L'ondivago orientamento della Cassazione sul deposito temporaneo irregolare

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Nel caso di superamento delle condizioni quantitative e temporali stabilite dalla legge, la Suprema Corte di Cassazione non si è espressa univocamente:

a) un primo indirizzo giurisprudenziale del giudice di legittimità equiparava il deposito temporaneo irregolare allo stoccaggio non autorizzato: in tale caso, era prevista l’applicazione della sanzione di cui all’art. 51, comma 1, del D.Lgs Ronchi (Cass. Pen., Sez. III, n. 3333/2004; Cass. Sez. III, sent. 07140 del 19/06/2000, Eterno, rv. 216977)


b) un secondo orientamento riteneva, invece, che l’irregolarità trasformasse il deposito temporaneo in un’ipotesi di deposito incontrollato, punito dall’art. 51, comma 2, del D.Lgs 22/97 (Cass. Pen., Sez. III, n. 37879/2004: vale a dire con la stessa pena prevista sub a), in virtù del richiamo effettuato, nel comma 2, alla pena prevista nel comma 1.)
D’altronde, a tale proposito, la stessa Cassazione ha sottolineato che “la questione relativa alla esatta qualificazione della condotta determinante un deposito temporaneo di rifiuti non conforme alle disposizioni di legge è puramente teorica, in quanto le sanzioni previste per la gestione di rifiuti non autorizzata con riferimento allo stoccaggio degli stessi (articolo 51, comma primo D.Lgs n. 22/97) e per il deposito incontrollato (artt. 14 e 51, comma secondo D.Lgs 22/97) sono identiche Cass. Pen., Sez. III, sentenza n. 2033 del 18 gennaio 2006”.

c) infine, un terzo orientamento – peraltro rimasto circoscritto, e divenuto “recessivo” rispetto ai primi due – escludeva tout court che il semplice superamento dei limiti quantitativi e temporali potesse configurare i reati di stoccaggio non autorizzato o deposito incontrollato: di conseguenza non era ritenuto sanzionabile (Cass. Pen., Sez. III, n. 12538/98)

(continua)

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