Pillole di Giurisprudenza. Gestione dei rifiuti: Sottoprodotto. Scarti di marmo. Sentenza della Cassazione n. 38511 del 2007 (Castiglione)

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Oggi vi propongo un’altra sentenza relativa alla definizione di sottoprodotto (sentenza n. 38511 del 2007, Castiglione).

Il caso


Questa sentenza riguarda gli scarti della lavorazione del marmo, in relazione ai quali il Sig. Castiglione era stato condannato per averli depositati in modo incontrollato.

Nell’appello presentato dal Castiglione si evidenziava che:
  • gli scarti di lavorazione, consistenti in pezzatura di marmo, erano stati raccolti e accumulati per essere successivamente riutilizzati;
  • mancava qualsiasi misurazione dei materiali complessivamente rinvenuti, così come mancava ogni accertamento circa la bonifica dei luoghi.
La Corte di Appello, invece, ha ritenuto che, sulla base delle dichiarazioni testimoniali in atto, sussistessero in atti sufficienti prove della commissione dei reati.

Il Sig. Castiglione ha presentato ricorso per Cassazione sostenendo, in estrema sintesi, che:
  • la società da lui amministrata ha sempre conferito gli scarti della lavorazione del marmo presso impianti autorizzati: i materiali accumulati costituivano “sottoprodotti” destinati ad essere riutilizzati senza alcuna preventiva trasformazione, così che - pur comparendo gli scarti di lavorazione del marmo all’interno del catalogo europeo dei rifiuti - nel caso in esame non può parlarsi di “rifiuti” in senso tecnico […]
La Cassazione, effettuata una disamina delle questioni prettamente processuali, in relazione alla nozione di sottoprodotto ha evidenziato quanto segue:
  1. la nozione di “sottoprodotto” da lavorazione, che escluderebbe per i materiali depositati la natura di “rifiuto”, è strettamente legata alla prova positiva della destinazione, senza necessità di ulteriore trasformazione, dei materiali stessi all’impiego nel ciclo produttivo aziendale o alla destinazione a terzi per l’impiego diretto;
  2. In tal senso la Terza Sezione Penale della Cassazione si è più volte pronunciata (Palladino) correttamente attribuendo portata restrittiva ad una nozione di sottoprodotto che rappresenta una vera e propria eccezione rispetto all’ordinaria nozione di rifiuto ed alle cautele che da questa derivano a tutela dell’ambiente.
Di conseguenza, la perdurante presenza di consistenti quantità di scarti di produzione e le caratteristiche di tale materiale hanno giustificato la valutazione della Corte territoriale contraria all’assunto difensivo: la Cassazione, pertanto, ha dichiarato il ricorso inammissibile.

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