Vocabolario ambientale – Pillole di giurisprudenza: l'eccezionalità del deposito temporaneo di rifiuti

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La successiva giurisprudenza della Cassazione conferma il carattere eccezionale del deposito temporaneo, secondo le indicazioni interpretative date dalla Corte di Giustizia.

Nella sentenza Capoccia (05 aprile 2001, n. 13808), infatti, la terza sezione penale della Corte di Cassazione ha sottolineato che “il deposito temporaneo previsto dall’art. 6 D.Lgs. n. 22/97 rappresenta una ipotesi a carattere eccezionale e derogatorio rispetto alle ordinarie attività di «gestione» dei rifiuti previste dalla medesima norma e soggette al regime autorizzatorio delineato dall’art. 28, penalmente sanzionato in caso di violazioni; per ritenere sussistenti i presupposti in fatto ed in diritto che legittimano tale figura in relazione ad un considerevole quantitativo di rifiuti propri depositati da un’azienda nella propria area, deve sussistere il rigoroso e puntuale soddisfacimento di tutte le condizioni tecniche, quantitative e temporali previste dal citato art. 6 decreto-rifiuti con conseguente doverosa verifica sia nei documenti aziendali che nelle condizioni che danno luogo alla formazione dei rifiuti presso quel sito; in difetto, trattasi di ordinaria attività di gestione di rifiuti svolta in modo illecito e soggetta alle sanzioni penali conseguenti (nel caso di specie, discarica abusiva ex art. 51, 3º comma, D.Lgs. n. 22/97) ”.

Anche per la successiva sentenza Bistolfi (Cass. Pen., Sez. III, 10 ottobre 2001, n. 2597) “il deposito temporaneo di rifiuti aziendali rappresenta deroga di eccezione rispetto all’ordinario regime di gestione dei rifiuti sulla base di alcuni parametri quantitativi e temporali delineati dal D.Lgs. n. 22/97, con la conseguenza che un accumulo di rifiuti al di fuori del rispetto di tali presupposti formali e sostanziali costituisce discarica abusiva in violazione del sistema gestionale ed autorizzatorio previsto dalla normativa vigente ”.


La sentenza Guarracino (Cass. Pen., Sez. III, 29 ottobre 2002, n. 1359), in questo panorama giurisprudenziale, ribadisce che “la disciplina sul deposito temporaneo prevista dall’art. 6, lett. m), n. 3, D.Lgs. n. 22/1997 va intesa nel senso che il deposito temporaneo di rifiuti non pericolosi può essere mantenuto fino al termine massimo di un anno solo qualora in tutto questo arco temporale, e cioè complessivamente, non venga superato il limite di venti metri cubi, assumendo autonomo rilievo la cadenza almeno trimestrale prevista nella prima parte della disposizione solo quando i vari conferimenti siano tutti inferiori a venti metri cubi e siano avviati alle operazioni di recupero o smaltimento prima di raggiungere il suddetto limite quantitativo, mentre in ogni caso deve essere effettuato l’avviamento quando il limite di venti metri cubi venga raggiunto ”.

La sentenza Costa (Cass. Pen., Sez. III, 26 febbraio 2003, n. 84), infine, nell’affermare che il parametro quantitativo non costituisce una semplice prescrizione per i gestori di deposito temporaneo, ma, al contrario, una vera e propria condicio sine qua non, la cui violazione comporta la non configurabilità del deposito temporaneo, sancisce la necessaria sussistenza di tutte le condizioni richieste dall’art. 6, comma 1, lett. m.) al fine della configurazione del deposito temporaneo.

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