Deposito temporaneo, discarica e paradossi interpretativi

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Il D.Lgs. n. 36/2003 e la successiva giurisprudenza

L’art. 2, comma 1, lett. g), del D.Lgs. n. 36/2003, nel recepire la direttiva n. 1999/31/CE, ha definito, per la prima volta, la nozione di discarica, caratterizzata dai seguenti elementi:

1) la discarica è l’area adibita a smaltimento dei rifi
uti mediante operazioni di deposito sul suolo o nel suolo. Tale nozione comprende:
  • la zona interna al luogo di produzione dei rifiuti adibita allo smaltimento dei medesimi da parte del produttore degli stessi, nonché
  • qualsiasi area ove i rifiuti sono sottoposti a deposito temporaneo per più di un anno.
2. Sono esclusi da tale definizione:
  • gli impianti in cui i rifiuti sono scaricati al fine di essere preparati per il successivo trasporto in un impianto di recupero, trattamento o smaltimento, e
  • lo stoccaggio di rifiuti in attesa di recupero o trattamento per un periodo inferiore a tre anni come norma generale, o
  • lo stoccaggio di rifiuti in attesa di smaltimento per un periodo inferiore a un anno.
Appare evidente che, (anche) in questo caso, il testo non è dei più chiari.
In relazione al punto sub 1, secondo pallino, in particolare, parte della dottrina ha affermato che la definizione di discarica “assume una importanza particolare, perché finalmente consente di delimitare con chiarezza, in positivo, una serie di comportamenti su cui regnava confusione ed incertezza [...] L’articolo 2 sancisce anche che, trascorso questo limite massimo di 1 anno, il deposito temporaneo viene considerato una vera e propria discarica di rifiuti; si configura cioè non un deposito incontrollato, come sostiene la Cassazione, ma una atti
vità di gestione-smaltimento...di rifiuti che necessita, in primo luogo, di autorizzazione”.


In senso contrario è stato osservato che “se da un lato il XIV considerando della direttiva del 1999 dispone che "le aree adibite a deposito temporaneo di rifiuti dovranno essere conformi ai requisiti di cui alla direttiva 75/442/CEE", il che legittima la tesi dell'automatismo tra deposito temporaneo ultrannuale e discarica, dall'altro lato si potrebbe pensare che la direttiva non intendesse riferirsi all'istituto del deposito temporaneo - trasfuso nell'art. 6, lett. m), D.Lgs. 22/1997 - ma abbia invece usato quell'espressione per connotare in generale le situazioni di stoccaggio provvisorio”.

In seguito all’entrata in vigore del D.Lgs n. 36/2003, la Corte di Cassazione (Cass. Pen., Sez. III, 17 novembre 2004, n. 44548), ha precisato che “il raggruppamento dei rifiuti nel luogo dove sono prodotti, se non supera l’anno e ricorrono le altre condizioni previste dalla norma, non è soggetto ad alcuna autorizzazione, ma solo all’obbligo del registro; se supera l’anno diventa discarica punibile ex. art. 51, terzo comma, del D.Lgs. n. 22/97; se non supera l’anno, ma evidenzia il mancato rispetto degli altri limiti previsti dalla norma, diventa deposito incontrollato punibile a norma del secondo comma del medesimo art. 51”.

In questo modo, la Cassazione ha sancito che, allo scadere del termine annuale, un deposito temporaneo si trasforma automaticamente in discarica, e, quindi, necessita dell’autorizzazione.

Commentando questa sentenza, una parte della dottrina ha messo in rilievo le contraddizioni in cui, ancora una volta, è incorso il nostro legislatore che, attraverso “la stratificazione di norme, spesso attuata senza preventivo attento coordinamento, ha portato a dei paradossi interpretativi ed applicativi che producono effetti immediati nella operatività quotidiana delle imprese, della P.A. e degli organi di vigilanza”.

In particolare, si è sottolineato, il fatto che la definizione di discarica (identica a quella stabilita dal legislatore europeo) non riporti alcun dato quantitativo (contenuto, invece, nel “nostrano” deposito temporaneo), ha creato un’imbarazzante situazione di “nonsense interpretativo”, alimentando l’instabilità legislativa, e, di conseguenza, l’incertezza giuridica, che da sempre contraddistinguono la normativa sull’ambiente.


In sostanza, gli autori hanno evidenziato che, applicando alla lettera la definizione di discarica, si giungerebbe alla conclusione che qualsiasi area in cui i rifiuti sono sottoposti a deposito temporaneo per più di un anno si trasformerebbe automaticamente in una discarica abusiva (seguendo questa logica, anche un deposito temporaneo di un modesto quantitativo di rifiuti – ad es. tre metri cubi di imballaggi – sarebbe considerato una discarica abusiva se protratto per più di un anno – con tutte le gravi conseguenze dal punto di vista penale connesse alla realizzazione di una discarica abusiva).

Un’interpretazione acritica del dato letterale della norma, d’altro canto, condurrebbe al paradosso opposto: fino alla scadenza dell’anno si verserebbe in un’ipotesi di deposito temporaneo – e non si sarebbe, quindi, in presenza di una discarica, né legale, né abusiva – anche nell’ipotesi di accumulo di un enorme quantitativo di rifiuti pericolosi per un periodo inferiore all’anno.


(continua)

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