Vocabolario ambientale: il deposito temporaneo di rifiuti (2). Il "Ronchi bis" e l'intervento della Corte di Giustizia

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Nel post precedente ho delineato la ratio legis del deposito temporaneo, e ho cominciato ad analizzare l'originaria definizione.
Oggi prenderò in esame la modifica delle condizioni necessarie ai fini della configurazione del deposito temporaneo, intervenuta con il D.Lgs. n. 389/97, il c.d. “Ronchi bis”.


In seguito alla nota della Commissione europea n. 6465 del 29 settembre 1997 – con la quale sono stati formulati alcuni rilievi critici sul D.Lgs. n. 22/97, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 169 del trattato dell'U.E. – è stato emanato il D.Lgs n. 389/97, con lo scopo di adottare le opportune disposizioni integrative e correttive del decreto Ronchi e di chiarire i problemi operativi e interpretativi emersi nella prima fase di applicazione della nuova normativa sui rifiuti.


Per quanto concerne il deposito temporaneo di rifiuti, i punti n. 2 e 3 dell’art. 6, comma 1, lett. sono stati riformulati nel senso che i rifiuti devono essere raccolti ed avviati alle operazioni di recupero o di smaltimento:
  • con cadenza almeno bimestrale (per i rifiuti pericolosi) o trimestrale (per i rifiuti non pericolosi) indipendentemente dalle quantità in deposito, ovvero, in alternativa,
  • quando il quantitativo di rifiuti in deposito raggiunge i 10 metri cubi (per i rifiuti pericolosi) o i 20 (per i rifiuti non pericolosi);
  • il termine di durata del deposito temporaneo é di un anno se il quantitativo di rifiuti in deposito non supera i 10 (20) metri cubi nell'anno o se, indipendentemente dalle quantità, il deposito temporaneo é effettuato in stabilimenti localizzati nelle isole minori.

In seguito a tale modifica, parte della dottrina ha ritenuto definitivamente chiarita la duplicità di alternative (quantitativa e temporale), evidenziando l’inutilità del limite quantitativo e la sostanziale coincidenza dei termini “raggiunge” e “non supera” i 10 (20) metri cubi.
In sostanza, tale orientamento proponeva una diversa lettura della norma, nel senso che, ove nel corso di tutto l’anno non fossero stati superati i 10 (20) metri cubi, i rifiuti potevano essere tenuti in deposito temporaneo per un termine maggiore di due (tre) mesi fino ad un anno.

Altra dottrina, invece, faceva rilevare che il dato testuale creava, da un lato, un’alternativa in realtà inesistente, e attribuiva, dall’altro, un’interpretazione abrogante al limite quantitativo, ponendosi, in questo modo, in contrasto con i principi comunitari e con il fondamentale diritto alla salute.

L’intervento della Corte di Giustizia europea

Con la sentenza del 9 ottobre 1999, la Corte di Giustizia – dopo aver specificato che il deposito temporaneo precede la gestione dei rifiuti e costituisce, perciò, “un'operazione preparatoria ad una delle operazioni di recupero o di smaltimento elencate negli allegati II A e II B, punti da D 1 a D 15 e, rispettivamente, da R1 a R13, della direttiva 75/442” – ha sottolineato che “la nozione di deposito temporaneo deve interpretarsi in modo restrittivo e deve rispettare i principi menzionati all'art. 130 R del Trattato CE […].
Gli Stati membri, che sono tenuti a garantire l'effetto utile della direttiva 75/442, in particolare dei principi generali enunciati al suo art. 4, devono quindi adottare disposizioni sufficientemente rigorose per evitare che le imprese possano fare un uso abusivo della deroga prevista da tale direttiva in caso di deposito temporaneo […]
Se è vero che le imprese che detengono rifiuti e che procedono al loro deposito temporaneo non sono soggette all'obbligo di registrazione o d'autorizzazione previsto dalla direttiva 75/442, non è men vero che tutte le operazioni di deposito, indipendentemente dal fatto che siano effettuate a titolo temporaneo o preliminare, nonché le operazioni di gestione di rifiuti ai sensi dell'art. 1, lett. d), di tale direttiva, sono soggette al rispetto dei principi della precauzione e dell'azione preventiva che l'art. 4 della direttiva 75/442 mira ad attuare e, in particolare, agli obblighi che risultano da questa stessa norma nonché dall'art. 8 della detta direttiva”.

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(continua)