Oggi vi propongo un’interessante sentenza della Cassazione in materia di deposito di rifiuti (sentenza n. 21024 del 2004, Eoli).
Il caso
Nel 2003 la corte d'appello di Brescia ha integralmente confermato la sentenza resa nel 2001 dal tribunale di Mantova, che aveva dichiarato Oreste Eoli colpevole per aver esercitato, senza autorizzazione, un deposito temporaneo di rifiuti non pericolosi, derivanti dalla attività di produzione di calze e collants della società, per una volumetria superiore a 20 metri cubi, per un periodo superiore a tre mesi.
Nel ricorso per Cassazione i difensori dell'Eoli hanno, in estrema sintesi, sostenuto:
- l’illegittimità e la contrarietà alle direttive comunitarie dell’equiparazione del deposito temporaneo irregolare alle ipotesi di gestione o stoccaggio o deposito preliminare finalizzati allo smaltimento dei rifiuti;
- la violazione del principio di tassatività della legge penale, in quanto la disposizione che regola il deposito temporaneo (allora, l’art. 6 lett. m), del decreto Ronchi) è priva di specifica sanzione (l'applicazione al deposito temporaneo del trattamento penale previsto per l'abbandono o il deposito incontrollato dei rifiuti configura, secondo la difesa dell’Eoli, una interpretazione in malam partem non consentita)
- la violazione e la falsa applicazione della direttiva comunitaria 75/442 […], che detta nozioni di deposito temporaneo irregolare e deposito preliminare diverse da quelle adottate dalla sentenza impugnata.
Tralasciando, in questa sede, l’analisi approfondita di tutte le questioni affrontate dalla Cassazione (attinenti a profili prettamente giuridici, relativ alla esatta qualificazione della violazione contestata all’Eoli), occorre evidenziare i passaggi fondamentali seguiti dalla Cassazione nel rigettare il ricorso.
1. la disciplina sui rifiuti introdotta dal D.Lgs. 22/1997 definisce esattamente lo smaltimento dei rifiuti (per il quale è necessario attivare una procedura di autorizzazione più o meno semplificata) come un'attività che comprende una delle operazioni pratiche elencate nell'Allegato "B" (che include quattordici operazioni, che vanno dalla discarica sul suolo all'incenerimento, oltre al deposito preliminare dei rifiuti in attesa di una delle operazioni predette.
2. dalla nozione di deposito preliminare però è espressamente escluso il deposito temporaneo, inteso come raggruppamento dei rifiuti effettuato, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti, purché siano rispettate alcune condizioni dettate dalla lettera m) dell'art. 6 in relazione alla qualità dei rifiuti, al tempo di giacenza, alla quantità dell'accumulo, alla omogeneità dei tipi di rifiuti accumulati, nonché all'imballaggio e alla etichettatura per i rifiuti pericolosi.
Il caso
Nel 2003 la corte d'appello di Brescia ha integralmente confermato la sentenza resa nel 2001 dal tribunale di Mantova, che aveva dichiarato Oreste Eoli colpevole per aver esercitato, senza autorizzazione, un deposito temporaneo di rifiuti non pericolosi, derivanti dalla attività di produzione di calze e collants della società, per una volumetria superiore a 20 metri cubi, per un periodo superiore a tre mesi.
Nel ricorso per Cassazione i difensori dell'Eoli hanno, in estrema sintesi, sostenuto:
- l’illegittimità e la contrarietà alle direttive comunitarie dell’equiparazione del deposito temporaneo irregolare alle ipotesi di gestione o stoccaggio o deposito preliminare finalizzati allo smaltimento dei rifiuti;
- la violazione del principio di tassatività della legge penale, in quanto la disposizione che regola il deposito temporaneo (allora, l’art. 6 lett. m), del decreto Ronchi) è priva di specifica sanzione (l'applicazione al deposito temporaneo del trattamento penale previsto per l'abbandono o il deposito incontrollato dei rifiuti configura, secondo la difesa dell’Eoli, una interpretazione in malam partem non consentita)
- la violazione e la falsa applicazione della direttiva comunitaria 75/442 […], che detta nozioni di deposito temporaneo irregolare e deposito preliminare diverse da quelle adottate dalla sentenza impugnata.
Tralasciando, in questa sede, l’analisi approfondita di tutte le questioni affrontate dalla Cassazione (attinenti a profili prettamente giuridici, relativ alla esatta qualificazione della violazione contestata all’Eoli), occorre evidenziare i passaggi fondamentali seguiti dalla Cassazione nel rigettare il ricorso.
1. la disciplina sui rifiuti introdotta dal D.Lgs. 22/1997 definisce esattamente lo smaltimento dei rifiuti (per il quale è necessario attivare una procedura di autorizzazione più o meno semplificata) come un'attività che comprende una delle operazioni pratiche elencate nell'Allegato "B" (che include quattordici operazioni, che vanno dalla discarica sul suolo all'incenerimento, oltre al deposito preliminare dei rifiuti in attesa di una delle operazioni predette.
2. dalla nozione di deposito preliminare però è espressamente escluso il deposito temporaneo, inteso come raggruppamento dei rifiuti effettuato, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti, purché siano rispettate alcune condizioni dettate dalla lettera m) dell'art. 6 in relazione alla qualità dei rifiuti, al tempo di giacenza, alla quantità dell'accumulo, alla omogeneità dei tipi di rifiuti accumulati, nonché all'imballaggio e alla etichettatura per i rifiuti pericolosi.
- Il legislatore evidentemente considera che i rifiuti temporaneamente raggruppati nel luogo in cui sono prodotti, quando siano rispettate le condizioni predette, non escano dalla sfera di controllo del produttore e non costituiscano un rischio per l'ambiente, tale da richiedere il preventivo controllo della pubblica autorità.
- Se però una di queste condizioni non è rispettata, ad esempio perché il periodo di giacenza de rifiuti si prolunga oltre il tempo determinato dalla legge in relazione alla quantità, ovverosia perché i rifiuti non sono avviati allo smaltimento con la periodicità prescritta, il deposito da "temporaneo" diventa "preliminare", cioè entra nella sfera pericolosa dello smaltimento, qualificandosi come stoccaggio preparatorio in vista e in attesa di una delle altre operazioni finali di smaltimento elencate dalla legge.
- La legge richiede perciò che l'operazione sia previamente controllata dall'autorità amministrativa, attraverso un'autorizzazione rilasciata dalla regione.
- In conclusione, il deposito temporaneo è consentito, ma solo nella misura in cui non si configuri come un deposito preliminare, cioè come un'operazione di smaltimento, per la quale è necessario munirsi previamente di un titolo abilitativo.
- Il deposito preliminare in assenza di titolo abilitativo è penalmente sanzionato come contravvenzione ex art. 51, comma 1: è, cioè, equiparabile giuridicamente all'attività di gestione di rifiuti non autorizzata.
3. Diversa ancora è la nozione di abbandono o deposito incontrollato di rifiuti, perché in tal caso il deposito è effettuato in luogo diverso da quello in cui i rifiuti sono prodotti e fuori dalla sfera di controllo del produttore.
Proprio per queste sue caratteristiche l'abbandono dei rifiuti è vietato in modo assoluto, con obbligo del contravventore di procedere alla rimozione e al ripristino dello stato dei luoghi (ai sensi dell'allora art. 14 del decreto Ronchi, oggi 192 del TUA).
4. In conclusione, il D.Lgs. 22/1997 contempla tre nozioni di deposito di rifiuti:
Foto 1, 2
Proprio per queste sue caratteristiche l'abbandono dei rifiuti è vietato in modo assoluto, con obbligo del contravventore di procedere alla rimozione e al ripristino dello stato dei luoghi (ai sensi dell'allora art. 14 del decreto Ronchi, oggi 192 del TUA).
4. In conclusione, il D.Lgs. 22/1997 contempla tre nozioni di deposito di rifiuti:
- il deposito temporaneo (controllato ed effettuato nel luogo di produzione), che è ammesso nel rispetto delle condizioni prescritte dalla lett. m) dell'art. 6;
- il deposito preliminare o stoccaggio, che è una fase iniziale dell'attività di smaltimento, come tale assoggettato alle procedure di abilitazione;
- il deposito incontrollato o abbandono, che è vietato e sanzionato penalmente se effettuato da titolari di impresa o da responsabili di enti, ovvero sanzionato in via amministrativa se effettuato da persone fisiche diverse dai soggetti predetti.
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