Vocabolario ambientale – Pillole di giurisprudenza: il deposito temporaneo di rifiuti (la sentenza della Cassazione n. 4957 del 2000. Rigotti)

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Dopo aver cominciato ad analizzare l'originaria definizione di deposito temporaneo, e aver preso in esame la modifica delle condizioni necessarie ai fini della configurazione del deposito temporaneo, intervenuta con il D.Lgs. n. 389/97, il c.d. “Ronchi bis”, oggi farò un breve accenno alla prima importante sentenza della Cassazione in materia di deposito temporaneo, che risale al gennaio del 2000 (Cass. Pen., Sez. III, 21 gennaio 2000, n. 4957).

La Cassazione, dopo aver ricostruito le tappe fondamentali dell’evoluzione della normativa sul deposito temporaneo, ha optato per una lettura della norma che valorizza un’“esegesi complessiva della disciplina del deposito temporaneo, quale risulta, nel pensiero del legislatore, in armonia con diritti fondamentali tutelati dalla Costituzione e con i principi comunitari”, quali risultano esposti dalla citata pronuncia della Corte di Giustizia europea.

Secondo l’interpretazione della Suprema Corte, il punto di partenza è costituito dalla seconda parte del n. 3, in cui è prevista la durata massima di un anno del deposito temporaneo, qualora i rifiuti non pericolosi depositati non superino complessivamente, nell’arco di tutto l’anno i 20 metri cubi (unitamente all’eccezione dovuta alle particolari difficoltà di trasporto per le isole minori, per le quali il termine massimo è sempre identico, “indipendentemente dalle quantità” complessivamente depositate).

Il legislatore, quindi – prosegue la Suprema Corte – “considera accettabile, in quanto poco rischioso per l’ambiente e conforme ai principi sanciti dagli artt. 4 e 8 della direttiva 75/442, un deposito temporaneo che, senza troppi obblighi e controlli ed in deroga all’art. 8 della direttiva citata, non superi come quantità complessiva i venti metri cubi, consentendone una durata superiore al limite trimestrale e fino al massimo di un anno, ove non superi, complessivamente, in questo arco temporale detta quantità, salvo l’eccezione, relativa sempre alla quantità complessiva, contemplata per le isole minori”.


Qualora, in qualsiasi arco temporale, questo quantitativo venga superato, “non si può usufruire di una disciplina permissiva e derogatoria senza contravvenire ad alcuni principi comunitari”.

È, quindi, alla luce di questa regola generale, costituente il fondamento della particolare normativa sul deposito temporaneo, che si deve interpretare la prima parte della terza condizione stabilita dall’art. 6, lett. m), del D.L.vo n. 22/97.
Le due alternative devono essere interpretate nel senso che “i rifiuti non pericolosi devono essere raccolti ed avviati alle operazioni di recupero o di smaltimento con cadenza almeno trimestrale indipendentemente dalle quantità in deposito, cioè anche se non superano i venti metri cubi (Vale a dire:
a) indipendentemente dal raggiungimento delle quantità massime consentite in deposito ovvero
b) in alternativa, in ogni caso quando il quantitativo di rifiuti non pericolosi raggiunge i venti metri cubi)”.

Pertanto “la seconda parte della condizione n. 3 introduce eccezione al limite temporale, consentendo il deposito temporaneo di rifiuti non pericolosi, qualora gli stessi in tutto l’arco temporale e cioè complessivamente non superino i venti metri cubi, e palesa in maniera ancor più evidente come sia la determinazione quantitativa quella decisiva”.

In conclusione, si può affermare che “la cadenza trimestrale per aversi un deposito temporaneo (di rifiuti non pericolosi) – di cui alla prima parte del periodo di cui alla condizione n. 3 – finirà con l’assumere un autonomo rilievo solo quando i vari conferimenti siano tutti inferiori a venti metri cubi ed avviati alle operazioni di recupero o smaltimento prima di raggiungere detto limite quantitativo, sicché, ove non si siano superati complessivamente i venti metri cubi, sarà possibile mantenere il deposito temporaneo per il termine massimo di un anno, mentre, in ogni caso, si deve effettuare detto avviamento quando si raggiungono i venti metri cubi”.

(continua)
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