Sottoprodotto, rifiuto e residuo di produzione: la Comunicazione sui sottoprodotti

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Nozioni generali sulla definizione di rifiuto

La Corte ha costantemente difeso un'interpretazione ampia della definizione di rifiuto, a fini di coerenza con gli obiettivi della direttiva 2006/12/CE e con il trattato CE, che stabilisce chela politica della Comunità in materia ambientale deve mirare a un elevato livello di tutela.

La definizione di rifiuto contenuta nella direttiva 2006/12/CE si articola fondamentalmente intorno alla nozione di "disfarsi": al riguardo la
Corte ha più volte ribadito che sono le circostanze specifiche a fare di un materiale un rifiuto o meno e che pertanto le autorità competenti devono decidere caso per caso.

È importante sottolineare che, sebbene un determinato materiale, in base ai criteri definiti dalla Corte, non rientri nella categoria dei rifiuti, se nella pratica il suo detentore se ne disfa, deve essere chiaramente considerato e trattato come tale.

Il materiale è un residuo di produzione o un prodotto?

Nella causa Palin Granit, la Corte ha definito residuo di produzione il prodotto che non è il risultato direttamente ricercato dal processo di fabbricazione.

Nella causa Saetti, ha sottolineato che, poiché il materiale in questione era "il risultato di una scelta tecnica" (volta deliberatamente a produrlo), non poteva essere considerato residuo di produzione.


Perciò, al momento di decidere se un materiale costituisce un rifiuto o meno, occorre innanzitutto chiedersi se il fabbricante ha deliberatamente scelto di produrlo.

Se il fabbricante avesse potuto produrre il prodotto principale senza produrre detto materiale, ma ha comunque scelto di farlo, è evidente che tale materiale non è un residuo di produzione.

Un'altra prova del fatto che il materiale può essere il risultato di una scelta tecnica è data dalla modifica del processo di produzione, per conferire a tale materiale caratteristiche tecniche specifiche.


Il caso del coke da petrolio


Nella causa Saetti e Frediani, la Corte era chiamata a stabilire se il coke da petrolio, una materia a base di carbone risultante dal processo di raffinazione del petrolio grezzo, fosse da considerarsi un rifiuto.

La Corte ha affermato che il coke da petrolio non può essere qualificato come residuo di produzione, in quanto la produzione di coke è il risultato di una scelta tecnica, in vista del ricorso a un preciso combustibile.

Ha inoltre sostenuto che, sebbene il coke da petrolio sia il risultato automatico del processo di raffinazione, dal momento in cui vi è la certezza che l'intera produzione di coke verrà utilizzata, principalmente per lo stesso tipo d'impiego delle altre sostanze petrolifere ottenute dalla raffinazione, detto coke è a sua volta un prodotto petrolifero fabbricato in quanto tale e non un residuo di produzione.

(continua)

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