporali potesse configurare i reati di stoccaggio non autorizzato o deposito incontrollato: di conseguenza non era ritenuto sanzionabile (Cass. Pen., Sez. III, n. 12538/98)

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Vocabolario ambientale – Pillole di giurisprudenza: l'eccezionalità del deposito temporaneo di rifiuti

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La successiva giurisprudenza della Cassazione conferma il carattere eccezionale del deposito temporaneo, secondo le indicazioni interpretative date dalla Corte di Giustizia.

Nella sentenza Capoccia (05 aprile 2001, n. 13808), infatti, la terza sezione penale della Corte di Cassazione ha sottolineato che “il deposito temporaneo previsto dall’art. 6 D.Lgs. n. 22/97 rappresenta una ipotesi a carattere eccezionale e derogatorio rispetto alle ordinarie attività di «gestione» dei rifiuti previste dalla medesima norma e soggette al regime autorizzatorio delineato dall’art. 28, penalmente sanzionato in caso di violazioni; per ritenere sussistenti i presupposti in fatto ed in diritto che legittimano tale figura in relazione ad un considerevole quantitativo di rifiuti propri depositati da un’azienda nella propria area, deve sussistere il rigoroso e puntuale soddisfacimento di tutte le condizioni tecniche, quantitative e temporali previste dal citato art. 6 decreto-rifiuti con conseguente doverosa verifica sia nei documenti aziendali che nelle condizioni che danno luogo alla formazione dei rifiuti presso quel sito; in difetto, trattasi di ordinaria attività di gestione di rifiuti svolta in modo illecito e soggetta alle sanzioni penali conseguenti (nel caso di specie, discarica abusiva ex art. 51, 3º comma, D.Lgs. n. 22/97) ”.

Anche per la successiva sentenza Bistolfi (Cass. Pen., Sez. III, 10 ottobre 2001, n. 2597) “il deposito temporaneo di rifiuti aziendali rappresenta deroga di eccezione rispetto all’ordinario regime di gestione dei rifiuti sulla base di alcuni parametri quantitativi e temporali delineati dal D.Lgs. n. 22/97, con la conseguenza che un accumulo di rifiuti al di fuori del rispetto di tali presupposti formali e sostanziali costituisce discarica abusiva in violazione del sistema gestionale ed autorizzatorio previsto dalla normativa vigente ”.


La sentenza Guarracino (Cass. Pen., Sez. III, 29 ottobre 2002, n. 1359), in questo panorama giurisprudenziale, ribadisce che “la disciplina sul deposito temporaneo prevista dall’art. 6, lett. m), n. 3, D.Lgs. n. 22/1997 va intesa nel senso che il deposito temporaneo di rifiuti non pericolosi può essere mantenuto fino al termine massimo di un anno solo qualora in tutto questo arco temporale, e cioè complessivamente, non venga superato il limite di venti metri cubi, assumendo autonomo rilievo la cadenza almeno trimestrale prevista nella prima parte della disposizione solo quando i vari conferimenti siano tutti inferiori a venti metri cubi e siano avviati alle operazioni di recupero o smaltimento prima di raggiungere il suddetto limite quantitativo, mentre in ogni caso deve essere effettuato l’avviamento quando il limite di venti metri cubi venga raggiunto ”.

La sentenza Costa (Cass. Pen., Sez. III, 26 febbraio 2003, n. 84), infine, nell’affermare che il parametro quantitativo non costituisce una semplice prescrizione per i gestori di deposito temporaneo, ma, al contrario, una vera e propria condicio sine qua non, la cui violazione comporta la non configurabilità del deposito temporaneo, sancisce la necessaria sussistenza di tutte le condizioni richieste dall’art. 6, comma 1, lett. m.) al fine della configurazione del deposito temporaneo.

(continua)

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Vocabolario ambientale – Pillole di giurisprudenza: il deposito temporaneo di rifiuti (la sentenza della Cassazione n. 4957 del 2000. Rigotti)

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Dopo aver cominciato ad analizzare l'originaria definizione di deposito temporaneo, e aver preso in esame la modifica delle condizioni necessarie ai fini della configurazione del deposito temporaneo, intervenuta con il D.Lgs. n. 389/97, il c.d. “Ronchi bis”, oggi farò un breve accenno alla prima importante sentenza della Cassazione in materia di deposito temporaneo, che risale al gennaio del 2000 (Cass. Pen., Sez. III, 21 gennaio 2000, n. 4957).

La Cassazione, dopo aver ricostruito le tappe fondamentali dell’evoluzione della normativa sul deposito temporaneo, ha optato per una lettura della norma che valorizza un’“esegesi complessiva della disciplina del deposito temporaneo, quale risulta, nel pensiero del legislatore, in armonia con diritti fondamentali tutelati dalla Costituzione e con i principi comunitari”, quali risultano esposti dalla citata pronuncia della Corte di Giustizia europea.

Secondo l’interpretazione della Suprema Corte, il punto di partenza è costituito dalla seconda parte del n. 3, in cui è prevista la durata massima di un anno del deposito temporaneo, qualora i rifiuti non pericolosi depositati non superino complessivamente, nell’arco di tutto l’anno i 20 metri cubi (unitamente all’eccezione dovuta alle particolari difficoltà di trasporto per le isole minori, per le quali il termine massimo è sempre identico, “indipendentemente dalle quantità” complessivamente depositate).

Il legislatore, quindi – prosegue la Suprema Corte – “considera accettabile, in quanto poco rischioso per l’ambiente e conforme ai principi sanciti dagli artt. 4 e 8 della direttiva 75/442, un deposito temporaneo che, senza troppi obblighi e controlli ed in deroga all’art. 8 della direttiva citata, non superi come quantità complessiva i venti metri cubi, consentendone una durata superiore al limite trimestrale e fino al massimo di un anno, ove non superi, complessivamente, in questo arco temporale detta quantità, salvo l’eccezione, relativa sempre alla quantità complessiva, contemplata per le isole minori”.


Qualora, in qualsiasi arco temporale, questo quantitativo venga superato, “non si può usufruire di una disciplina permissiva e derogatoria senza contravvenire ad alcuni principi comunitari”.

È, quindi, alla luce di questa regola generale, costituente il fondamento della particolare normativa sul deposito temporaneo, che si deve interpretare la prima parte della terza condizione stabilita dall’art. 6, lett. m), del D.L.vo n. 22/97.
Le due alternative devono essere interpretate nel senso che “i rifiuti non pericolosi devono essere raccolti ed avviati alle operazioni di recupero o di smaltimento con cadenza almeno trimestrale indipendentemente dalle quantità in deposito, cioè anche se non superano i venti metri cubi (Vale a dire:
a) indipendentemente dal raggiungimento delle quantità massime consentite in deposito ovvero
b) in alternativa, in ogni caso quando il quantitativo di rifiuti non pericolosi raggiunge i venti metri cubi)”.

Pertanto “la seconda parte della condizione n. 3 introduce eccezione al limite temporale, consentendo il deposito temporaneo di rifiuti non pericolosi, qualora gli stessi in tutto l’arco temporale e cioè complessivamente non superino i venti metri cubi, e palesa in maniera ancor più evidente come sia la determinazione quantitativa quella decisiva”.

In conclusione, si può affermare che “la cadenza trimestrale per aversi un deposito temporaneo (di rifiuti non pericolosi) – di cui alla prima parte del periodo di cui alla condizione n. 3 – finirà con l’assumere un autonomo rilievo solo quando i vari conferimenti siano tutti inferiori a venti metri cubi ed avviati alle operazioni di recupero o smaltimento prima di raggiungere detto limite quantitativo, sicché, ove non si siano superati complessivamente i venti metri cubi, sarà possibile mantenere il deposito temporaneo per il termine massimo di un anno, mentre, in ogni caso, si deve effettuare detto avviamento quando si raggiungono i venti metri cubi”.

(continua)
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